Una nuova bomba scoppia nel settore assicurativo: sta circolando una bozza di Decreto che sembra istituire l’ORIA, l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi, che dovrà sostituire il RUI.
Scopri in questo articolo le funzioni dell’ORIA e come si svolgerà il passaggio dal RUI- Registro Unico degli Intermediari Assicurativi all’ORIA - l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio.
ORIA: cos’è e quali sono le sue funzioni?
L’ORIA, o anche chiamato Organismo, viene definito come un ente avente personalità giuridica di diritto privato, “dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.”
Secondo la bozza, l’ORIA esercita le funzioni e le competenze in materia di tenuta e gestione dal RUI e dei connessi elenchi, promuove la diffusione dei principi di correttezza e diligenza presso gli Intermediari iscritti e svolge ogni altra attività strumentale o accessoria utile all’esercizio di queste funzioni.
In particolare, questo l’elenco delle funzioni dell’Organismo che, forse, andrà a sostituire il RUI:
a) cura la formazione e la gestione del registro e dell’elenco annesso degli intermediari comunitari, garantendone l’accesso pubblico;
b) verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione;
d) provvede all'iscrizione, cancellazione e reiscrizione;
e) cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta del registro;
f) stabilisce le modalità di erogazione dei corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale
nelle materie individuate dall’IVASS;
g) indice la Prova di Idoneità per l’iscrizione nel registro e ne gestisce lo svolgimento (Esame IVASS);
h) compie indagini statistiche ed economiche in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
i) rilascia, a richiesta motivata dell’impresa di assicurazione o riassicurazione o dell'Intermediario interessato, un'attestazione di iscrizione nel registro;
j) scambia informazioni e tiene i rapporti con gli Organismi e le Autorità competenti nazionali, comunitarie o di Stati terzi che gestiscono analoghi registri;
k) pubblica annualmente una relazione sull’attività svolta;
l) redige un codice deontologico a cui si attengono gli iscritti al registro, soggetto all’approvazione dell’IVASS;
m) provvede alla riscossione a favore dell’IVASS dei contributi dovuti dagli Intermediari iscritti.
ORIA: procedimento di nomina dei componenti
Nella bozza di Decreto, sono inoltre disciplinate:
- il procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà;
- il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS;
- le modalità attraverso le quali l’Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel RUI;
- la vigilanza dell’IVASS sull’Organismo.
Secondo la bozza di decreto, l’ORIA sarà composto da:
a) l’Assemblea;
b) l’Organo di gestione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di controllo.
Nella bozza Decreto vengono descritte le modalità di nomina, i requisiti per la candidatura, sospensione d’ufficio e decadenza.
ORIA: la vigilanza dell’IVASS
L’IVASS, secondo la bozza, vigilerà sull'Organismo, con la finalità di verificare l'adeguatezza della governance e della struttura organizzativa, delle procedure interne adottate e delle infrastrutture tecnologiche. L’IVASS dovrà vigilare su efficacia ed efficienza dell’attività svolta anche in relazione ai presidi adottati per assicurare l’equilibrio della situazione finanziaria e di bilancio.
L’Istituto di Vigilanza, infatti, ha il potere di:
a) richiedere l’accesso al sistema informativo che gestisce il registro;
b) impartire direttive ed effettuare verifiche a distanza o ispezioni presso l'Organismo, richiedere l'esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari nonché convocarne gli organi;
c) convocare i componenti dell'Organismo.
Nel caso in cui risultino gravi irregolarità nelle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, l’IVASS può sciogliere gli organi di gestione e di controllo e revocarne il Presidente.
Il regime transitorio: come organizzare il passaggio dal RUI all’ORIA?
I termini sono riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione dell’Organismo.
Secondo la bozza, l’IVASS dovrà individuare le modalità e i tempi di passaggio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore di questo Regolamento.