16) Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale ed aggiornamento siano tenuti da "docenti specializzati". Cosa si intende per "specializzati"? Gli agenti possono rientrare in tale nozione? (art. 17)
La “specializzazione” si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. In tal senso, non è esclusa dal Regolamento la possibilità che la formazione sia impartita anche da intermediari, purché in possesso di detti requisiti. A tal fine dovranno rilevare, oltre alle conoscenze teoriche, almeno l’anzianità di attività, le dimensioni e la complessità del portafoglio gestito, precedenti esperienze didattiche. E’ inoltre necessario che le conoscenze e le esperienze di cui è in possesso l’intermediario si riferiscano specificamente alle materie in cui intende erogare la formazione.
Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell’intermediario l’autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l’Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull’adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento.