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INDICE
PARTE I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
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Parte I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Fonti normative)
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 109, commi 1 e 6,
110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183,
comma 2 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
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Art. 2
(Definizioni)
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1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale
operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
b) “addetti all’attività intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli
sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli
intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa nei locali di tali intermediari;
c) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di
assicurazione o di riassicurazione;
d) “attività di intermediazione assicurativa”: l’attività che consiste nel presentare o
proporr e contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale
attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti
ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di
sinistri, dei contratti stipulati;
e) “attività di intermediazione riassicurativa”: l’attività che consiste nel presentare o
proporre contratti riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a
tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti
ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di
sinistri, dei contratti stipulati;
f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;
h) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole
predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non
modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
i) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
j) “corsi in aula”: i corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all’esterno,
anche attraverso videoconferenza;
k) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle
Assicurazioni Private;
l) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) “formazione a distanza”: la formazione conseguita, senza l’ausilio di docenti,
esclusivamente attraverso l’utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti informatici;
n) “grandi rischi”: i rischi indicati all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
o) “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che
conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D del registro
unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;
p) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di
intermediazione assicurativa o riassicurativa;
q) “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
r) “ISVAP” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo;
s) “locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto
nelle sezioni A, B o D del registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti
al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di
controllo;
t) “mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non
hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
u) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di
accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonché, fino all’istituzione del ruolo
previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi
di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
v) “polizza di assicurazione della responsabilità civile”: la polizza prevista dall’articolo
110, comma 3 e dall’articolo 112, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
w) “Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane -
Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
x) “produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività
svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei
rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di
assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per
l’impresa medesima;
y) “registro”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di
cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
z) “responsabili dell’attività di intermediazione”: le persone fisiche che, nell'ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
aa) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di
vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il
venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce
una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti
dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
bb) “società di intermediazione mobiliare o Sim”: le società di intermediazione mobiliare
autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
cc) “Stato aderente allo Spazio economico europeo”: uno Stato aderente all’accordo di
estensione della normativa dell’Unione europea agli Stati appartenenti
all’Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
dd) “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione
europea;
ee) “Stato membro d’origine”: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato
aderente allo Spazio economico europeo, in cui è situata la residenza o la sede
legale degli intermediari;
ff) “Stato membro di prestazione”: lo Stato membro in cui gli intermediari, registrati nel
proprio Stato membro d’origine, esercitano l’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
gg) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione Europea o non è aderente allo
Spazio economico europeo;
hh) “supporto durevole”: qualsiasi mezzo che consenta al contraente di registrare le
informazioni a lui destinate, in modo che siano accessibili per la consultazione futura
e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui
sono preordinate;
ii) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la
clientela che, senza la presenza fisica e simultanea dell’intermediario e del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti
assicurativi e riassicurativi;
jj) “testo unico bancario”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni e integrazioni;
kk) “testo unico dell’intermediazione finanziaria”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 3
(Ambito di applicazione)
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1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso all’attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa come definita all’articolo 2, lettere d) ed e) e l’esercizio
della stessa.
2. Costituisce attività di intermediazione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, lettera
d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale,
professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi
contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi
forniti a titolo di attività principale.
3. E’ considerata inoltre attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di
contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati,
qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il
contratto o la convenzione percepisca un compenso.
4. Alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 49, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4, 51, 52
e 53.
5. Il presente Regolamento non si applica alle attività di sola informazione fornite a titolo
accessorio nel contesto di un’altra attività professionale, sempre che l’obiettivo
dell’attività di informazione non sia quello di assistere l’assicurato nella conclusione o
nel’esecuzione di un contratto di assicurazione.
6. Il presente Regolamento, ad eccezione degli articoli 47, comma 1, lettere a) e d), 49,
comma 2, lettera b), 51 e 53, non si applica alle attività di intermediazione
assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura
fornita;
2) salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un contratto di
assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l’attività di intermediazione non è svolta come attività professionale principale;
4) la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o servizio e copre i
rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se
derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati,
garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi
del ramo vita e della responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio
stesso;
5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata
complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
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