64) La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57 del Regolamento va effettuata da un intermediario sempre o solo nel caso in cui la documentazione sia conservata presso luoghi diversi dalle sedi operativa e legale?
La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all’art. 57 del Regolamento, prevista dall’art. 36, comma 1, lett. b), punto 2), va effettuata da un intermediario sempre o solo nel caso in cui la documentazione sia conservata presso luoghi diversi dalla sede operativa e dalla sede legale?
La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all’art. 57 del Regolamento deve essere effettuata dagli intermediari società solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede legale e, per quanto attiene agli intermediari persone fisiche, solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede operativa dichiarata al momento della richiesta di iscrizione e detta sede sia l’unica.