D: Sussiste la possibilità che nei medesimi locali possano operare una Società di brokeraggio e una agenzia di assicurazioni. Parebbe infatti che il Regolamento n. 5/2006 dell’ISVAP non rechi alcun divieto al riguardo; allo stesso tempo però il Regolamento non ne fa cenno e, dato che le sanzioni sono tante, vorrei essere certa che ciò possa essere messo in pratica. Tenga presente che gli Uffici nei quali opera la mia Agenzia sono molto ampi: i numeri civici sono due ed i piani in cui sono operativi gli uffici sono due ( tengo a precisare che i piani non sono separati da muri o pareti in cartongesso).
D: Sono un intermediario iscritto alla sezione E con un unico mandante iscritto alla sez. A. Volendo ampliare la mia attività ho contattato altri intermediari con cui collaborare. quali sono le regole per poter fare ciò? Devo comunicarlo io all'isvap e alla società con cui attualmente collaboro? Poichè tra le società che ho contattato alcune trattano gli stessi prodotti e rappresentano le stesse compagnie assicuratrici si possono creare problemi di incompatibilità? Può la società con cui opero rifiutarmi l'approvazione e se lo faccio comunque incorro in sanzioni? Se tutto ciò non mi è permesso posso costituire una società con un familiare che non è iscritto al rui e propormi come società. Se si costituisce una societa entrambi i soci devono essere iscritti?
D: Sono un intermediario iscritto nella sezione E potrei collaborare con altri agenti o broker? Potrei essere iscritto nella sezione E per conto di più intermediari? Può quindi un'altro broker iscrivermi nella sezione E anche se io sono già iscritto?
D: Ero iscritto alla sezione E del Rui da un'agenzia assicurativa con cui non collaboro più da qualche mese, che mi ha repentinamente cancellato dalla sezione. Cosa devo fare per ricominciare a lavorare con un'altra agenzia assicurativa?
Quali sono i documenti che l'agenzia deve inviare all'ISVAP per la mia nuova iscrizione?
Quali sono i documenti che mi riguardano e che l'agenzia deve possedere all'interno della struttura e mostrare ad un eventuale ispezione da parte dell'ISVAP?
Devo ripagare la tassa di iscrizione pari a 168,00 Euro?
Devo rifrequentare un corso? Se si quale, il corso delle 60 ore per poi presentare all'ISVAP il nuovo attestato, o il corso di aggiornamento di 30 ore, oppure nessuno dei due?
D: Sono un intermediario assicurativo operante nella sezione E. Desidererei assumere un altro mandato, in accordo con l'Agenzia assicurativa che mi ha iscritto, da una nuova Società nel settore assicurativo operante in Italia con una Direzione Generale. Mi é stata manifestata, da parte di questa Compagnia, la difficoltà ad inquadrarmi in quanto loro operano solo tramite broker e chiedo se il problema sia risolvibile in qualche modo, premettendo che non intenzione di iscrivermi all'albo broker.
D: Ho conseguito la formazione necessaria per l'iscrizione nella sez. E del RUI in data 15/12/07 , quali sono i termini per iscriversi al RUI? Questa iscrizione vale anche in caso di inoperatività. Questa attività comporta il versamento di contributi di qualsiasi tipo?
D: Se un mediatore ha conseguito l'Attestato Formativo indipendentemente dall'agente è comunque idoneo per l'iscrizione? Se il mediatore è già iscritto alla sez. E con un intermediario iscritto alla sezione "A", "B" o "D", nel caso di un'altra collaborazione con altri intermediari è sempre valida l'iscrizione?
D: Le chiedo se l'attività di produttore diretto iscritto alla sez C del RUI, con un reddito inferiore ai 4800 euro lordi nell'anno solare, è compatibile con la conservazione dello status di disoccupato. Nel caso in cui si percepisca l'indennità di disoccupazione, si corre il rischio di perdere il diritto a tale indennità?
D: Un intermediario assicurativo iscritto in sez. E che non e' riuscito a completare le 30 ore di aggiornamento professionale, in quali sanzioni incorre? E' obbligatorio completare tutte le 30 ore di aggiornamento?
