Arbitro Assicurativo: le ultime novità

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Ecco le ultime notizie diffuse direttamente dall’IVASS, sull’Arbitro Assicurativo, AAS.

Lo stato dei lavori

L'IVASS sta predisponendo le procedure di funzionamento e accesso all’Arbitro Assicurativo, per fornire agli utenti una piattaforma all’avanguardia e un sito internet in grado di ottimizzare l’interazione dell’Arbitro Assicurativo con la clientela e con gli operatori del mercato.

Il processo normativo è ancora in fase di costituzione, ma si possono definire alcuni punti.

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Quale fisionomia avrà l’Arbitro Assicurativo?

L’AAS si ispira al funzionamento degli altri due arbitri finanziari già funzionanti, Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e Arbitro Controversie Finanziario (ACF).

L’AAS è stato pensato come un sistema diretto, attivabile dal cliente autonomamente, online e a costi contenuti. Il ricorso dovrà essere preceduto dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, e potrà essere intrapreso solo se tale segnalazione non abbia ricevuto un riscontro ritenuto adeguato da parte del reclamante. Sono previsti tempi brevi di risposta per garantire all’utente una soluzione celere alla propria controversia (90 giorni per la decisione, prorogabili di altri 90 per controversie particolarmente complesse). Il procedimento si chiuderà con una decisione, non vincolante, ma il cui inadempimento sarà soggetto a pubblicazione sul sito dell’Arbitro e su quello dell’operatore inadempiente.

Diversamente dall’Arbitro bancario finanziario e dall’Arbitro delle controversie finanziarie, per i quali l’adesione al sistema di risoluzione alternativo delle controversie da parte degli intermediari interessati è volontaria attraverso una richiesta espressa, per l'AAS l'adesione sarà collegata automaticamente all’iscrizione delle imprese di assicurazione nell'Albo delle Imprese e degli intermediari assicurativi nel Registro degli Intermediari (RUI).

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Rispetto ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie del sistema bancario e del sistema finanziario ABF e ACF, nei quali il soggetto legittimato a proporre ricorso coincide, rispettivamente, con il cliente delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e con l’investitore retail, la complessità delle variabili che contraddistinguono il rapporto assicurativo comporta una più ampia definizione di “clientela” in cui ricomprendere non solo l’assicurato e il contraente ma anche il beneficiario o il danneggiato.

Come per ABF e ACF, anche il procedimento davanti ad AAS avrà natura documentale, basando le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti nel corso dell’istruttoria, in considerazione delle esigenze di celerità del procedimento e data la natura sommaria della cognizione stragiudiziale resa.

Inoltre, dato che per le controversie sul risarcimento danni le valutazioni potrebbero essere particolarmente complesse, per la necessità, ad esempio di una perizia tecnica d’ufficio (CTU), che gli Arbitri, per il momento, non sono autorizzati ad utilizzare, è stata prevista la facoltà di decidere sul risarcimento mediante il ricorso al giudizio di equità, nella fase di conclusione conciliativa e/o transattiva della controversia.

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La complessità delle soluzioni alle controversie nel settore assicurativo è amplificata dallo schema distributivo che può instaurarsi fra gli operatori del settore assicurativo, caratterizzato da una varietà di professionisti con differente autonomia che operano su mandato dell’impresa (agenti) o su incarico del cliente (brokers), attraverso una pluralità di accordi di collaborazione sia verticali che orizzontali. Tali specificità possono generare la coesistenza di comportamenti e responsabilità che possono veder coinvolti l’impresa e l’intermediario all'interno della stessa controversia, con conseguente significativa complessità istruttoria.

Cos’è L’Arbitro Assicurativo?

Lo scopo dell’Arbitro Assicurativo è quello di terminare in modo rapido ed economico i cosiddetti small claim, ovvero le controverse di minor valore e, allo stesso tempo, ridurre il carico sui tribunali civili.

L’AAS sarà un’alternativa anche rispetto agli altri strumenti stragiudiziali già previsti, quali:

  • la mediazione, per i contratti assicurativi e per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria,
  • la negoziazione assistita, per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, il processo normativo è ancora in atto. I punti che abbiamo descritto dovranno essere definiti con successivi provvedimenti, che daranno luogo ad un nuovo Regolamento IVASS, che dovrà essere sottoposto a pubblica consultazione, cui seguirà la procedura di nomina del Collegio arbitrale e l’avvio dell’operatività del nuovo organismo.

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