1) I soggetti iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti, che non sono ancora titolari di mandati agenziali, come potranno essere iscritti nel registro?
Occorre distinguere fra due possibili fattispecie:
- Iscritti nella seconda sezione dell’Albo agenti, che alla data di entrata in vigore del Regolamento svolgevano attività subagenziale o attività corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione E (addetti all’attività d’intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D).
a) Nel caso in cui intendano continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta, tali soggetti dovranno essere trasferiti nella sezione A come inoperativi e contestualmente richiedere la cancellazione da tale sezione affinché l’intermediario per cui operano ne richieda l’iscrizione nella sezione E. In particolare verranno iscritti nella sezione A come intermediari inoperativi se (art. 63, comma 5, del Regolamento) presenteranno all’ISVAP entro il 31 dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato 8A, compilando la Parte I (dichiarando di non avere stipulato la polizza della responsabilità civile professionale) e la Parte IV (relativa alla “richiesta di cancellazione dalla sezione A … subordinata all’iscrizione nella sezione E in qualità di collaboratore di un altro intermediario iscritto nel registro”); la presentazione della domanda da parte dell’intermediario che si avvale della loro collaborazione completerà l’iscrizione nella sezione E. Nel caso in cui i predetti soggetti siano titolari di incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c. auto non sarà necessario chiedere la cancellazione dalla sezione A. In ogni caso, qualora i predetti intermediari vorranno successivamente tornare nella sezione A non dovranno sostenere la prova di idoneità, in quanto conservano il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione nel registro.
b) Nel caso in cui non intendano continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta, tali soggetti potranno essere iscritti nella sezione A del registro (art. 63, commi 1 e 2, del Regolamento) quali intermediari operativi (in caso di stipulazione della polizza della responsabilità civile) o quali intermediari non operativi (in caso di mancata stipulazione della polizza della responsabilità civile) previa trasmissione all’ISVAP, entro il 31 dicembre 2006 di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato 8A-Parte I.
- Iscritti nella seconda sezione dell’Albo agenti, che alla data di entrata in vigore del Regolamento non svolgevano attività subagenziale o corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione E (addetti all’attività d’intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D). Tali soggetti potranno (art. 63, commi 1 e 2, del Regolamento) essere iscritti nella sezione A quali intermediari operativi (in caso di stipulazione della polizza della responsabilità civile) o non operativi (in caso di mancata stipulazione della polizza della responsabilità civile) previa trasmissione all’ISVAP, entro il 31 dicembre 2006 di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato 8A- Parte I.
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