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Il 30 giugno 2007 scade il periodo di tempo lasciato dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 agli operatori per adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 47, comma 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60 e 61 del medesimo Regolamento.
Secondo l'Art. 47 gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
Gli intermediari inoltre sono tenuti: 1. alla tutela degli interessi dei clienti (art. 48) 2. a dare l'informativa precontrattuale e le modalità dell'informativa stessa (artt. 49, 50 e 51) 3. a fornire l'adeguatezza dei contratti offerti e la documentazione da consegnare ai contraenti (artt. 52 e 53) con particolare riferimento ai rami danni, considerato che nel Vita il modus operandi è già stato sufficientemente tracciato dall'ISVAP e dal mercato. 4. all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (art. 55) 5. alla valutazione dell'adeguatezza della polizza dei contratti collettivi (art. 56) 6. a dare l'informativa adeguata prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza o per telefono e a rendere possibile l'identificazione dell'intermediario nonchè l'accertamento della sua iscrizione al registro qualora la stipula si verifichi via internet (artt. 60 e 61)
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