Titolo XVIII sanzioni e procedimenti sanzionatori - Capo V Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza

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Titolo XVIII sanzioni e procedimenti sanzionatori - Capo V Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza

Art. 321 (Doveri degli organi di controllo)

1. Alle persone che compongono gli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni di euro983 .

2. La medesima sanzione si applica alle persone che compongono i corrispondenti organi delle società, ivi incluse le società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3984 .

3. (abrogato) 985

4. (abrogato)986

Art. 322 (Doveri del revisore legale e della società di revisione legale)987

1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'IVASS alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza988 .

2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5989 .

3. La CONSOB informa l'IVASS dei provvedimenti adottati.

Art. 323 (abrogato) 990


983 Comma modificato dall’articolo 1, comma 51, lettera a), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione recitava: “1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.”.

984 Comma modificato dall’articolo 1, comma 51, lettera b), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione recitava: “ 2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.”.

985 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 51, lettera c), Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione recitava: “3. L'IVASS informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la CONSOB dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la CONSOB informano l'IVASS dei provvedimenti adottati”.

986 Comma abrogato dalla lettera b) del comma 8 dell’articolo 41, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il comma 4 disponeva: “Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati”.

987 Rubrica modificata dal comma 9 dell’articolo 41, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

988 Comma modificato dal comma 10 dell’articolo 41, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dall’articolo 1, comma 52, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. La precedente versione recitava: “1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'IVASS alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.”. 989 Comma modificato dall’articolo 41, comma 11, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

990 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 30, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 323 disponeva: “Art. 323 (Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato) 1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore. 2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. 3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico”

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