Iscrizione al RUI sezione E

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Come iscriversi in sezione E del RUI IVASS? I requisiti e la modalità di iscrizione, passaggio di sezione e interruzione di collaborazione. In questo articolo tutte le informazioni per diventare un Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione E del RUI.

Indice articolo:

Requisiti e Modalità di iscrizione

Passaggio di sezione da E verso A - B C del RUI

Interruzione rapporto di collaborazione sezione E del RUI


Requisiti e modalità di iscrizione


 

Solo un Intermediario iscritto nella sezione A (Agente) o B (Broker) o D del Registro IVASS, ossia l'Intermediario Principale, può iscrivere un collaboratore nella sezione E.

L’intermediario principale dovrà presentare domanda all’IVASS mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF, che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, è necessario includere il pagamento della marca da bollo da € 16,00 il versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.

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I tempi di attesa previsti per la risposta dall'IVASS sono entro massimo 45 giorni. 

Non devono essere iscritti i dipendenti e i collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.

L'Intermediario Assicurativo iscritto in sezione E del RUI non è obbligato a pagare la Polizza Rc professionale perché, secondo l'articolo 24 del Regolamento IVASS n.40/2018, la copertura assicurativa stipulata dall'Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione A, B o F, del Registro IVASS si estende anche all’attività dei collaboratori e dipendenti.

Tra i requisiti di iscrizione è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma, questi i requisiti di iscrizione sia per le persone fisiche che per le società.

Per le persone fisiche:

  • godimento dei diritti civili;
  • possesso dei requisiti di onorabilità;
  • conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
  • non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
  • non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Per le società:

  • avere sede legale in Italia;
  • non essere enti pubblici oppure enti o società controllate da enti pubblici;
  • non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
  • avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E del registro;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

 

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Passaggio di sezione


Se l'iscritto nella sezione E del RUI è in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, può effettuare il passaggio di sezione del Registro:

Nella domanda deve essere allegata la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall’Intermediario per il quale è stata svolta l’attività. In mancanza di questa comunicazione, deve essere inclusa la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, resa dal collaboratore, conforme al modello elettronico PDF disponibile sul sito dell’Istituto.

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Interruzione rapporto di collaborazione


Se l'Intermediario principale (sezione A, B, D del RUI) desidera interrompere i rapporti di collaborazione con l'Intermediario sezione E, deve inviare, entro 30 giorni dalla data di interruzione dei rapporti, il Modello elettronico PDF. Questo deve essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In mancanza di tale comunicazione, passati i 30 giorni, i soggetti iscritti nella sezione E sono legittimati a presentare autonomamente la domanda all’Istituto di vigilanza per conto dell’Intermediario principale che può essere trasmessa mediante PEC del collaboratore e l’utilizzo del Modello elettronico PDF. 


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