A livello individuale, misura il patrimonio minimo secondo le regole previste dall'art. 128 della Direttiva Solvency II. Per i gruppi, l'art. 230 della Direttiva prevede che il requisito patrimoniale di solvibilità è come minimo pari alla somma del requisito patrimoniale minimo, di cui all'art. 129, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e della quota proporzionale del requisito patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate
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