IVASS, Regolamento 41/2018: chiarimento applicativo art.18

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L'articolo 18 del Regolamento IVASS 41/2018 definisce l'obbligo di comunicazione all'IVASS in merito ai contratti Unit Linked e Index Linked.

L'IVASS con questo chiarimento applicativo, intende spiegare la procedura esatta e i diretti destinatari dell'obbligo.

Regolamento 41/2018 IVASS: chiarimento applicativo sull'art.18

L'IVASS pubblica un chiarimento applicativo sull'articolo 18 del Regolamento n 41/2018.

A partire dall'articolo 16, fino all'articolo 19 del Regolamento, si chiariscono i documenti informatici da utilizzare in merito ai prodotti assicurativi vita c.d. Multirischi.

"Un’evidenza separata viene data al Documento informativo precontrattuale aggiuntivo “DIP Multirischi” relativo ai prodotti assicurativi vita c.d. Multirischi. La norma fa riferimento a prodotti in cui siano abbinate garanzie vita di “puro rischio” con garanzie danni per i quali, ferma l’esigenza di documenti di base distinti (DIP Vita e DIP Danni) a causa dell’eterogeneità dei settori interessati, l’obiettivo di semplificazione è perseguito con la previsione di un’informativa aggiuntiva unitaria per tutte le garanzie che l’impresa ha scelto di includere nel prodotto per soddisfare le esigenze assicurative del target di clienti individuato in fase di ideazione del prodotto", chiarisce l'IVASS nell'articolo 16.

Nell'articolo 17, l'IVASS sottolinea che "E’ disciplinata l’informativa che l’impresa rende al contraente in merito alle opzioni previste dal contratto".

Nell'articolo 18, L'Istituto si sofferma sul DIP aggiuntivo, "In particolare, in coerenza con l’articolo 185 del CAP, è stato previsto che il DIP aggiuntivo Vita contenga la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, dando evidenza dei relativi costi massimi e delle modalità di esercizio; inoltre, viene disposto – per le opzioni esercitabili a scadenza o a data prevista nel contratto – che l’impresa trenta giorni prima dell’esercizio dell’opzione, consegni al contraente un’informativa specifica recante i costi effettivi, le condizioni applicate e il confronto tra nuove e vecchie garanzie, anche da un punto di vista fiscale, in modo da consentire al contraente di decidere in modo ponderato se esercitare l’opzione contrattuale o meno. Sono regolate le comunicazioni in corso di contratto (estratto conto, scadenza del contratto, prescrizione)".

Chiarimento applicativo sull'articolo 18 del Regolamento IVASS n.41/2018

Poco tempo fa, l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - aveva pubblicato un chiarimento in merito ai contratti Unit Linked e Index Linked.

Oggi l'IVASS risponde alle richieste a proposito dell'obbligo posto dall'articolo 18 del Regolamento n 41/2018. Secondo l'articolo, entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni anno solare è necessario presentare l’estratto conto relativo alla posizione assicurativa sia in vigore già con riferimento all’anno 2018.

L'IVASS chiarisce la Norma giuridica:

"Sul punto si chiarisce che l’obbligo di rendicontazione previsto dal Regolamento 41/2018 fa riferimento alla chiusura dell’anno solare: il primo anno solare di riferimento, ai fini dell’invio dell’estratto conto, è il 2018. Tuttavia, in sede di prima applicazione del Regolamento, si ritiene coerente con la finalità della norma - di assicurare adeguata informativa al cliente in ordine ai rapporti in essere - anche l’invio entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale della sottoscrizione del contratto. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di inviare il primo estratto conto nel corso del 2019."

 

 

 

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