Regolamento IVASS n° 6/14 - commentato con le FAQ

Regolamento IVASS n° 6/14 - commentato con le FAQ

Di seguito riportiamo il regolamento IVASS n°6 del 2014 commentato, articolo per articolo, con le FAQ relative alla formazione degli intermediari assicurativi create dall'IVASS per semplificare e meglio interpretare la norma emanata. (il presente documento va utilizzato solo a fini di studio ed approfondimento. Far riferimento alla documentazione originale rilasciata dall'IVASS per ogni uso)

Regolamento IVASS 6 dicembre 2014 - commento FAQ IVASS

INDICE

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Oggetto e finalità)

CAPO II – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari

Art. 4 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

Art. 5 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento) 

Art. 6 (Formazione professionale) 

Art. 7 (Aggiornamento professionale) 

Art. 8 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica) 

Capo III - Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 9 (Formazione a distanza) 

Art. 10 (Videoconferenza e webinar)

Art. 11 (E-learning)

Art. 12 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)

CAPO IV – Disciplina dei prodotti formativi

Art. 13 (Contenuti dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

CAPO V – Soggetti formatori

Art. 14 (Requisiti dei soggetti formatori) 

CAPO VI – Modifiche e abrogazioni

Art. 15 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

Art. 16 (Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009)

Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010)

CAPO VII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 (Disciplina transitoria)

Art. 19 (Pubblicazione) 

Art. 20 (Entrata in vigore)

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e degli articoli 3, 5, 110, 111 e 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)
  1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

    1. “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;

    2. “addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;

    3. “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

    4. “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;

    5. “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;

    6. “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;

    7. “imprese”: le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

    8. “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

    9. “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l'analisi delle statistiche;

    10. “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;

    11. “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;

    12. “Registro o RUI”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    13. “rete distributiva diretta”: gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;

    14. “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;

    15. webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

Art. 3 (Oggetto e finalità)
  1. Il presente regolamento disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento dei soggetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning e delle altre modalità di formazione a distanza equivalenti all’aula.

  2. Il presente regolamento ha la finalità di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali dei soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento, a garanzia della piena ed effettiva osservanza da parte degli stessi delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

Capo II

Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari

Art. 4 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

  1. Sono tenuti all’obbligo di formazione di cui al presente regolamento:

    1. addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni C o E del RUI;

    2. addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, prima di intraprendere l’attività;

    3. gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l’attività.

  2. Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento:

    1. le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI;

    2. i soggetti di cui al comma 1.

       

  3. Il presente regolamento si applica anche agli addetti dei call center delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi disposto riguardo alla durata prevista per la formazione iniziale e per l’aggiornamento di tali addetti.

Art. 5 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

FAQ IVASS: 1.1. - 1.2. - 1.4. - 1.5. - 1.6. - 7.12.

  1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamenteFAQ IVASS:1.2.) ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento per i soggetti di cui al comma 3.

    FAQ IVASS: 1.1. Quali soggetti impartiscono la formazione e l’aggiornamento? 

    FAQ IVASS: 1.2. Con quali modalità le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI provvedono alla formazione e all’aggiornamento delle loro reti? In particolare, che cosa si intende con l’espressione “Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamente (…) i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento”?

    FAQ IVASS: 7.12. L’impresa o l’intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi? Qualora l’impresa o l’intermediario scelgano di organizzare la formazione o l’aggiornamento avvalendosi di diversi enti formatori, chi cura lo svolgimento dei test di verifica? 

  2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del RUI i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’art. 14, comma 2.

    FAQ IVASS: 1.1. Quali soggetti impartiscono la formazione e l’aggiornamento? 

    FAQ IVASS: 1.6. Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l’aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l’aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI?

    FAQ IVASS: 7.12. L’impresa o l’intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi? Qualora l’impresa o l’intermediario scelgano di organizzare la formazione o l’aggiornamento avvalendosi di diversi enti formatori, chi cura lo svolgimento dei test di verifica?

  3. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI nonché per gli addetti all’attività di intermediazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), i corsi sono tenuti od organizzati a cura dell’intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione C del RUI, e per gli addetti al call center delle imprese, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

     

    FAQ IVASS: 1.1. Quali soggetti impartiscono la formazione e l’aggiornamento?


    FAQ IVASS: 
    1.4. Quali requisiti deve possedere l’intermediario iscritto nella sezione A o B del RUI che intenda impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori?

    FAQ IVASS: 
    1.5. Gli addetti all’attività di intermediazione all’interno o all’esterno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, possono organizzare autonomamente la loro formazione ed il loro aggiornamento?

    FAQ IVASS: 1.6. Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l’aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l’aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI?

