65) Quale deve essere il contenuto della dichiarazione prevista dall'art. 49, comma 3, del Regolamento?
L’art. 49, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, pone a carico degli intermediari che entrano in contatto con i contraenti l’obbligo di predisporre una dichiarazione, da far sottoscrivere al contraente stesso, volta ad attestare l’avvenuta consegna a quest’ultimo della documentazione prevista dal medesimo articolo (in particolare: il documento sul riepilogo dei principali obblighi di comportamento, conforme al modello di cui all’allegato 7A, il documento sui dati essenziali degli intermediari e della loro attività, conforme al modello di cui all’allegato 7B e la documentazione contrattuale e precontrattuale). La disposizione impone altresì agli intermediari di conservare la documentazione atta a comprovare l’adempimento dei predetti obblighi di consegna, quale copia della suddetta dichiarazione ovvero copia dei documenti consegnati, firmati dal contraente.
Tale ultima previsione, che ha l’obiettivo di garantire l’effettività della consegna della documentazione concernente l’informativa e di quella contrattuale, nonché di rendereall’intermediario di prevenire contestazioni sull’adempimento di detti obblighi.
L’obiettivo di prevenire eventuali contestazioni, tuttavia, non può essere conseguito attraverso la predisposizione di dichiarazioni non conformi alle citate disposizioni regolamentari. In particolare, non si ritengono in linea con le norme del Regolamento dichiarazioni, da far sottoscrivere al contraente, il cui contenuto non sia limitato alla semplice attestazione di avvenuta ricezione della documentazione prevista dal citato art. 49, ma consista in affermazioni specifiche rese dal contraente con le quali quest’ultimo dichiara di aver avuto conoscenza di una serie di informazioni che, in base alla normativa, l’intermediario è tenuto a fornirgli e attesta, anche con l’espressione di giudizi, l’osservanza da parte dell’intermediario di alcuni obblighi di correttezza ai quali lo stesso è del pari tenuto, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione di adeguatezza del contratto offerto.
In tal modo, in contrasto con lo scopo delle summenzionate disposizioni, si verrebbe infatti a ribaltare sul contraente una responsabilità che le norme pongono in capo all’intermediario, quale soggetto a cui è richiesto di svolgere l’attività di intermediazione con professionalità.