15) La stipulazione di una polizza collettiva al 1° gennaio 2006 riqualificata come "intermediazione assicurativa" equivale al possesso alla data del 1° gennaio 2006 di un incarico di intermediazione assicurativa?
La stipulazione di una polizza collettiva al 1° gennaio 2006 riqualificata come “intermediazione assicurativa” ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento equivale, ai fini dell’iscrizione nel registro, al possesso alla data del 1° gennaio 2006 di un incarico di intermediazione assicurativa?
La qualificazione, come attività di intermediazione assicurativa, della stipulazione di polizze collettive che presentano le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 3, non può ritenersi funzionale all’applicazione delle norme del Regolamento di cui agli articoli da 63 a 72 relativi al regime transitorio. Dette norme, infatti, sono rivolte a dare attuazione all’art. 343 del Codice delle assicurazioni e quindi a disciplinare il trasferimento o l’iscrizione nel registro degli intermediari già iscritti negli Albi od operanti nel mercato assicurativo al 1° gennaio 2006 secondo le fattispecie negoziali tipiche dell’intermediazione assicurativa. Non possono perciò essere estese alle fattispecie di intermediazione che, a quella data, non erano considerate tali, come, appunto, le polizze collettive ex art. 3, comma 3.