Titolo VIII- bilancio e scritture contabili - Capo IV Libri e registri obbligatori

In questo articolo potrai il Titolo VIII- bilancio e scritture contabili - Capo IV Libri e registri obbligatori del Codice delle Assicurazioni Private, per avere sempre a portata di mano tutte le normative che guidano il tuo lavoro.

Titolo VIII- bilancio e scritture contabili - Capo IV Libri e registri obbligatori

Art. 101 (Libri e registri obbligatori)

1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3449 .

2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;

c) i contratti scaduti;

d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;

e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;

f) i sinistri denunciati;

g) i sinistri pagati;

h) i reclami ricevuti.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i sinistri denunciati;

c) i sinistri pagati;

d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;

g) i reclami ricevuti.

4. L'IVASS adotta, con regolamento450, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

5. L'IVASS individua, con regolamento451, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile


449 Comma modificato dall’articolo 1, comma 105, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

450 Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.

451 Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, in particolare Titolo IV

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