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INDICE
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione
Titolo I - Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana
Capo I - Disciplina del registro
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
Art. 5 (Persone fisiche)
Art. 6 (Società)
Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
Sezione II - Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro
Art. 8 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 9 (Prova di idoneità)
Art. 10 (Commissione esaminatrice)
Art. 11 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 12 (Domanda di iscrizione)
Sezione III - Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa)
Art. 15 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 16 (Domanda di iscrizione)
Sezione IV - Iscrizione nella sezione C del registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione V - Iscrizione nella sezione D del registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 20 (Domanda di iscrizione)
Sezione VI - Iscrizione nella sezione E del registro
Art. 21 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 23 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
Art. 24 (Modalità per l’iscrizione)
Sezione VII - Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del registro
Art. 25 (Iscrizione nel registro)
Art. 26 (Cancellazione dal registro)
Art. 27 (Reiscrizione delle persone fisiche nel registro)
Art. 28 (Reiscrizione delle società nel registro)
Art. 28 bis(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)
Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)
Art. 30 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Capo II - Attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro
Art. 31 (Estensione dell’esercizio dell’attività di intermediazione in altri Stati membri)
Art. 32 (Collaborazione tra Autorità)
Titolo II - Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri
Art. 33 (Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
Art. 34 (Misure nei confronti degli intermediari)
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Parte II
Accesso all’attività di intermediazione
Titolo I
Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio
della Repubblica italiana
Capo I
Disciplina del registro
Sezione I
Disposizioni generali
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Art. 4
(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
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1. E’ istituito presso l’ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica
italiana.
2. Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo
109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
- sezione A: gli agenti;
- sezione B: i mediatori;
- sezione C: i produttori diretti;
- sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
- sezione E: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali
dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i
relativi dipendenti e/o collaboratori.
3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non
operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto
o per i quali non è stato assolto l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della
polizza di assicurazione della responsabilità civile e, nella sezione D, degli iscritti che
non hanno in corso incarichi di distribuzione per l’esercizio dell’attività di
intermediazione assicurativa.
4. L’iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all’intermediario la
contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli
intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle
due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile
auto. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del registro.
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Art. 5
(Persone fisiche)
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1. Per gli intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o C, denominazione
sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per
la quale o per le quali svolgono l’attività.
2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, riporta:
a) la tipologia dell’attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa o
riassicurativa;
b) la qualifica di esercizio dell’attività di intermediazione, ovvero:
- se operano individualmente;
- se operano in qualità di responsabili dell’attività di intermediazione di
società iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società
iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori
delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione
B;
c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà
di prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in
caso di stabilimento, della sede;
e) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del
periodo di inattività.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si
avvalgono della loro attività;
b) la qualifica di esercizio dell’attività di intermediazione, ovvero:
- se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
- se operano individualmente;
- se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche
iscritte nella sezione E;
- se operano in qualità di responsabili dell’attività di intermediazione di
società iscritte nella sezione E;
- se operano in qualità di addetti all’attività di intermediazione di una
società iscritta nella sezione E.
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Art. 6
(Società)
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1. Per le società esercenti l’attività di intermediazione, il registro riporta almeno le
seguenti informazioni:
a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le società iscritte nelle sezioni A, B o D:
- gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di
libertà di prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività,
nonché, in caso di stabilimento, della sede;
- nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine
del periodo di inattività;
e) per le società iscritte nelle sezioni A o D, denominazione sociale dell’impresa
o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le
quali svolgono l’attività.
2. Per le società iscritte nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 1 riporta:
a) la tipologia dell’attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa
e/o riassicurativa;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A o B del o dei
responsabili dell’attività di intermediazione e, per le società iscritte nella
sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione B
del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori
delegati e direttori generali.
3. Per le società iscritte nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione
dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si
avvalgono della loro attività;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili
dell’attività di intermediazione;
c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di intermediazione.
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Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
1. L’ISVAP assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36 dalle imprese e dagli intermediari,
nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma
del presente Regolamento.
2. L’ISVAP assicura il pubblico accesso al registro e ne garantisce la consultazione sul
proprio sito internet.
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Sezione II
Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro
Art. 8
(Requisiti per l’iscrizione)
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1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del
decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 9;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 2, avere assolto l’obbligo di
stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in
conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura
della polizza stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle
società per le quali svolgeranno l’attività;
e) esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di
garanzia.
