Può un broker c.d. retail iscritto nella sezione B del registro collaborare con un altro broker c.d. wholesale nella attività di intermediazione di polizze?

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Può un broker c.d. retail iscritto nella sezione B del registro collaborare con un altro broker c.d. wholesale nella attività di intermediazione di polizze?
Come già chiarito nel secondo gruppo di risposte alle domande frequenti del mercato (art. 17, n. 1), gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione.
Quali sono le informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami da riportare nell’Allegato 7B, parte III c), se l’intermediario che entra in contatto con il cliente ha in essere molteplici mandati agenziali o rapporti di collaborazione, anche di tipo cd. “orizzontale” ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. n. 179/2012, convertito il Legge n. 221/2012? In particolare, l’intermediario dovrà indicare nell’allegato 7B le modalità di presentazione del reclamo per ciascun mandato e/o rapporto di collaborazione?
Le risultanze dell’attività di analisi dei reclami, prevista dall’art. 10 undecies, effettuata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI devono essere soltanto conservate senza effettuare alcuna comunicazione all’IVASS?
Le risultanze dell’attività di analisi dei reclami, effettuata ai sensi dell’art. 10 undecies, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI dovranno essere oggetto di comunicazione all’Istituto soltanto su apposita richiesta, come precisato dall’art. 10 duodecies.
Come va interpretato il riferimento al “sito internet” contenuto nell’articolo 10 decies, comma 1?
L’informativa al reclamante di cui all’art. 10 septies, comma 2, concernente i reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione E del RUI, può essere fornita, in luogo che dall’intermediario principale, direttamente dall’intermediario collaboratore? In caso positivo, la procedura interna relativa alla gestione dei reclami adottata dall'intermediario principale nell'ambito della specifica politica di gestione, può escludere tale facoltà, prevedendo l’inserimento, nelle lettere di incarico, di una apposita previsione in base alla quale soltanto l’intermediario principale possa effettuare tale comunicazione?
Il riferimento ai siti di “social networking” per le comunicazioni con i soggetti interessati ai reclami, contenuto nell’art. 10 quater, comma 3, deve essere inteso nel senso di escludere i siti web cosiddetti “statici” e meramente informativi?
