L'IVASS pubblica un documento ufficiale riservato ai consumatori sull'emergenza COVID-19
L'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ha rilevato diverse segnalazioni da parte dei consumatori sin dagli inizi di marzo.
Da queste segnalazioni è emerso principalmente il problema della polizza RC Auto, in particolare: la difficoltà a rinnovare la polizza nei tempi previsti a causa delle restrizioni alla circolazione e la possibilità di sospendere la polizza in corso d’efficacia stante il divieto di circolazione dei veicoli. L’IVASS ne ha tenuto conto nell’azione di supervisione e nel momento in cui è stato chiamato a dare un contributo agli interventi legislativi.
IVASS e emergenza COVID-19: lo sguardo al consumatore
Tutte le segnalazioni sono state selezionate e raggruppate nel decreto Legge "Cura Italia":
A)Proroga dei termini per stipulare la nuova polizza
La validità della garanzia R.C. auto è stata prorogata di 30 giorni successivi alla scadenza, anziché i consueti 15 giorni (c.d. termine di comporto) previsti dall’art. 170 bis CAP. Come chiarito dal Decreto, il nuovo termine di 30 giorni si applica ai contratti scaduti e non ancora rinnovati e ai contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.
B) sospensione del contratto R.C. auto durante la sua efficacia
Possono essere sospesi - su richiesta dell'assicurato, per il periodo dallo stesso indicato e comunque sino al 31 luglio 2020 - i contratti di assicurazione obbligatoria R.C. auto. La sospensione è valida dal giorno in cui la Compagnia di assicurazioni ha ricevuto la richiesta.
Le imprese non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno all’assicurato. La durata dei contratti ai quali è stata applicata la sospensione è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione, senza oneri per l'assicurato. Inoltre, la sospensione è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà già contrattualmente previste in suo favore. Durante il periodo di sospensione, il veicolo interessato non può circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, exart. 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.
Sebbene la “sospensione” non sia prevista da alcuna norma di legge e le imprese sono libere di prevederla o meno, l’IVASS ha ritenuto fondata, in questo straordinario momento emergenziale, l’esigenza rappresentata dalla clientela e si è attivato perché venisse presa in considerazione.
Un altro settore molto segnalato è quello delle Assicurazioni Viaggi.
Alcuni consumatori hanno comunicato difficoltà ad ottenere l’attivazione della copertura su polizze per cancellazione viaggi e/o annullamento dei biglietti, pur essendo stati costretti all’annullamento del viaggio a causa della o in concomitanza con l’emergenza sanitaria. In questi casi, attraverso la gestione dei reclami, l’IVASS ha chiesto alle imprese di adottare comportamenti proattivi per tener conto del contesto generale di emergenza e quindi andare incontro alle richieste della clientela.
Tra le varie esigenze di cui l’Istituto ha tenuto conto nell’interesse della clientela vi è stata anche quella di limitare, in considerazione delle misure restrittive adottate dal Governo, l’utilizzo del servizio postale per le comunicazioni.
È una necessità trasversale a vari settori produttivi che riguarda anche il settore assicurativo. Questa esigenza è confluita nel Comunicato IVASS del 3 aprile 2020, con il quale, tra le altre cose, si raccomanda alle imprese, nella prospettiva della continuità operativa, l’utilizzo della posta elettronica e dei mezzi telematici per l’invio delle comunicazioni dovute alla clientela.