É un’applicazione web che ti consente di confrontare i costi delle coperture RC Auto offerte dalle imprese assicurative operanti in Italia.
L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 51 del 21 giugno 2022 che disciplina le modalità di funzionamento del servizio di comparazione informativa on line sulle tariffe RC Auto denominato PREVENTIVASS e i relativi adempimenti a carico delle imprese e degli Intermediari mandatari che esercitano il ramo RC Auto iscritti nelle Sezioni A), D) e F) del RUI e nell’Elenco annesso.
Ciò significa che i broker sono esclusi dall’obbligo a contrarre polizze RCA sulla base del preventivo rilasciato dal Preventivass. La conclusione del contratto può avvenire presso un’agenzia dell’impresa ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al loro sito internet
PREVENTIVASS: cosa disciplina
Questo Regolamento, secondo le disposizioni del Codice delle Assicurazioni (CAP), che disciplina gli obblighi informativi degli Intermediari, in particolare:
- Prevede obblighi informativi a carico degli Intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria RC Auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari;
- Attribuisce all’IVASS il potere di adottare disposizioni attuative in modo da garantire l’accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari.
IL MiSe nell’aprile 2021, adottò il Modello elettronico del contratto base RC Auto, per garantire una scelta contrattuale più consapevole da parte dei consumatori e introdurre misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo. (Clicca qui per leggere l’articolo)
Con il Regolamento IVASS 51/2022 si intende perseguire l’obiettivo della norma primaria e che si applica alle autovetture, ai motocicli e ai ciclomotori a uso privato del consumatore. Sono escluse le richieste relative agli stessi veicoli immatricolati o assicurati all’estero, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.
Struttura del Regolamento
Il Regolamento si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 Parti, e di 1 Allegato. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni.
La Parte I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Regolamento (art. 3), che si applica:
- alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano l’attività nel ramo RC Auto;
- alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano in Italia l’attività nel ramo RC Auto;
- alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo ammesse a operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel ramo RC Auto;
- agli intermediari assicurativi, mandatari per la distribuzione di contratti RC Auto per conto delle suddette imprese, iscritti nelle Sezioni A, D e F del Registro Unico degli intermediari (di seguito, RUI) e nell’Elenco annesso.
I broker non sono elencati quali destinatari del regolamento IVASS n.51/2022, perché l’obbligo a contrarre ricade solo sulle imprese di assicurazione e di conseguenza sui loro incaricati, quali agenti o intermediari a titolo accessorio iscritti in sez. F del RUI).
I broker quindi sono esclusi dall’applicazione del regolamento n.51/2022 e dall’obbligo a contrarre polizze RCA. Rimane il libero accesso al servizio di PREVENTIVASS
La Parte II – Modalità di organizzazione e funzionamento di PREVENTIVASS – è articolata in tre Titoli.
Il Titolo I - Principi Generali - specifica le finalità (art. 4), le modalità di accesso (art. 5) nonché il funzionamento (art. 6) di PREVENTIVASS.
In questi articoli, si precisa che PREVENTIVASS è un servizio informativo di preventivazione on line, gratuito e imparziale, che si rivolge a:
- l’Intermediario, che potrà acquisire per il consumatore i preventivi riportanti i premi offerti per il contratto base dalle imprese di cui è mandatario,
- il consumatore che, effettuando direttamente la consultazione, riceverà i preventivi relativi al contratto base di tutte le imprese assicurative operanti in Italia nel ramo RC Auto.
Le modalità di accesso non richiedono una registrazione per entrambe le categorie, per le imprese di assicurazione, invece, si rinvia alle istruzioni contenute nell’Allegato 1, che fa riferimento al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Ogni impresa, inoltre, pubblica sul proprio sito internet una informativa sul contenuto e sulle modalità di consultazione di PREVENTIVASS esponendo in modo facilmente individuabile il collegamento al servizio sulla stessa pagina web (art. 5).