    FAQ IVASS: 7.12. L’impresa o l’intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi? Qualora l’impresa o l’intermediario scelgano di organizzare la formazione o l’aggiornamento avvalendosi di diversi enti formatori, chi cura lo svolgimento dei test di verifica? 

  4. Nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

    FAQ IVASS: 1.6. Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l’aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l’aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI?

Art. 6 (Formazione professionale)

FAQ IVASS:  3.0. - 4.0.

  1. La formazione professionale è:

    • pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di intermediazione;

    • mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

  2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’art. 9 del presente regolamento.

    FAQ IVASS: 1.3. In cosa consiste la formazione e l’aggiornamento professionale? La partecipazione a convegni può considerarsi rilevante ai fini dell’adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento?

  3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

  4. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI o della ripresa dell’attività da parte dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett, b) e c) e dei soggetti di cui all’art. 4, comma 3, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.

    FAQ IVASS: 3.0. Requisiti di professionalità degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario di riferimento da iscrivere in sez. E del RUI 

    FAQ IVASS: 4.0. Iscrizione nella sez. E del RUI di un soggetto in possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nella sezione A o B del RUI

Art. 7 (Aggiornamento professionale)

FAQ IVASS: 1.3. - 2.1. - 5.1. - 5.2.

  1. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.

  2. L’aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario nonché per gli addetti ai call center, da quello di inizio dell’attività. In ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire

    FAQ IVASS: 2.1. Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti? - 

  3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

  4. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’art. 9 del presente regolamento. In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento.

    FAQ IVASS: 1.3. In cosa consiste la formazione e l’aggiornamento professionale? La partecipazione a convegni può considerarsi rilevante ai fini dell’adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento?

  5. Gli obblighi di aggiornamento sono sospesi per:

    1. gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 36 del Regolamento n. 5/2006;

    2. i soggetti di cui all’art. 4, comma 2, nonché gli addetti dei call center delle imprese, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:

      • gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

      • grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell’impedimento;

    3. gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, gli addetti dei call center, che non svolgono temporaneamente attività di intermediazione assicurativa in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

  6. Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si è verificata la causa di sospensione, i soggetti di cui al comma 5:

  • se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine;

  • se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore. Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.

FAQ IVASS: 5.1. Quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti per la reiscrizione del collaboratore? Nel caso di reiscrizione è possibile tenere conto dell’aggiornamento svolto prima della cancellazione? Nel caso di reiscrizione da quando decorre il biennio di aggiornamento? 

 

FAQ IVASS: 5.2. Quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti in caso di turn over dei collaboratori per avvicendamento di incarichi?

Art. 8 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica)

FAQ IVASS: 7.1. - 7.2. - 7.3. -7.4. -7.5. -7.6. -7.7. -7.8. -7.9. -7.10. -7.11. -7.13.

FAQ IVASS: 7.1. Le disposizioni relative al test di verifica si applicano solo ai corsi in aula o anche ai corsi svolti con modalità equivalenti?

  1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento, da cui risultino l’ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’art. 57, comma 4, Regolamento ISVAP 5/2006.

    FAQ IVASS: 7.3. Il test di verifica deve essere contestuale alla conclusione del corso?
     
    FAQ IVASS: 7.13. Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite sia somministrato on line, quando deve essere redatto il verbale delle procedure di esame?


  2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

  3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.

    FAQ IVASS: 7.4. Chi cura lo svolgimento del test di verifica?

    FAQ IVASS: 7.6. Chi deve identificare i partecipanti al corso e al test?

    FAQ IVASS: 7.7. Come va accertata l’identità dei partecipanti al test di verifica?

    FAQ IVASS: 7.8. Chi attesta il superamento del corso di formazione/aggiornamento?

    FAQ IVASS: 7.12. L’impresa o l’intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi? Qualora l’impresa o l’intermediario scelgano di organizzare la formazione o l’aggiornamento avvalendosi di diversi enti formatori, chi cura lo svolgimento dei test di verifica?


  4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:

    • è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;

    • è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;

    • può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

  5. Il test di verifica dei corsi di formazione di cui all’art. 6 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
    FAQ IVASS: 7.2. In quali casi il test di verifica deve essere effettuato obbligatoriamente in aula? 

    FAQ IVASS: 7.5. Quali supporti possono essere utilizzati per eseguire il test in aula? È consentito l’uso di supporti informatici per l’erogazione dei test?

  6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.

    FAQ IVASS: 7.9. Chi non ha superato il test finale di verifica deve ripetere il corso?


