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FALLIMENTO (DELL’ASSICURATO)

BANKRUPTCY (OF THE INSURED) Il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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