PREVENTIVASS, acquisisce informazioni non solo dai consumatori e dagli Intermediari, ma anche dalle Banche Dati di settore (Archivio Nazionale dei veicoli, Banca Dati Attestati di rischio e Banca Dati delle Coperture RC Auto) (art. 6).
Il Titolo II si compone di due Capi.
Il Capo I definisce gli adempimenti a carico dell’impresa.
Le imprese sono obbligate a:
- Individuare le garanzie incluse nello schema del contratto base, che comprende sia quelle minime necessarie per adempiere all’obbligo di assicurazione RC Auto.
- Possono offrire a titolo gratuito le clausole aggiuntive al contratto base che comportano un ampliamento della copertura assicurativa (es. aumento dei massimali minimi di legge) o che sono attinenti alle modalità di gestione del contratto (es. pagamento del premio in rate) (art. 7).
- Devono predisporre e aggiornare le modalità tecniche, informatiche e organizzative necessarie per dare attuazione al Regolamento (art. 8). In particolare, è previsto a carico delle imprese l’obbligo di garantire entro 30 secondi la risposta per via telematica alla richiesta effettuata per il tramite di PREVENTIVASS dall’intermediario o dal consumatore, nonché quello di integrare i propri sistemi informatici alle successive versioni di PREVENTIVASS. Lo stesso articolo prevede, alla lettera b), che ogni impresa trasmetta a PREVENTIVASS una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base comprensiva delle eventuali clausole aggiuntive se richieste dal consumatore e offerte dall’impresa stessa (art. 9).
- Devono verificare la conformità dell’impresa specifici adempimenti volti ad accertare il rispetto della normativa in materia (art. 10).
Il Capo II definisce gli adempimenti a carico degli intermediari:
- accesso a PREVENTIVASS e inserimento delle informazioni necessarie per la elaborazione del preventivo;
- raccolta e conservazione della dichiarazione con cui il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti relativamente al contratto base dalle imprese di cui gli intermediari medesimi sono mandatari; la dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti.
È previsto l’esonero degli intermediari mono-mandatari dall’obbligo di effettuare una nuova interrogazione di PREVENTIVASS nel caso in cui il consumatore abbia già provveduto autonomamente e si rivolga allo stesso per la sola finalizzazione di uno specifico preventivo tra quelli autonomamente acquisiti attraverso PREVENTIVASS (art. 11).
Il Titolo III si compone di due Capi, che disciplinano le caratteristiche del preventivo (Capo I) e le modalità di stipula del contratto (Capo II).
Il preventivo riporta:
- le garanzie comprese nel contratto base e le eventuali clausole aggiuntive di cui al citato articolo 7, comma 2, richieste dal consumatore, liberamente offerte dalle imprese;
- l’ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, secondo le modalità indicate dall’articolo 3 del citato decreto MiSE;
- il premio di tariffa, comprensivo di eventuali provvigioni, imposta sulle assicurazioni, contributo al Servizio Sanitario nazionale ed eventuali sconti che l’impresa ritenga di applicare. Rimane salva ed impregiudicata la facoltà per gli intermediari di applicare, nell’ambito di discrezionalità concesso loro dall’impresa mandante, ulteriori percentuali di sconto sui preventivi da contratto base ottenuti tramite PREVENTIVASS. Tale possibilità viene adeguatamente evidenziata nell’applicazione informatica del Nuovo Preventivatore.
Per l’esposizione dei preventivi, PREVENTIVASS elabora un elenco, popolato progressivamente e suddiviso in due sezioni riportanti rispettivamente i preventivi rilasciati dalle imprese per il contratto base:
- completamente corrispondenti alle richieste del consumatore che abbia prescelto clausole aggiuntive;
- non completamente corrispondenti alle richieste del consumatore in quanto contengono solo alcune delle clausole aggiuntive da questo richieste oppure nessuna.
