13) Quale è la corretta interpretazione dell'art. 308, comma 1, del Codice delle assicurazioni? Ad esempio una società agenziale che ha la seguente ragione sociale Rossi Assicurazioni s.n.c. può conservarla o ciò contrasta con l'art. 308, comma 1?
In base al disposto dell’art. 308, comma 1, del Codice l’uso, nella denominazione sociale o in altre comunicazioni al pubblico, della parola “assicurazione”, è vietato ai soggetti diversi da quelli autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa, e quindi anche agli intermediari assicurativi.
Tuttavia, considerato il rilevante impatto organizzativo ed economico sugli intermediari che conseguirebbe ad un immediato adeguamento alla richiamata disposizione, si ritiene che gli intermediari già operanti possano conformarsi con gradualità, secondo tempi e modalità che saranno definiti dall’Autorità nell’ambito del Regolamento di attuazione di cui all’art. 308, comma 3, del Codice.
Resta inteso che la disposizione di cui all’art. 308, comma 1 è immediatamente operativa per le società di intermediazione di nuova costituzione.