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PARTE VI - Disposizioni finali Art. 74 (Informazioni da trasmettere all’ISVAP) Parte VI Art. 74 1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento gli allegati di cui ai gruppi 7, 8 e
9, relativi all’informativa precontrattuale e all’attuazione delle disposizioni transitorie. Art. 75 Esiti della consultazione, leggi il documento >>> 1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, nei confronti degli intermediari, per l’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre disposizioni generali o particolari impartite dall’ISVAP, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto. 1. Sono o restano abrogati:
2. Fino all’emanazione delle disposizioni di cui all’articolo 74, le circolari ISVAP n. 390
del 30 novembre 1999, n. 423/D del 5 dicembre 2000 e n. 477/D dell’11 marzo 2002
rimangono in vigore per gli iscritti nell’Albo nazionale agenti alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento. 1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità. Esiti della consultazione, leggi il documento >>> 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione delle
disposizioni di cui alla Parte V del presente Regolamento e di cui agli articoli 1, 2, 3,
8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 40 e 74 che entrano in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24 entrano in
vigore il 15 novembre 2006. |