Il Regolamento n.44 del 12 febbraio 2019 si focalizza su una maggiore attenzione contro il terrorismo, chiedendo maggiore verifica di informazioni alle imprese sui propri clienti e una ridefinizione della figura del responsabile.
Disposizioni contro l'antiriciclaggio
Il Regolamento n.44 del 12 febbraio 2019, contro l'antiriciclaggio, previene l'utilizzo delle imprese e degli Intermediari Assicurativi a fini di ricilaggio e di finanziamento del terrorismo, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela.
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Tra le principali novità:
- la richiesta alle imprese di definire le loro scelte per adempiere agli obblighi antiriclaggio;
- un ruolo rafforzato di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo, in modo di individuare tempestivamente i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- la ridefinizione della figura e dei compiti del responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette;
- una maggiore verifica delle informazioni sui clienti, specie in relazione al beneficiario della prestazione assicurativa e al relativo titolare effettivo.
Obiettivi Regolamento IVASS 44 contro l'antiriciclaggio
- in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;
- adeguata verifica della clientela;
- assegna loro il compito di elaborare criteri metodologie per l'analisi e per la valutazione dei rischi cui le imprese devono attenersi.
Il Regolamento IVASS chiede alle imprese e agli Intermediari Assicurativi di farsi parte attiva nell'individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento ai quali sono in concreto esposti e nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarli.
Il Regolamento n.44 del 12 febbraio 2019 si focalizza:
- sui criteri per condurre a regime l'autovalutazione periodica e i dati quali-quantitativi da comunicare all'Istituto per consentire la valutazione di differenze di rischio di ogni imprese (inclusi i paesi SEE e terzi);
- i requisiti dimensionali e organizzativi delle imprese e sedi secondarie che, sulla base dei principi di proporzionalità e dell'approccio fondato sul rischio, potranno adottare presidi, controlli e procedure antiriciclaggio di minore complessità;
- i requisiti dimensionali e organizzativi degli Intermediari Assicurativi (incluse le sedi secondarie dei Paesi SEE), esposti a maggiore rischio di riciclaggio, che saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure, fino ad ora non previsti, per valutare e gestire i rischi di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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La norma antiriciclaggio IVASS è organizzata secondo 61 articoli, in cinque Capi:
Capo II: sistema dei controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio
Capo III: obblighi di adeguata verifica
Capo IV: Contratto & Obbligo pagamenti premi assicurativi
Reg.to n.44 del 12 febbraio 2019: CAPO I
La prima parte del Regolamento contro l'antiriciclaggio contiene le disposizioni generali:
- le norme a fondamento del potere regolamentare esercitato,
- la definizione delle espressioni usate nel testo,
- l'ambito di applicazione,
- la declinazione dei principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio.
Seguendo il decreto antiriciclaggio, il Regolamento si applica:
- alle sedi secondarie in Italia di imprese e di Intermediari assicurativi con sede legale in un altro Paese SEE,
- alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo.
I requisiti dimensionali per individuare le imprese e gli Intermediari che operano in Italia in regime di libera prestazione saranno definiti con un successivo regolamento recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio.
Reg.to n.44 del 12 febbraio 2019: CAPO II
La seconda parte del Regolamento contro l'antiriciclaggio riguarda il sistema dei controlli interni in materia di prevenzione del riciclaggio.
Infatti, i principi di controllo interno sono stati ampliati, per specificare gli obiettivi delle imprese in tema di governo societario e di controllo interno, inclusi gli adempimenti minimi previsti per le sedi secondarie.
E' stato introdotto l'obbligo di definire una policy che individui le scelte che le imprese intendono compiere per adempiere, in maniera concreta, agli obblighi di antiriciclaggio, sulla base dei principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio.
E' stata chiarita la suddivisione di competenza tra l'Organo amministrativo e l'Alta direzione: al primo spetta l'individuazione delle scelte rilevanti e dei criteri generali da seguire, al secondo spettano le scelte operative di dettaglio.
In questa seconda parte, inoltre, sono descritti i presidi organizzativi antiriciclaggio, la disciplina nell'ambito dei gruppi assicurativi e degli adempimenti posti in capo agli Intermediari Assicurativi.
Reg.to n.44 del 12 febbraio 2019: CAPO III
La terza parte del Regolamento contro l'antiriclaggio si sofferma sugli obblighi di adeguata verifica.
In questa parte del Regolamento, infatti, si definisce:
- il concetto di approccio fondato sul rischio gli elementi e i fattori di valutazione del rischio, nonché il sistema di profilatura della clientela,
- il contenuto degli obblighi di adeguata verifica e le modalità di svolgimento delle attività in cui la stessa si estrinseca,
- le misure semplificate di adeguata verifica della clientela,
- gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela,
- le modalità di esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica della clientela,
- gli adempimenti posti a carico degli Intermediari Assicurativi in materia di adeguata verifica.
Reg.to n.44 del 12 febbraio 2019: CAPO IV
La quarta parte del Regolamento contro l'antiriclaggio si sofferma su due discipline principali:
- il contratto per conto altrui,
- l’adempimento dell’obbligo di pagamento di premi assicurativi.
La novità principale è introdotta dall'art. 56, dove viene individuato il momento di instaurazione del rapporto continuativo e di esecuzione dell'operazione ai fini dell'esecuzione e della verifica dei dati indentificativi degli assicurati di polizze collettive che rivestono la qualifica di titolari effettivi. Viene eliminato l'equiparazione all'esecutore del soggetto che adempie all'obbligo di pagamento del premio, nei confronti del quale viene comunque previsto l'obbligo di identificare e di acquisire informazioni circa la relazione con il contraente della polizza.
Reg.to n.44 del 12 febbraio 2019: CAPO V
La quinta parte del Regolamento contro l'antiriclaggio reca le disposizioni finali, concernenti le abrogazioni, la pubblicazione e l’entrata in vigore del testo regolamentare, prevista a decorrere dal 1° maggio 2019.