Titolo VIII- bilancio e scritture contabili - Capo I Disposizioni generali sul bilancio

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Titolo VIII- bilancio e scritture contabili - Capo I Disposizioni generali sul bilancio

Art. 88 (Disposizioni applicabili)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

2. (abrogato) 420

3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

Art. 89 (Disposizioni particolari)

1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173421, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'IVASS, con regolamento422, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.

Art. 90 (Schemi)

1. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile423, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173424, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento425 determina:

a) gli schemi di bilancio;

b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione;

c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche;

d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio426 .

2. L’IVASS, con regolamento427, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’articolo 2427, primo comma, numeri 22- bis) e 22-ter), del codice civile e all’articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L’IVASS può altresì stabilire428 la documentazione necessaria all’espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato429 .

3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall’ IVASS con regolamento430 .

4. I poteri dell’IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’IVASS ne richiede la collaborazione.


420Comma modificato dall’articolo 10, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 88, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2 disponeva: “Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione”.

421 Si veda anche Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, attuato da ultimo con Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012. 422 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

423 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, così come emendato dal Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, in attuazione del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

424 Si veda anche Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, attuato con Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

425 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008

426 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 100, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità.”

427 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

428 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

429 Comma modificato dall’articolo 4, Decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173

430 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

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