L’elenco è ordinato in modo crescente e, a parità di premio, l’elencazione avviene in ordine alfabetico per denominazione dell’impresa (art. 12).
L’elenco include i preventivi pervenuti entro 30 secondi dalla richiesta e non mostra quelli ricevuti nell’intervallo di tempo compreso tra 31 secondi e cinque minuti, considerati tardivi. I preventivi trasmessi oltre cinque minuti dalla richiesta si considerano omessi. In caso di errori presenti nella richiesta di preventivo inviata da PREVENTIVASS le imprese, entro cinque minuti dal ricevimento della richiesta, possono rispondere trasmettendo una segnalazione di errore o di incompletezza, che non consente l’emissione del preventivo, con le modalità definite nell’Allegato 1 (art. 13). Al preventivo, che ha validità di sessanta giorni, è applicata la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale il preventivo viene richiesto. Per uniformare le modalità operative delle imprese, è stata introdotta una disposizione che disciplina il caso in cui la data di decorrenza della copertura assicurativa sia successiva al periodo di validità di sessanta giorni del preventivo.
In questa ipotesi il preventivo richiesto avrà unicamente finalità informativa, senza alcun obbligo di conclusione del contratto alle condizioni ivi previste. L’impresa non rilascia il preventivo quando la data di decorrenza della copertura assicurativa eccede il termine massimo di un anno dalla richiesta (art. 14).
Ogni preventivo, identificato in modo univoco, è conservato dall’IVASS per cinque anni, periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità individuate dall’art. 132-bis del CAP, dal Regolamento e per l’espletamento dei compiti istituzionali. I dati in esso contenuti sono trattati dalle imprese assicurative esclusivamente per l’adempimento delle prescrizioni contenute nel Regolamento e nella normativa di riferimento. (art. 15).
Sono individuate:
- le modalità operative che, nell’adempimento dell’obbligo di legge, l’intermediario deve seguire in caso di indisponibilità dell’applicativo con l’obbligo di tenere evidenza dell’orario e della data in cui ha esperito il tentativo di preventivazione (art. 16);
- le attività di controllo in capo all’IVASS in relazione alla correttezza e aderenza dei preventivi alle richieste del consumatore (art. 17).
È previsto che l’impresa adotti presidi atti a garantire che il contratto RC Auto sia concluso a condizioni non peggiorative rispetto a quelle offerte nel preventivo per un periodo di sessanta giorni dalla sua emissione e che verifichi l’adempimento dell’obbligo di preventiva consultazione di PREVENTIVASS da parte dell’intermediario che ha proposto il contratto.
Sono inoltre definite le condizioni e le possibili alternative di finalizzazione dei preventivi secondo le modalità di collocamento dei prodotti adottate dalle imprese (vendita on line, canale telefonico o attraverso gli intermediari) (art. 18).
La Parte III - Disposizioni finali –si compone di tre articoli.
Al fine di armonizzare le previsioni sulla validità del preventivo vengono introdotte modifiche al comma 5 dell’art. 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita) del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, uniformando la previsione in esso contenuta con le disposizioni di cui all’art. 14 del presente Regolamento (art. 19).
Vengono infine definite le modalità di pubblicazione (art. 20) e di entrata in vigore del Regolamento (art 21):
Le imprese si dovranno adeguare alle disposizioni del Regolamento entro il 31 ottobre 2022 e gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) entro il 28 febbraio 2023.
Il Regolamento riporta in allegato le condizioni di operatività delle imprese di assicurazione nonché tutte le funzionalità messe a disposizione da PREVENTIVASS per adempiere a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari (Allegato n. 1).
Tra di esse si evidenzia la funzionalità di connessione Application to Application (c.d. A2A), finalizzata ad agevolare l’operato di imprese e intermediari consentendo, alle imprese che ne facciano richiesta, di integrare i loro sistemi gestionali all’applicativo di PREVENTIVASS (punto 10).
Clicca qui per leggere il Regolamento IVASS 51/2022
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