Il Regolamento IVASS n.43 del 12 febbraio 2019 rappresenta la disciplina che consente di derogare, in via temporanea, i titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell'impresa. Nell'articolo troverai un'analisi del Regolamento 43/2019: quali sono le disposizioni temporanee permesse agli Intermediari Assicurativi? Come applicare?
Regolamento IVASS 43/2019: come applicare le disposi temporanee della minusvalenze dei titoli temporanei?
Il Regolamento IVASS 43 nasce dalla necessità di aiutare le imprese assicurative, in relazione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari nel corso dell'anno 2018.
Il Regolamento IVASS n.43 del 12 febbraio 2019 si focalizza sull'attuazione delle disposizioni sulla sospensione delle minusvalenze dei titoli non durevoli, introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n.119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito in legge 17 dicembre 2018, n.136.
La deroga è stata introdotto in merito alla situazione precaria dei mercati finanziari registrati nel corso dell'anno 2018: in caso si registrino minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole alla chiusura di tale esercizio, viene consentito alle imprese di valutare tali attivi al valore risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo di acquisizione.
Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.
Le imprese assicurative che decidono di avvalersi di questa facoltà, devono trasmettere all'IVASS le informazioni aggiuntive e devono destinare una riserva indisponibile un importo di utili risultanti dall’esercizio della facoltà e sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio), con specifica indicazione dei criteri di individuazione e valutazione dei titoli e degli importi delle poste contabili patrimoniali e economiche interessate dall’esercizio della facoltà.
Il Regolamento prevede altresì presìdi di governance: la deroga è adottata con una delibera dell’organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.
L’esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sui requisiti prudenziali delle imprese, ivi compresi quelli applicati alle cosiddette imprese locali sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.
Il Regolamento si compone di tre titoli.
Regolamento n.43/2019 - Titoli I: disposizioni di carattere generale
Il Titolo I descrive le disposizioni di carattere generale, quali le fonti normative, le definizioni e l'ambito di applicazione: il Regolamento IVASS 43 si applica a tutte alle imprese di assicurazione italiane che, in base all’articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (Art. 3 Reg. n.43)
Regolamento n.43/2019 - Titoli II: disposizioni relative all’esercizio della facoltà
Il Titolo II descrive tutte le disposizioni per l'utilizzo nel bilancio di esercizio e la disciplina dei presìdi di governance per le imprese che decidono di avvalersene.
Il Regolamento n.43/ 2019 è riservato ai singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2018 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo d’acquisizione. (Art. 4 - comma 2)
Per avvalersi di questo esercizio di bilancio, l'organo amministrativo deve deliberare una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, e trasmetterla al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove presente.
Tale relazione attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine, l’impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi utilizzando ipotesi prudenti e valutando anche l’impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità. La relazione è trasmessa all’organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all’articolo 2429, comma 1, del Codice Civile. Il medesimo articolo, inoltre, stabilisce che, ai fini della determinazione dell’eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell’organo amministrativo, dell’alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell’impresa (come definiti dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018), si considerano i risultati reddituali pro-forma prima dall’esercizio della facoltà. L’impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d’esercizio 2018 i criteri seguiti per l’individuazione e la valutazione dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà, il raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà con il relativo valore desumibile dall’andamento dei mercati, distintamente per le gestioni vita e danni, nonché gli effetti economici dell’esercizio della facoltà sull’utile d’esercizio (bilancio 2018 e 2019). (Art. 4)
La relazione deve essere trasmessa all'organo e amministrativo entro il termine di cui all’articolo 2429, comma 1, del codice civile.
Il Regolamento n.43 specifica le modalità di destinazione di un importo di utili alla riserva indisponibile e indica le informazioni che vanno riportate nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Si richiede all’organo amministrativo di valutare la compatibilità dell’esercizio della facoltà con la posizione patrimoniale ed economica dell’impresa, con particolare riferimento al caso in cui sia necessario destinare utili degli esercizi successivi, non ancora realizzati, alla riserva indisponibile (in caso di insufficienza degli utili dell’esercizio o delle riserve di utili o delle altre riserve patrimoniali disponibili). (Art. 5)
L’articolo 6 disciplina le informazioni da comunicare all’IVASS in merito all’esercizio della facoltà entro il termine di 15 giorni dall’adozione della delibera.
Il Titolo III contiene le disposizioni finali concernenti l’abrogazione del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 (articolo 7), la pubblicazione (articolo 8) e l’entrata in vigore (articolo 9).