L'Intermediario Assicurativo cancellato dal RUI può essere reiscritto nuovamente. In questo articolo tutte le informazioni utili per poter procedere alla reiscrizione per tutte le sezioni del Registro IVASS.
Reiscrizione al RUI IVASS: le procedure
Ogni Intermediario segue una procedura diversa.
Reiscrizione Intermediario sezione A e B del RUI IVASS
L'Agente o il Broker assicurativo cancellato (verifica sul RUI se sei stato cancellato), può richiedere la reiscrizione, mediante la compilazione del modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Resta valido il requisito di professionalità, (ossia il superamento della prova di idoneità per diventare Agente o Broker, comunemente chiamato Esame IVASS) fondamentale già nella prima iscrizione, ad eccezione che, la persona fisica, sia stata cancellata in seguito ad un provvedimento sanzionatorio della radiazione.
Nella richiesta, insieme al modulo PDF, l'Intermediario deve accertare l'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00 e di essere in regola con il pagamento dell'imposta del bollo.
Ai fini della reiscrizione, la persona fisica deve aver effettuato un Aggiornamento Professionale:
- di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
- pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
L’intermediario cancellato dal Registro IVASS per mancato pagamento del Contributo di Vigilanza o del Fondo di Garanzia (rivolto esclusivamente agli Intermediari iscritti in sezione B del RUI) può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.
I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice, possono essere reiscritti nel Registro IVASS ,a patto che:
- siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione;
- siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, il che significa che debbono rifare e superare l’Esame IVASS.
Reiscrizione Intermediario sezione C del RUI IVASS
L'Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione C del Registro IVASS, cancellato, può essere reiscritto su richiesta dell'impresa di assicurazione, mediante il modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente, inviato come allegato PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nella domanda presentata all'IVASS, l'impresa richiedente, attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano provveduto al versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.
L'intermediario iscritto nella sezione C del RUI può essere reiscritto a condizione che abbia effettuato un aggiornamento professionale di:
- di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
- pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro per mancato pagamento del Contributo di Vigilanza può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.
I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice, possono essere reiscritti nel Registro IVASS ,a patto che:
- siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione;
- siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, il che significa che debbono rifare e superare l’Esame IVASS.
Reiscrizione Intermediario sezione E del RUI IVASS
L'Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione E del Registro IVASS, cancellato, può essere reiscritto su richiesta dell'Intermediario Principale, delle sezioni A, B, D, mediante la compilazione del modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Della domanda presentata all'IVASS, l'Intermediario principale attesta di aver provveduto al versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.
L'Intermediario iscritto nella sezione E del RUI può essere reiscritto a condizione che abbia effettuato un aggiornamento professionale di:
- di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
- pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice, possono essere reiscritti nel Registro IVASS ,a patto che:
- siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione;
- siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, il che significa che debbono rifare e superare l’Esame IVASS.
Reiscrizione Intermediario sezione F del RUI IVASS
L'Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione F del Registro IVASS, cancellato,può essere reiscritto su richiesta dell'Intermediario Principale, delle sezioni A, B, D, mediante la compilazione del modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nella richiesta, insieme al modulo, l'Intermediario principale attesta di aver provveduto al versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.
L'Intermediario iscritto nella sezione E del RUI può essere reiscritto a condizione che abbia effettuato un aggiornamento professionale di:
- di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
- pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro per mancato pagamento del Contributo di Vigilanza può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.
I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice, possono essere reiscritti nel Registro IVASS ,a patto che:
- siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione;
- siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, il che significa che debbono rifare e superare l’Esame IVASS.