In questo articolo potrai il Titolo XIII trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato- Capo II Obblighi di informazione del Codice delle Assicurazioni Private, per avere sempre a portata di mano tutte le normative che guidano il tuo lavoro.
Titolo XIII trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato- Capo II Obblighi di informazione
Art. 185 (Documentazione informativa) 679
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185- bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP- Vita); c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell’impresa di assicurazione, sono necessarie affinché il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l’organismo o l’autorità eventualmente competente e la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento680, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento681 le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto.
ART. 185-bis (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni) 682
1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:
a) è un documento sintetico e autonomo;
b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) è preciso e non fuorviante;
f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura; i) le modalità di risoluzione del contratto.
Art. 185-ter (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita)683
1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:
a) è un documento sintetico e autonomo;
b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;
c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi;
c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
i) le modalità di risoluzione del contratto.
3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento684 .
4. L'IVASS, con regolamento685 può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.
Art. 186 (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)686
1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l’impresa può trasmettere preventivamente all’IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell’IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli obblighi di informazione. L'IVASS può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'IVASS stabilisce, con regolamento687 , le disposizioni per la comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalità da osservare, prima della pubblicazione del documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.
Art. 187 (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo) 688
1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
679 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava: “Art. 185 (Nota informativa) 1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. La nota informativa contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa di cui all’articolo 47-septies. 3. L'IVASS disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente. 4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'IVASS determina, con regolamento536, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'IVASS con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato. Restano ferme le competenze della Consob ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58”.
680 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
681 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
682 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68
683 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 31, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
684 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
685 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018
686 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 32, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava; “Art. 186 (Interpello sulla nota informativa) 1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'IVASS la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati. 2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'IVASS può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa. 3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto. 4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.”.
687 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
688 Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 33, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. Il testo precedente recitava: “Art. 187 (Integrazione della nota informativa) 1. L'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.”