Allo stato l'ISVAP esclude la collaborazione tra Agenti sul presupposto che uno dei due intermediari svolgerebbe l'attività tipica di un iscritto alla sezione "E" (produttore) e visto il divieto di doppia iscrizione nel registro.
La Sua interpretazione dell'Articolo 4 comma 2 del Regolamento n.9 mi sembra corretta, fermo restando la deguatezza delle indicazioni contenute nell'informativa precontrattuale.
D: Sono un intermediario assicurativo iscritto alla sezione E, necessito di collaborare con altri intermediari iscritti da un altro agente, chi deve riscrivere gli ultimi intermediari? Una società iscritta alla sezione E del RUI può diventare mia collaboratrice?
Questo quesito investe molteplici aspetti e meriterebbe di essere approfondito in altre sedi, il problema deve essere inquadrato sul presupposto che il portafoglio clienti è , e rimane, della Compagnia.
Agenti e subagenti si limitano a gestirlo, peraltro ricevendi un corrispettivo per gli incrementi.
D: Una persona fisica già iscritta nella sezione E per conto di più intermediari deve effettuare 30 ore di formazione con tutti gli intermediari con cui è iscritto o la formazione fatta da un intermediario vale anche per gli altri ?
D: Risulto registrato due volte nella sezione E del RUI, da due agenti diversi. Cosa devo fare a livello legale? Come mi devo regolare con i crediti da accumulare per l'iscrizione al RUI.
D: Sono un sub-agente che si è dimesso da una agenzia per essere assunto da un'altra. La nuova agenzia ha dei problemi nel rilasciarmi il mandato, poiché risulto ancora iscritto con la vecchia. Come devo comportarmi?
D: Vorrei sapere se la cancellazione dall'albo o la radiazione dall'albo degli agenti assicurativi e' effettuata dalla Compagnia assicurativa per revoca del mandato di agenzia per giusta causa o ad nutum?
D: Vorrei una delucidazione in merito alle 30 ore di formazione che necessitano per confermare l'iscrizione nella sez. E. Posso cumulare le 15 ore di aula maturate presso le agenzie? Oppure devo fare annualmente 30 ore di aggiornamento con ogni singola agenzia?
D: Salve siamo una società iscritta all'albo dei mediatori creditizi, vorremmo iniziare a distribuire anche le fideiussioni assicurative. Vorremmo sapere se possiamo iscrivere la società anche alla sez B del RUI o c'è incompatibilità con l'altro albo? In tal caso dobbiamo fare un'altra società da iscrivere solo alla sez B del RUI?
D: Se un agente assicurativo si avvale di intermediari che non sono regolarmente iscritti nella sezione E del registro, quali sono le sanzioni in cui può incorrere sia l'agente che l'intermediario?
D: Sono un subagente iscritto al RUI alla sez. A, devo inserire nella società un'altra persona che figurerà solo come socia di capitale e non svolge attività di intermediazione, in che modo posso fare la richiesta di iscrizione al RUI come nuova società?
D: Salve, sono docente con contratto a tempo indeterminato. Ho frequentato un corso abilitante all'iscrizione al RUIR, sezione E.
Ho saputo che come dipendente pubblico non posso iscrivermi a meno che il mio rapporto di lavoro sia part time al 50%.
Se chiedessi una Aspettativa senza stipendio e contributi potrei iscrivermi?
Premessa: fino al 20 maggio 2008 lavoravo per una societa' di intermediazione creditizia con contratto di agenzia, regolarmente iscritta al uic come agente in attività finanziaria, come previsto dalla legge mi hanno iscritto nella sezione E del RUI tenuto dall'ISVAP;
D: Dopo aver dato le dimissioni mi sono iscritta sempre presso uic nel albo dei mediatori creditizi avviando una mia attivita' in proprio libera da collaborazioni, dipendenze o altro con gli istituti,
le mie domande sono:
- devo porre delle variazioni al RUI? E se si' come posso fare?
- adesso che sono mediatore creditizio, dato che la maggior parte dei prodotti sono mutui fondiari che sono obbligatoriamente legati ad assicurazioni incendio e scoppio, ma ho anche la possibilita' di collocare sul mercato assicurazioni caso morte, ed altre, devo essere iscritta al ruir? E se si' in che sezione?
Ringraziandola anticipatamente, porgo distinti saluti.
