In questo articolo potrai il Titolo IIICapo III Attivi a copertura delle riserve tecniche del Codice delle Assicurazioni Private, per avere sempre a portata di mano tutte le normative che guidano il tuo lavoro.
Capo III Attivi a copertura delle riserve tecniche188
Art. 38 (Copertura delle riserve tecniche189)
11. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa190 .
1-bis. L’impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall’impresa191 .
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell’impresa garantisce che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative192 .
2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea193 . In tal caso l’IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS194 .
2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS195 .
3. (abrogato) 196
4. (abrogato) 197
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. (abrogato) 198
Art. 39 (abrogato) 199
Art. 40 (abrogato) 200
Art. 41 (Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio)
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l’articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l’articolo 38201
4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38202 .
5. L’IVASS, con regolamento203, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall’assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall’IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47204 .
Art. 42 (Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche205)
1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche206 .
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 35-quater207 .
1-ter. Gli attivi utilizzati dall’impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti208 .
2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro209 .
3. L'impresa comunica all'IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro210. L'IVASS determina, con regolamento211, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 42-bis (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)212
1. (abrogato) 213
2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all’articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell’impresa cedente214 .
3. (abrogato) 215 .
Art. 42-ter (abrogato) 2
16 Art. 43 (Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi)
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38217 .
2. (abrogato) 218
188 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 204, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
189 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 39, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
190 Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 39, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi”.
191 Comma inserito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
192 Comma inserito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
193 Periodo integrato dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 22, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 39, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
194 Periodo aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 22, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116.
195 Comma inserito dall’articolo 1, comma 4, Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.
196 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3 disponeva: “L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche”.
197 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera f), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 4 disponeva: “Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale”.
198 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 39, lettera g), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 6 disponeva: “Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47”.
199 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 40, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 39 disponeva: “Art. 39 (Valutazione delle attività patrimoniali) 1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. 3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali”.
200 Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 41, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 39 disponeva: “Art. 40 (Regole sulla congruenza) 1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta. 2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta. 3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze”.
201 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo”.
202 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'articolo 38”.
203 Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009.
204 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 42, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “L'ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti”.
205 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 43, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
206 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 43, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche”.
207 Comma inserito dall’articolo 1, comma 43, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
208 Comma inserito dall’articolo 1, comma 43, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
209 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 43, lettera d), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro”.
210 Periodo modificato dall’articolo 1, comma 43, lettera e), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
211 Regolamenti ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 e n. 36 del 31 gennaio 2011 abrogato dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016.
212 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
213 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 44, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 1 disponeva: “Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime”.
214 Comma sostituito dall’articolo 1, comma 44, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La versione precedente recitava: “Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti”
215 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 44, lettera c), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 3 disponeva: “L'impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali”.
216 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente abrogato dall’articolo 1, comma 45, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. L’articolo 42-ter recitava: “Art. 42-ter (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni) 1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione si applica l'articolo 65. 2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e 3”.
217 Comma integrato dall’articolo 1, comma 46, lettera a), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
218 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 46, lettera b), Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il comma 2 recitava: “L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1”.