2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c) ed e),
che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o
B come inoperative.
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Art. 9
(Prova di idoneità)
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1. La prova di idoneità è indetta dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel
proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto.
2. Nel provvedimento che indice la sessione d’esame, l’ISVAP stabilisce le sedi, le modalità
di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo
provvedimento sono determinate le modalità di presentazione della domanda di
ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di
durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge
o di un titolo di studio estero equipollente.
4. L’esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata
dall’ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza
complementare.
5. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa,
l’esame scritto verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti
materie:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l’esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5.
6. L’esame orale verte sulle medesime materie dell’esame scritto.
7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
sessanta centesimi sia nell’esame scritto che nell’esame orale. I candidati che sostengono esclusivamente l’esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
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Art. 10
(Commissione esaminatrice)
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1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio
provvedimento ed è composta da:
a) due dirigenti dell’ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell’ISVAP;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto
civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’ISVAP.
3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario in ragione delle
esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, può, prima dello
svolgimento dell’esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni,
ciascuna composta da un dirigente dell’ISVAP, con funzioni di presidente, da un
funzionario dell’ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della commissione
ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per
l’espletamento degli esami scritti ed orali.
4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi
alla prova.
5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e
decidono a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti. A parità di voti prevale
quello del presidente.
6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati
dall’ISVAP nel provvedimento di nomina.
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Art. 11
(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
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1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui
alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile
generale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto o con un’impresa estera ammessa ad
esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica italiana. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio
dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali
dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi
dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di
legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono
consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento
dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla
cessazione dell’efficacia della copertura;
d) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi
danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro
del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
3. Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la
copertura della polizza si estende anche a tale attività.
4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;
b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono
riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.
5. La polizza, salvo quanto previsto dall’articolo 71, ha decorrenza dalla data di iscrizione nel
registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31
dicembre dell’anno di iscrizione ed essere rinnovate annualmente.
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Art. 12
(Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all’ISVAP in regola
con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della
tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
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Sezione III
Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro
Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)
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1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del registro le società devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del
decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una
persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la
società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di
intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella
medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse. Le società
attribuiscono la responsabilità dell’attività di intermediazione ad un numero
adeguato di soggetti nell’ambito della dirigenza, tenendo conto delle
dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, essere in possesso della
polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 15.
2. Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma
1, è necessario che:
a) il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il
direttore generale siano iscritti nella sezione B;
b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
3. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma
2, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o
B del registro come inoperative.
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Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di
intermediazione riassicurativa)
1. Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le
società che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa devono
disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro.
Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte,
iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede
l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di
intermediario riassicurativo;
b) avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in
termini di risorse umane e dotazioni operative.
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Art. 15
(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
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1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata dalle società di cui alle
sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la
responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio
dell’attività di intermediazione, dai responsabili dell’attività di intermediazione nonché dai
danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti,
collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le
persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Per le società da iscrivere nella
sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali,
nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
2. Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si
applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il
massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.
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Art. 16
(Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all’ISVAP in regola
con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui
rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che la società ha effettuato il
versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
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Sezione IV
Iscrizione nella sezione C del registro
Art. 17
(Requisiti per l’iscrizione)
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1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati
ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.
2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento
di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico - operative e di comunicazione
con la clientela. Essa è impartita dall’impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:
a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di
presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di
durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula;
b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti
la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti
di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le
caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che
verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l’iscrizione;
c) è impartita da docenti specializzati con un’esperienza qualificata nel settore
assicurativo;
d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze
acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal
partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la
formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di
partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo del test finale.
3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l’impresa attesta di aver
provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di
avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione
a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di
documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.
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Art. 18
(Modalità per l’iscrizione)
1. Ai fini dell’iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l’impresa che se ne avvale
trasmette all’ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo,
redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 3.
2. Nella domanda di iscrizione l’impresa attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere
nella sezione C abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa
prevista dalla normativa vigente.
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Sezione V
Iscrizione nella sezione D del registro
Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)
1. Nella sezione D del registro possono essere iscritti:
a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico
bancario e siano iscritte nel relativo albo;
b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico
dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del testo unico bancario;
d) Poste italiane spa – Divisione servizi bancoposta.
