Titolo XIII trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato- Capo I Disposizioni generali

In questo articolo potrai il Titolo XIII trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato- Capo I Disposizioni generali del Codice delle Assicurazioni Private, per avere sempre a portata di mano tutte le normative che guidano il tuo lavoro.

Titolo XIII trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato- Capo I Disposizioni generali

Art. 182 (Pubblicità dei prodotti assicurativi)

1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione669 informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.

2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.

3. (abrogato)670 .

4. L'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

5. L'IVASS vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

6. L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2. 7. L'IVASS, con regolamento671 , stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

Art. 183 (Regole di comportamento)

1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese devono672:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

b) (abrogato) 673;

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;

d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

2. L'IVASS adotta, con regolamento674 , specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli675 .

3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento 676 , delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

Art. 184 (Misure cautelari ed interdittive)

1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter677 .

2. L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati678 .


669 Comma modificato dall’articolo 1, comma 28, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

670 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 16, Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n.187. Il comma 3 disponeva:” 3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.”.

671 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

672 Comma modificato dall’articolo 1, comma 29, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 e dall’articolo 1, comma 17, Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n.187.

673 Lettera abrogata dall’articolo 1, comma 29, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La versione precedente recitava: “b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati”.

674 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, Regolamento ISVAP n. 40 del 3 maggio 2012 concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all’art. 28, comma 1, Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.

675 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II.

676 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II

677 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 30, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La versione precedente recitava: “1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.”.

678 Comma modificato dall’articolo 1, comma 30, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

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