ORIA - Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, sostituirà il RUI - Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
In questo articolo, tutte le funzioni, che per il momento dovrà ricoprire il nuovo organismo dedicato agli Intermediari Assicurativi.
ORIA: cos'è?
Stop all’ORIA, lo dice il MISE
L’ORIA, o anche chiamato Organismo, viene definito come un ente avente personalità giuridica di diritto privato, “dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.”
L’Organismo, che entrerà in vigore a Gennaio 2021, è costituito dalle associazioni e federazioni rappresentative a livello nazionale degli intermediari e delle Imprese di assicurazione e riassicurazione operanti sul territorio italiano.
l’ORIA esercita le funzioni e le competenze in materia di tenuta e gestione dal RUI e dei connessi elenchi, promuove la diffusione dei principi di correttezza e diligenza presso gli Intermediari iscritti e svolge ogni altra attività strumentale o accessoria utile all’esercizio di queste funzioni.
ORIA: funzioni & poteri
a) cura la formazione e la gestione del registro e dell’elenco annesso degli intermediari comunitari, garantendone l’accesso pubblico;
b) verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione;
d) provvede all'iscrizione, cancellazione e reiscrizione;
e) cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta del registro;
f) stabilisce le modalità di erogazione dei corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale nelle materie individuate dall’IVASS;
g) indice la Prova di Idoneità per l’iscrizione nel registro e ne gestisce lo svolgimento (Esame IVASS);
h) compie indagini statistiche ed economiche in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
i) rilascia, a richiesta motivata dell’impresa di assicurazione o riassicurazione o dell'Intermediario interessato, un'attestazione di iscrizione nel registro;
j) scambia informazioni e tiene i rapporti con gli Organismi e le Autorità competenti nazionali, comunitarie o di Stati terzi che gestiscono analoghi registri;
k) pubblica annualmente una relazione sull’attività svolta;
l) redige un codice deontologico a cui si attengono gli iscritti al registro, soggetto all’approvazione dell’IVASS;
m) provvede alla riscossione a favore dell’IVASS dei contributi dovuti dagli Intermediari iscritti.
Per lo svolgimento delle attività previste, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti con le modalità e i termini stabiliti dall’IVASS con il regolamento di cui all’articolo 108-bis, comma 4 del Codice:
a) può procedere ad audizioni personali e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata;
b) può richiedere anche alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e agli organi giurisdizionali, in conformità alle leggi che li disciplinano, di fornire dati, notizie e documenti.
ORIA: autonomia finanziaria
L’Organismo finanzia la propria attività tramite:
a) i contributi iniziali degli associati di cui all’articolo 3, comma 2;
b) i contributi dovuti da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all’articolo 110, comma 2, determinati annualmente dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 336, comma 3-bis, del Codice;
c) una quota non superiore al 30% del Contributo di Vigilanza sugli intermediari assicurativi e riassicurativi determinato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 336, comma 2 del Codice;
L’ammontare dei contributi iniziali di cui al comma 1, lett. a), è determinato nell’atto costitutivo dell’Organismo. Successivamente è determinato dall’assemblea, sulla base dei criteri indicati nello statuto.
L’ammontare, le modalità e i termini di versamento all’Organismo dei contributi di cui al comma 1, lett. b) e lett. c) vengono comunicati dall’Organismo stesso sul proprio sito web.
La quota del contributo di cui al comma 1, lett. c), è annualmente definita da IVASS in base alle richieste dell’Organismo opportunamente documentate. Tale quota è calcolata sui contributi incassati ed è trasferita all’Organismo entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine di pagamento contributivo e successivamente, nel corso dell’anno, con cadenza trimestrale.
ORIA: componenti e nomine
a) l’Assemblea;
b) l’Organo di gestione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di controllo.
L’Assemblea degli Associati, rappresentativa delle associazioni e federazioni svolge le seguenti funzioni:
a) delibera le modifiche statutarie e adotta i regolamenti;
b) approva il bilancio;
c) propone annualmente all’IVASS la misura delle somme dovute da coloro che intendono sostenere la prova d’idoneità (Esame IVASS);
d) nomina i componenti dell’Organo di gestione e dell’Organo di controllo e ne determina i compensi;
e) svolge gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dall’atto costitutivo e dallo statuto.