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Art. 20
(Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è
presentata all’ISVAP in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui
all'allegato n. 4.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere hanno
effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa
vigente.
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Sezione VI
Iscrizione nella sezione E del registro
Art. 21
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
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1. Gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle
sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai
fini dell’iscrizione nella sezione E del registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a
tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività
svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi
di formazione conformi ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od
organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative
imprese preponenti. Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione
riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari,
l’oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche
relative all’attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla
disciplina del contratto di riassicurazione e dell’impresa di riassicurazione o
alle norme sulla previdenza complementare.
2. Nella domanda di iscrizione al registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al
comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e
di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali
ultimi requisiti, è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di
documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.
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Art. 22
(Requisiti per l’iscrizione delle società)
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1. Le società addette all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario,
iscritto nelle sezioni A, B o D, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E
del registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
d) aver affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una
persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità
dell’attività di intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione
nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la
responsabilità dell’attività di intermediazione ad un numero adeguato di
soggetti nell’ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della
complessità dell’attività svolta;
e) preporre all’attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella
sezione E.
2. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui al comma 1 è accertato
dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella
domanda di iscrizione. E’ considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di
cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non
anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di
iscrizione.
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Art. 23
(Copertura assicurativa della responsabilità civile)
1. I soggetti di cui agli articoli 21 e 22 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella
copertura assicurativa della polizza stipulata dall’intermediario per il quale operano
iscritto nelle sezioni A o B, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda
di iscrizione.
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Art. 24
(Modalità per l’iscrizione)
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1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun
intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all’ISVAP
apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui agli
allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. In caso di soggetti già iscritti nella sezione E la
domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6,
secondo quanto disposto dall'articolo 28 bis.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione
E abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla
normativa vigente.
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Sezione VII
Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad
altra sezione del registro
Art. 25
(Iscrizione nel registro)
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1. L’ISVAP procede all’iscrizione nel registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo
delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica se
espressamente richiesto, l’intervenuta iscrizione, con l’indicazione della data di
decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’ISVAP
comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi
e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale
provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle
sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare
notizia agli interessati del rigetto della domanda.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 bis, le istruttorie relative alle domande
di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2
del 9 maggio 2006.
3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 39 sulla permanenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione, l’ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o
delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione
nel registro.
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Art. 26
(Cancellazione dal registro)
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1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti
istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’ISVAP procede alla cancellazione degli
intermediari dal registro:
a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento di radiazione;
b) in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita
domanda;
c) in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre
anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4,
110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;
e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle
autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di
appartenenza;
f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di
efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito
dell’accertamento del relativo presupposto;
g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida
dell’ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere;
h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato
versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’ISVAP e
decorso inutile del termine previsto per provvedere.
2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in
caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36,
comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d’ufficio.
3. La domanda di cancellazione dal registro
è redatta mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli
allegati n. 1, n. 2 o n. 4.
4. L’ISVAP procede alla cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai
destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la
comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali
provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal registro si concludono nei termini
previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
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Art. 27
(Reiscrizione delle persone fisiche nel registro)
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1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e
successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di
destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al
quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro. In caso di reiscrizione in
una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non
prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, è necessario il superamento
della prova di idoneità. In caso di reiscrizione in una sezione in cui è richiesta
una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti è necessario
conseguire tale specifica formazione;
b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo un anno dalla
cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale annuale di
livello almeno pari a quello previsto dal successivo articolo 38;
c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da
uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli
allegati n. 1, n. 2, n. 3 o n. 5;
d) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato
pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia,
ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del decreto.
2. I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reiscritti al
registro, sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purché siano
in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga
presentata apposita domanda secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).
3. L’ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalità
stabilite dall’articolo 25, commi 1 e 2.
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Art. 28
(Reiscrizione delle società nel registro)
1. Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di
destinazione;
b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da
uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli
allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5;
c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di
vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti
dall’articolo 114 del decreto.
I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere reiscritti esclusivamente
in tale sezione.
2. La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del registro è effettuata dall’ISVAP
secondo le modalità stabilite dall’articolo 25, commi 1 e 2.
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Art. 28 bis
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)
1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
2. La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato n. 6.
3. L'ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'articolo 25, comma 1.
4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all’ISVAP una PROVV. 2720 del 2 luglio 2009.doc 5 ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all'allegato n. 5 bis. Si applica l'articolo 36, comma 6.