  7. Gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento su incarico dei soggetti di cui all’art. 5 consegnano agli stessi, anche in formato digitale ai sensi dell’art. 57, comma 4 Reg. ISVAP 5/2006, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

    • il programma del corso;

    • i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14;

    • il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;

    •  

      il questionario somministrato.

FAQ IVASS: 7.10. L’obbligo per gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento di consegnare alle imprese o agli intermediari, dai quali hanno ricevuto l’incarico, la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, si riferisce ai soli corsi in aula o anche ai corsi a distanza? Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui tutta la relativa documentazione sia stata messa a disposizione del singolo partecipate tramite la piattaforma informatica?


FAQ IVASS: 7.11. Quali cautele devono essere osservate nella gestione dei dati e delle informazioni relative ai corsi e ai test di verifica?


FAQ IVASS: 7.13. Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite sia somministrato on line, quando deve essere redatto il verbale delle procedure di esame?

Capo III
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

 

Art. 9 (Formazione a distanza)

FAQ IVASS: 7.1. - 7.13.

  1. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’art. 8, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i seguenti dati relativi:

    • ai corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);

    • allo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 10 (Videoconferenza e webinar)
  1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.

  2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.

  3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 11 (E-learning)
  1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:

    1. tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’art. 9, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;

    2. fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);

    3. monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del 

      percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
    4. multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;

    5. interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;

    6. introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 12 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)
  1. Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:

    1. l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;

    2. un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della fruizione del corso;

    3. la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;

    4. la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del 

      discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
    5. la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);

    6. la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.

CAPO IV

Disciplina dei prodotti formativi

Art. 13 (Contenuti dell’obbligo formativo e di aggiornamento)
  1. La formazione e I’aggiornamento:

    • sono finalizzati al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l’adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonché ad assisterlo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;

    • prevedono una progettazione per aree e moduli didattici.

  2. La formazione e l’aggiornamento hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari, in relazione ai contenuti minimi di cui alle aree tematiche e ai moduli riportati nell’allegato 1 al presente regolamento. In particolare:

    1. i corsi di formazione prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematic he di cui all’allegato 1 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;

    2. i corsi di aggiornamento prevedono, per ciascun biennio, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 1 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse alla sezione del RUI di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di intermediazione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti intermediati.

  3. Nel caso di collocamento a distanza di prodotti assicurativi, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

  4. Per gli iscritti nelle sezioni A e D e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.

  5. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.

  6. Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.

  7. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

Capo V Soggetti formatori

Art. 14 (Requisiti dei soggetti formatori)

 FAQ IVASS:  1.6. - 8.1. -8.2. -8.3.

  1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’art. 5 possono organizzare la formazione avvalendosi:

    1. delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;
      FAQ IVASS: 8.1. Quali associazioni di categoria rientrano tra i soggetti formatori?

    2. di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

    3. degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale.
      FAQ IVASS: 8.2. È previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire i corsi di formazione professionale?

  2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’art. 5 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

  3. I docenti incaricati dai soggetti di cui ai commi 1) e 2) sono scelti tra:

    1. docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economic o- finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 1;

    2. soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale 

      nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
    3. dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del RUI, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.

      FAQ IVASS: 1.6. Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l’aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l’aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI?

      FAQ IVASS: 8.3. In relazione ai requisiti dei docenti, di cui all’art. 14 comma 3 lett. b) e c), cosa si intende con l’espressione “comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività”? Come devono essere attestate l’esperienza professionale e l’adeguata capacità didattica?

Capo VI Modifiche e abrogazioni

Art. 15 (Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)
  1. L’articolo 2, comma 1, lett. j), è abrogato.

  2. L’articolo 2, comma 1, lett. m), è abrogato.

  3. L'articolo 17 è modificato come segue:

    • al comma 1 lett. c), le parole “secondo quanto stabilito dal comma 2” sono sostituite dalle seguenti “secondo quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”;

    • il comma 2 è abrogato;

    • al comma 3, le parole “l’impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2” sono sostituite dalle seguenti “l’impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”.

  4. L'articolo 21 è modificato come segue:

    • al comma 1 lett. c), le parole “conformi ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.” sono sostituite dalle seguenti “conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014” e le parole “Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all’attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell’impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare” sono abrogate.

  5. L'articolo 27 è modificato come segue:

    • al comma 1, lett. a), dopo le parole “a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro.” sono inserite le seguenti parole: “purché, ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione”.

    • il comma 1, lett. b), viene sostituito con le seguenti parole:

      “nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale.”

  6. L'articolo 36 è modificato come segue:

    • al comma 2, le parole “di cui all’articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno” sono sostituite con le seguenti “di cui all’articolo 7 del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”.

