Titolo VII - Assetti Proprietari - Capo II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

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Titolo VII - Assetti Proprietari- Capo II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Art. 76 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali385)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico386 .

1-bis. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra all’IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1- quinquies387 .

1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione388 .

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l’IVASS, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;

c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell’organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata389

1-quinquies. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresì determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione390 .

1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l’idoneità dei propri esponenti e l’adeguatezza complessiva dell’organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali391 .

2.Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio. Essa è deliberata dall’organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall’organo che li ha nominati. La sostituzione è comunicata all’IVASS392 .

2. bis. L’IVASS, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l’idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell’analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica393 .

3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2 e 2-bis394 .

4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2395 .

Art. 77 (Requisiti dei partecipanti)

1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione396 .

1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l’IVASS, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

a) i requisiti di onorabilità;

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione può esercitare;

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione397 .

2. (abrogato)398

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1399 . In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti che non soddisfano i requisiti e i criteri sono alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS. 400

Art. 78 (Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione)

1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.


385 Rubrica integrata dall’articolo 1, comma 94, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

386 Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84. Il comma recitava: “1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS.”.

387 Comma inserito dall’articolo 1, comma 94, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74 e modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84. 388 Comma inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84.

389Comma inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84.

390 Comma inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84.

391 Comma inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera c), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84.

392 Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84. Il comma recitava:”2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione é comunicata all’IVASS. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall’IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell’articolo 188, comma 3-bis, lettera e)”:

393 Comma inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera e), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84.

394 Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera f), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84.

395 Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera g), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84.

396 Comma sostituito dall’articolo 3, comma 2, lettera a), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84. Il comma recitava: ”1. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS, determina con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68.”.

397 Comma inserito dall’articolo 3, comma 2, lettera b), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84.

398 Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, lettera r), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21. La versione precedente recitava: “2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.”.

399 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.21 e dall’articolo 3, comma 2, lettera c), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84 .

400 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera t), del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 e dall’articolo 3, comma 2, lettera d), Decreto legislativo 14 luglio 2020, n.84 .

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