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Art. 29
(Passaggio ad altra sezione del registro)
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1. Le persone fisiche iscritte nel registro
possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all’ISVAP apposita
domanda in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo e secondo i
corrispondenti quadri del modello di cui all’allegato n. 9. In caso di passaggio
ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E,
l’impresa o l’intermediario per il quale è svolta l’attività presenta domanda di
cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l’interruzione del
rapporto ai sensi dell’articolo 36, comma 6, mediante compilazione del
corrispondente quadro dell’allegato n. 9.
2. Il passaggio ad altra sezione del
registro delle società è consentito a condizione che sia presentata all’ISVAP
apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo e
secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all’allegato n. 9 e che le
società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione
nella sezione di destinazione. In caso di passaggio ad altra sezione del
registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario per il quale è
svolta l’attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di
provenienza, comunicando l’interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 36,
comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell’allegato n.
9.
3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
4. Il passaggio ad altra sezione del registro è effettuato dall’ISVAP secondo le modalità
stabilite dall’articolo 25, commi 1 e 2.
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Art. 30
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
1. L’ISVAP effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini
dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione al registro. A tal fine,
sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati
nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con
l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
2. L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre
alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo
decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o
reiscrizione al registro.
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Capo II
Attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi degli intermediari
iscritti nelle sezioni A, B o D del registro
Art. 31
(Estensione dell’esercizio dell’attività di intermediazione in altri Stati membri)
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1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all’ISVAP apposita
comunicazione, redatta mediante compilazione del modello di cui all’allegato
n. 10.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non
sussistano elementi ostativi, l’ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli
Stati membri di prestazione l’intenzione degli intermediari interessati di operare nei
rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.
3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al
comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l’attività. L’ISVAP dà notizia di
tale operatività nel registro.
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Art. 32
(Collaborazione tra Autorità)
1. L’ISVAP collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare
l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo
scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo del CEIOPS
concernente l’applicazione della direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa. A
tal fine, informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi
variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui
all’articolo 31, comma 2. Su richiesta delle medesime Autorità, l’ISVAP comunica ogni
altra informazione relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dei
rispettivi Stati membri.
2. L’ISVAP comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli
intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 31, comma 2, siano stati
cancellati dal registro.
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Titolo II
Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati
membri
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Art. 33
(Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
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1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda
svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro
d’origine ne dà notifica all’ISVAP. L’ISVAP informa tempestivamente l’Autorità dello Stato
membro di origine dell’avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme di interesse
generale che gli intermediari devono osservare nell’esercizio dell’attività di
intermediazione nel territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate dall’ISVAP sul
proprio Bollettino e sul proprio sito internet.
2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell’ISVAP della notifica di cui al comma 1,
gli intermediari interessati sono abilitati ad operare nel territorio della Repubblica italiana
e sono inseriti in un apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno le seguenti
informazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) nazionalità;
c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello
Stato membro d’origine;
d) regime di attività svolta;
e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della
Repubblica italiana e nominativo del responsabile;
f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
g) data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica italiana;
h) data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’ISVAP, di sospensione o di
divieto di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica italiana;
i) indirizzo del sito Internet dove è possibile consultare il registro dello Stato
membro d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri
Stati membri, l’ISVAP provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’elenco di cui al
comma 2, eliminando dall’elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta
comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato membro d’origine.
4. L’ISVAP assicura il pubblico accesso all’elenco annesso al registro, garantendone la
consultazione sul proprio sito internet.
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Art. 34
(Misure nei confronti degli intermediari)
1. Qualora l’ISVAP venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività
d’intermediazione assicurativa o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o
sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi
dell’articolo 33, ne informa l’Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d’origine
e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività sul proprio
territorio.
2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell’elenco annesso al registro che violino le norme
di interesse generale, l’ISVAP può adottare un provvedimento che ne sospenda
l’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica italiana, per un periodo non superiore
a novanta giorni. Accertato il perdurare della violazione, l’ISVAP dispone il divieto di
ulteriore svolgimento dell’attività.
3. Delle misure adottate nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 l’ISVAP dà
comunicazione alle Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e pubblicità sul
proprio sito internet e nel Bollettino.
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Vai a: PARTE III – Esercizio dell’attività di intermediazione >>>
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