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I candidati che vogliono iscriversi alla sezione A del Registro Unico degli intermediari di assicurazione devono superare una prova di idoneità (esame Isvap) vertente su materie tecniche, giuridiche ed economiche relative all'attività assicurativa. Tratto dall'articolo 9:
1. La prova di idoneità è indetta dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.
2. Nel provvedimento che indice la sessione d’esame, l’ISVAP stabilisce le sedi, le modalità di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinate le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'Isvap, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
4. L’esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
5. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa, l’esame scritto verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
6. L’esame orale verte sulle medesime materie dell’esame scritto.
7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell’esame scritto che nell’esame orale.
Per un'ulteriore consultazione si rimanda all'articolo 9 del regolamento.
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