  7. L'articolo 38 è integralmente abrogato.

  8. L'articolo 39 è modificato come segue:

    • al comma 1, lett. b), le parole “in conformità a quanto disposto dall’art. 38” sono sostituite con le seguenti ”in conformità a quanto disposto dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”;

    • al comma 2, lett. b), le parole “previsti dall’art. 38” sono sostituite con le seguenti ”previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”.

  9. L'articolo 42 è modificato come segue:

    • al comma 1 lett. b), le parole “conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 17, comma 2 tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.” sono sostituite dalle seguenti “conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”;

    • al comma 2, lett. b), le parole “previsti dall’art. 38” sono sostituite con le seguenti ”previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”.

  10. L'articolo 57 è modificato come segue:

    • al comma 1, il testo della lett. e) viene sostituito con le seguenti parole “la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’art. 7, comma 5 , del predetto Regolamento;

    • al comma 1, lett. g), le parole “nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell’esonero previste dall’art. 38, comma 5” sono sostituite con le seguenti” “nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall’art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”;

    • al comma 3, le parole “inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell’esonero dall’aggiornamento professionale previste dall’art. 38, comma 5” sono sostituite con le seguenti “inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di aggiornamento professionale previste dall’art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”.

  11. L'articolo 58 bis è modificato come segue:

    • al comma 2, lett. a), le parole “di cui all’articolo 17, comma 2” sono sostituite con le seguenti “di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014” e le parole “ai sensi dell’art. 38” sono sostituite con le seguenti “ai sensi del suddetto regolamento”.

  12. L'articolo 62 è modificato come segue:

  • al comma 2, lett. b), numero 2), le parole “di cui all’articolo 38” sono sostituite con le seguenti “in materia di aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”.

Art. 16 (Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009)
  1. Il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, è modificato come segue:

    • all’articolo 1, comma 1, lett. a), le parole “la formazione professionale di cui agli articoli 17, 21 e 42 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni” sono sostituite con le seguenti “la formazione professionale di cui al Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”;

    • all’articolo 1, comma 1, lett. b), le parole “di cui all’articolo 38 del Regolamento ISVAP 

      n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite con le seguenti “di cui al Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014”;

all’articolo 2, comma 1, lett. b), si aggiungono le parole “e sulla documentazione di cui all'art. 8, comma 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.”

Art. 17 (Modifiche al regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010)
  1. L’articolo 7 è modificato come segue:

    • al comma 2 lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 (Disciplina transitoria)
  1. La formazione professionale conseguita in conformità ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valida a condizione che sia stata completata entro il 30 giugno 2015 e che la presentazione dell’istanza di iscrizione o reiscrizione nelle sezioni C 

    o E del RUI ovvero l’inizio dell’attività avvengano entro lo stesso termine.
  2. L’aggiornamento professionale effettuato entro il 30 giugno 2015 in conformità ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valido ai fini del completamento degli obblighi di cui all’art. 38 del medesimo regolamento. E’ valido altresì ai fini del presente regolamento, ferme la cadenza biennale e la durata minima di 60 ore nell’arco del biennio.

    FAQ IVASS: 6.1. Ai fini dell’iscrizione o reiscrizione nella sezione C o E del RUI, il soggetto che ha conseguito la formazione iniziale secondo le regole dettate dalla disciplina previgente deve ripeterla?

Art. 19 (Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.

Art. 20 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.


Allegato 1
CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
AREE TEMATICHE
Area giuridica
  • Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio

  • Regime di operatività dell’impresa (stabilimento e libera prestazione di servizi)

  • Intermediazione assicurativa e riassicurativa – condizioni di accesso e di esercizio

  • Regole generali di comportamento degli intermediari

  • Contratto di assicurazione e di riassicurazione

  • Tutela del consumatore e Codice del consumo

  • Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

  • Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito

    Area tecnica assicurativa e riassicurativa
  • Classificazione per rami di attività

  • Principali tipologie di coperture assicurative

  • Principali tipologie di coperture riassicurative

  • Elementi tariffari

  • Elementi di tecniche di analisi dei rischi;

  • Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e pensionistiche

    Area amministrativa e gestionale
  • Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione

  • Elementi di contabilità

  • Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall’impresa/e con cui l’intermediario opera

  • Programmazione, analisi e controllo di gestione dell’intermediario assicurativo

  • Gestione dei sinistri

  • Gestione dei rapporti con il cliente

  • Marketing e tecniche di comunicazione

    Area informatica
  • Strumenti di Office Automation

  • Navigazione web e utilizzo di internet

  • Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall’impresa/e con cui l’intermediario opera

 

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