35) Un intermediario finanziario ex art. 106 del T.U.B. può esercitare l'attività di intermediazione assicurativa solo iscrivendosi nella sezione E, o può iscriversi anche in altra sezione del registro?
L’intermediario finanziario iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 del T.U.B. non è incluso tra i soggetti (del settore bancario, finanziario e postale) specificamente indicati dall'art. 109, comma 2, lett. d), del Codice delle Assicurazioni Private e dall’art. 19 del Regolamento; conseguentemente, può essere iscritto esclusivamente nella sezione E del registro per collaborare con un intermediario di cui alle sezioni A, B o D.