|
lunedì 05 marzo 2007 |
|
I candidati che vogliono iscriversi alla sezione B del Registro Unico devono sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile, come cita l'articolo 11:
1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali: a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura; b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura; d) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato; d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
3. Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività. 4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, un milione di euro; b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione. 5. La polizza, salvo quanto previsto dall’articolo 71, ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione ed essere rinnovate annualmente. Per un'ulteriore consultazione si rimanda all'articolo 11 del regolamento
|