Il
Codice delle Assicurazioni Private, approvato dal Consiglio dei Ministri con il
Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 ha rivisto l'intera normativa in materia assicurativa adeguando le norme agli indirizzi europei e introducendo una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, sul modello di quanto già realizzato dal testo unico bancario.
Il Codice è composto da 19 Titoli e 335 articoli e in particolare prevede:
- Introduzione dell'
indennizzo diretto nel ramo Ramo Responsabilità Civile Autoveicoli (RC auto o RCA), che prevede, in caso di sinistro, la possibilità da parte dell’assicurato di chiedere e ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice e non più alla compagnia del veicolo responsabile dell’incidente.
- Rimborso premi pagati in caso di furto o trasferimento di proprietà del veicolo e, sempre in caso di furto, la liquidazione dei danni eventualmente provocati dai veicoli rubati non ricadrà sui proprietari ma sarà a carico del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, alimentato attualmente da una quota pari al 2,5% delle polizze pagate dagli assicurati..
- Obbligo di iscrizione ad un registro elettronico (
RUIR) per agenti, mediatori, produttori diretti, soggetti del settore finanziario che fanno intermediazione (banche, poste, società), persone fisiche collaboratrici di intermediari.
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Maggiore trasparenza a tutela degli assicurati. Gli intermediari devono garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la cliente. In particolare l’intermediario è tenuto a verificare le esigenze del cliente e a proporre un prodotto adeguato, illustrando prima della conclusione del contratto le caratteristiche essenziali della polizza e le prestazioni alle quali è tenuta l’impresa. Le compagnie di assicurazione devono scrivere le condizioni di contratto in modo chiaro ed esauriente, evidenziando le clausole che riportano eccezioni, nullità o limitazione delle garanzie. Inoltre la nullità relativa del contratto può essere fatta valere solo dall’interessato, escludendo la ripetibilità di somme e di indennizzi pagati agli assicurati e ai danneggiati.