L'Organo di Gestione è composto da cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, nominati secondo le modalità stabilite nello Statuto. La determinazione dei compensi è rimessa all’Assemblea.
Per il primo triennio, che decorre dalla data di registrazione dell’atto costitutivo dell’Organismo, ovvero per parte di tale triennio, lo Statuto può prevedere che l’Organo di gestione è composto dai componenti del Comitato dei promotori. L’Organo di gestione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e adotta tutti i provvedimenti necessari ad attuare gli scopi dell’Organismo.
In particolare:
a) propone all’Assemblea le modifiche dello statuto;
b) redige i regolamenti;
c) delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sul rendiconto finanziario della gestione;
d) svolge gli ulteriori compiti e funzioni ad esso attribuiti dall’atto costitutivo e dallo statuto.
L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da un sindaco supplente eletti dall’Assemblea, scelti fra persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. Un componente è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico.
Per il primo triennio i componenti dell’Organo di controllo sono eletti dall’Assemblea entro novanta giorni dalla data di registrazione dell’atto costitutivo dell’Organismo.
L’Organo di controllo:
a) esercita il controllo contabile sull’attività dell’Organismo, vigila sulla sua gestione amministrativa e sul rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e dello statuto;
b) per le finalità di cui alla lettera a) può richiedere ai componenti dell’Organo di gestione e al direttore generale, ove nominato, notizie sull’attività dell’Organismo;
c) partecipa alle riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di gestione;
d) svolge gli ulteriori compiti e funzioni ad esso attribuiti dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Lo statuto può prevedere la presenza di un Direttore generale, definendone le modalità di nomina e le competenze.
L’Organismo è sottoposto alla vigilanza dell’IVASS che la esercita secondo le modalità previste dal Titolo IV.
ORIA: modalità di funzionamento e gestione del Registro
Lo Statuto e i regolamenti interni, nonché le altre disposizioni aventi rilevanza esterna, contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei compiti dell’Organismo e idonee a consentire l’attività di vigilanza dell’IVASS ai sensi dell’articolo.
A questi fini l'Organismo adotta, applica e mantiene:
a) criteri, modalità e risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti;
b) meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure;
c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni;
d) procedure funzionali ad assicurare la piena legittimità della propria attività;
e) procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
f) procedure che consentano di fornire tempestivamente all’IVASS le informazioni richieste.
Lo statuto, il regolamento interno dell'Organismo e le relative modifiche, sono trasmessi all’IVASS che li approva, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi.
L'Organismo aggiorna tempestivamente il registro sulla base dei provvedimenti adottati dall’IVASS e dallo stesso Organismo, nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti.
ORIA: la vigilanza dell’IVASS
L’IVASS, secondo la bozza, vigilerà sull'Organismo, con la finalità di verificare l'adeguatezza della governance e della struttura organizzativa, delle procedure interne adottate e delle infrastrutture tecnologiche. L’IVASS dovrà vigilare su efficacia ed efficienza dell’attività svolta anche in relazione ai presidi adottati per assicurare l’equilibrio della situazione finanziaria e di bilancio.
L’Istituto di Vigilanza, infatti, ha il potere di:
a) richiedere l’accesso al sistema informativo che gestisce il registro;
b) impartire direttive ed effettuare verifiche a distanza o ispezioni presso l'Organismo, richiedere l'esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari nonché convocarne gli organi;
c) convocare i componenti dell'Organismo.
Nel caso in cui risultino gravi irregolarità nelle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, l’IVASS può sciogliere gli organi di gestione e di controllo e revocarne il Presidente.
Come si svolgerà il passaggio da ORIA a RUI?
I termini sono riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione dell’Organismo.
Secondo la bozza, l’IVASS dovrà individuare le modalità e i tempi di passaggio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore di questo Regolamento.