11) E' possibile il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa?
Il passaggio da una sezione all’altra del registro è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.
In particolare, il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa è possibile:
per le persone fisiche, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del Regolamento per l’iscrizione nella sezione di destinazione. Non è necessario sostenere una prova di idoneità. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d’origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la modulistica, rispettivamente, dei gruppi 2 e 1;
per le società, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento per l’iscrizione nella sezione di destinazione. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d’origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la modulistica , rispettivamente, dei gruppi 2 e 1. I soggetti attualmente iscritti nell’albo agenti o in quello dei mediatori di assicurazione e riassicurazione che intendono passare dalla sezione A alla sezione B o viceversa dovranno prima transitare nella corrispondente sezione del registro (gli iscritti nell’albo agenti: nella sezione A; gli iscritti nell’albo dei mediatori: nella sezione B) e, successivamente, potranno chiedere, con la procedura sopra descritta, il passaggio all’altra sezione. Rimane fermo che qualora la prova di idoneità sia stata sostenuta esclusivamente sulla materia assicurativa (e non anche su quella riassicurativa) o l’attività che erano autorizzati ad esercitare in qualità di iscritti negli Albi era quella assicurativa (e non anche riassicurativa) il passaggio è consentito esclusivamente per l’esercizio dell’attività assicurativa.