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CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE (DELL’ASSICUR

CHANGE OF PROFESSION (OF AN INSURED LIFE) I cambiamenti di professione o di attività non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora l’aggravamento di rischio non sia tale per cui l’assicuratore non avrebbe, ab origine, consentito l’assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, l’assicuratore può decidere se far cessare gli effetti contrattuali e chiedere il maggior premio rapportato alla nuova situazione oppure ridurre, a tempo debito, entità delle prestazioni. Se l’assicurato non accetta di pagare il maggior premio o di sottostare alla prevista riduzione delle prestazioni, fermo il suo diritto al riscatto, il contratto è risolto.

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