Titolo XV - vigilanza sul gruppo - Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo

In questo articolo potrai il Titolo XV - vigilanza sul gruppo - Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo del Codice delle Assicurazioni Private, per avere sempre a portata di mano tutte le normative che guidano il tuo lavoro.

Titolo XV - vigilanza sul gruppo- Capo III Strumenti di vigilanza sul gruppo819

Art. 215-bis (Sistema di governo societario di gruppo)820

1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall’IVASS con regolamento821 .

2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è responsabile dell’attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.

3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno:

a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;

b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi ;

c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.

Art. 215-ter (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)822

1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.

2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l’ultima società controllante italiana fornisce all’IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.

3. L’ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell’IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni. 4. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma 3, l’IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l’ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.

Articolo 215-quater (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)823

1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell’IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.

2. L’IVASS individua con regolamento824, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L’IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.

3. L’IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

4. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, instaura, nell’ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell’articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L’IVASS verifica l’idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

5. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, segnala all’IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l’ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.

Art. 215-quinquies (Operazioni infragruppo)825

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l’impresa di partecipazione assicurativa mista.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell’ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2. L’IVASS verifica l’idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

3. L’IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.

Art. 216 (Comunicazione delle operazioni infragruppo) 826

1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all’IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l’anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell’articolo 215- quinquies, comma 1.

2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all’IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative 827 .

3. L’IVASS individua con regolamento828, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall’ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all’articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato829 .

5. L’IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l’IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

Art. 216-bis (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)830

1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all’articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento831:

a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;

b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

Art. 216-ter (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)832

1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento833 .

2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra:

a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;

b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.

3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall’IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.

4. Se l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

5. L’IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l’applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l’applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.

Art. 216-quater (Frequenza del calcolo)834

1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, calcola e comunica all’IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all’anno. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilità di gruppo.

2. L’ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l’IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sia ricalcolato.

Art. 216-quinquies (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)835

1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante;

b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

3. L’importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma

4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all’articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall’ultima società controllante di cui al comma 2.

Art. 216-sexies (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)836

1. L'IVASS stabilisce con regolamento837 i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare:

a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all’inclusione della quota proporzionale, all’eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all’eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente;

b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l’utilizzo del metodo della deduzione e dell’aggregazione;

c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l’IVASS possa tener conto, in relazione all’impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro;

d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati;

e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l’IVASS può prevedere che, nel caso in cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l’impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo;

f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

Art. 216-septies (Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)838

1. L’IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettera a), b), c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:

a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;

b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall’IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.

2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l’IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.

Art. 216-octies (Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)839

1. Al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento840. Si applica l’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.

2. L’IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47- quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L’IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

Articolo 216-novies (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)841

1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

2. La società controllante può, con il parere favorevole dell’IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1;

b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

3. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma 2, l’IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l’IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

5. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.

Art. 216-decies (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo)842

1. L’adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell’IVASS.


819 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

820 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

821 Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016.

822 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

823 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

824 Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016.

825 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74

826 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “Art. 216 (Comunicazione delle operazioni rilevanti). 1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformità all'articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. 2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 4, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione. 3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta. 4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

827 Comma modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 16, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

828 Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016.

829 Comma sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

830 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

831 Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016.

832 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

833 Regolamenti IVASS nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del 22 dicembre 2015, Regolamenti IVASS nn. 25, 26, 27 e 28 del 26 luglio 2016, Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016 e Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017.

834 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

835 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

836 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

837 Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016.

838 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

839 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

840 Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016.

841 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

842 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 153, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

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