L’IVASS pubblica il Provvedimento IVASS n.101 del 15 dicembre 2020, che elimina l'obbligo per gli intermediari di comunicare entro il 5 febbraio 2021 il rinnovo/conferma della polizza di responsabilità civile professionale.
Provvedimento IVASS n.101 15 dicembre 2020: la premessa
Il Provvedimento IVASS n.101 va a modificare il Provvedimento n.97 del 4 agosto 2020.
Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 ha inoltre apportato modifiche e integrazioni ai Regolamenti ISVAP nn. 23/2008 e 24/2008 e ai Regolamenti IVASS nn. 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.
Il Provvedimento n.97 va ad abrogare i commi 4 e 5 dell’articolo 44 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che disponevano:
- l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro di attestare, mediante comunicazione presentata all’IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura (comma 4);
- l’indicazione nel Registro come inoperativi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F che non abbiano effettuato la comunicazione entro 90 giorni dal termine di cui al comma 4 (comma 5).
L’entrata in vigore del Provvedimento n.97 sarà il 31 marzo 2021, con lo scopo di assicurare agli operatori assicurativi e riassicurativi un termine di adeguamenti alle nuove disposizioni normative.
A supporto della situazione che stiamo vivendo, per agevolare l’attività delle imprese e degli Intermediari Assicurativi, l’IVASS esonera fin dalla prima scadenza, 05 febbraio 2021, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro dall’obbligo di attestare il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura.
Ecco che il Provvedimento n.101 va a integrare ciò che viene espresso nel Provvedimento n.97, mediante inserimento del comma 1.bis che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 13, del Provvedimento n. 97/2020 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021.
Resta fermo l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile come requisito fondamentale per l’iscrizione al RUI – Registro unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché per il mantenimento dell’operatività e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione orizzontale, sulla base di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative disposizioni di attuazione.
Provvedimento IVASS n.101: la struttura
Art. 1 (Modifiche all’articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020)
1. All’articolo 6 (Disposizioni transitorie), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1.bis Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 13 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021”.
Art. 2 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
2. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.