Titolo IX - attivita’ di distribuzione assicurativa e riassicurativa -Capo I Disposizioni generali

In questo articolo potrai il Titolo IX - attivita’ di distribuzione assicurativa e riassicurativa -Capo I Disposizioni generali del Codice delle Assicurazioni Private, per avere sempre a portata di mano tutte le normative che guidano il tuo lavoro.

Titolo IX - attivita’ di distribuzione assicurativa e riassicurativa461 -Capo I Disposizioni generali

Art. 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)462

1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente ad uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1,comma 1,lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Art. 107 (Ambito di applicazione)463

1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli Il, III e IV per le imprese di assicurazione e V e VI per le imprese di riassicurazione, le disposizioni del presente Titolo disciplinano le condizioni di accesso ed esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica, ivi inclusa l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri, nonché l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connessa con rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione europea, quando è svolta da intermediari registrati in Italia.

2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano altresì l'attività di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio, e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica.

3. Non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attività:

a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;

b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziati assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;

d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione del contratto.

4. E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:

1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o

2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;

b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro; c) in deroga alla lettera b), qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro.

5. Nell'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione o intermediario assicurativo che se ne avvale garantisce che:

a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni riguardanti rispettivamente gli elementi di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c), se agisce su incarico dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro intermediario;

b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di assicurare la conformità con quanto previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto;

c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui all'artico 185.

6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attività di distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell’IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al Capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.

7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti a titolo accessorio, nel o dal territorio della Repubblica.

Art. 107-bis (Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa)464

1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:

a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti laddove esercitino direttamente tale attività;

b) intermediari iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;

c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;

d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell’attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116- quater e 116-quinquies.


461 Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 5, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.68. La precedente rubrica recitava: “Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa”.

462 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187. La versione precedente recitava ““Art. 106 (Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa) 1. L'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.”,

463 Articolo sostituito dall’art. 1, comma 7, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.68. Il testo precedente recitava: ”Art. 107 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia. 2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo: a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti; b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione; c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita; 2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile; 3) l'intermediazione non è svolta professionalmente; 4) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso; 5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni. 3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.”

464 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 7, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

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