D : Può un broker regolarmente iscritto al Rui piazzare, occasionalmente, affari con società finanziarie iscritte all'UIC ex art 106 e 107 e solo a titolo di attività strumentale a quella esercitata principalemente? Bisogna in questo caso essere iscritti come broker anche all'UIC? Esistono circolari di Consob , Uic , Banca d'Italia o Isvap che si esprimono in modo chiaro sull'argomento?
D.: Può un intermediario iscritto alla sezione C del RUI operante per una compagnia che propone solo prodotti ramo vita, operare per una seconda solo per il ramo Auto?
C.M. di Somma Vesuviana
D: Il fatto che una compagnia, a causa della scarsa produzione, cessi di trasmettere la quietanze di polizza all'agenzia, puo' essere motivo di dimissioni da parte dell'agente per giusta causa per colpa della Compagnia?
Trattandosi di Compagnia esercente il solo ramo vita, quali potrebbero essere gli eventuali possibili indennizzi per l'agente dimissionario?
D.: E' possibile passare dalla sezione C a cui sono iscritto alla sezione E del RUI poichè intendo iniziare a collaborare con un'altra compagnia di assicurazione? Se il passaggio fosse possibile chi dovrebbe provvedere all'adempimento di quest'obbligo?
D.: Mi sono dimesso dopo un mese e 10 gg. dall'incarico di subagente. Non avendo ricevuto ancora il benestare ISVAP e visto che ad oggi non risulto iscritto nel RUI (sez. E), ho deciso che non mi interessa più essere iscritto. In quest'ultimo caso cosa devo fare per bloccare l'iscrizione?Devo scrivere all'ISVAP? Le sarei grato se potesse aiutarmi, resto in attesa e porgo cordiali saluti
F.S. di Legnano
D: Quali sono le attribuzioni di un procacciatore di affari di assicurazione alla luce del regolamento n°5 del ISVAP?
Deve essere iscritto al Rui?
Quali sono gli adempimenti che spettano all'Agente quando fa entrare nella sua rete un procacciatore?
D: Gentile Avvocato, sono iscritto nell'albo degli intermediari, richiedo se è possibile effettuare come forma di pubblicità un'inserzione su giornale locale del seguente tenore: " nome e congnome, intermediario assicurativo, esperto in polizze grandine".
D: Sono titolare di un'agenzia di mediazione creditizia. Vorrei iscrivermi al RUIR sezione E, ma non ho nessun broker o agente che mi segnala. Mi chiedo come sopperire a tale esigenza. Io vorrei frequentare il corso di 60H per mettermi in regola.
D.: Salve, sono A.G. vorrei alcuni chiarimenti inerenti alla sezione E riguardanti la mia posizione.
Sono già iscritto come sub agente assicurativo presso una agenzia, per motivi lavorativi sono stato contattato da una Banca e ho sostenuto un esame per essere iscritto nuovamente alla sezione.
Mi chiedono di eliminare l'iscrizione già esistente.
Vi chiedo, dalle nuove disposizioni devo eseguire la cancellazione o avvertire solamente entrambe le compagnie mantenendo in vigore entrambi i mandati?
Grazie per l'attenzione, aspetto la vostra risposta...
D.: Sono un iscritto alla sezione E e precedentemente ero un agente del vecchio albo ma senza mandato. Ora ovrei iscrivermi alla sezione A per prendere un mandato da una compagnia cosa mi
suggerite di fare?
D: Cortese avvocato, premesso che sono stato iscritto nella II sez. ex Albo Agenti, e che dopo essermi iscritto nella sezione A e successivamente, dal 2007, trasferito nella Sez.. E del registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), se ricevo un mandato e relativa iscrizione in Sez.. A del RUI, le chiedo, quanto tempo devo aspettare per operare? Devo per caso attendere 90 giorni come ho sentito dire in giro?
D.: Buongiorno,sono una dipendente di una società privata che lavora per conto di una assicurazione telefonica. Ho fatto richiesta di iscrizione al RUI e all'albo dei mediatori crediti per poter ricevere il mandato da altre compagnie e svolge l'attività di intermediario con un contratto di produttore occasionale; vorrei sapere se ciò comporta un conflitto di interessi con la società per la quale attualmente lavoro. Vorrei precisare che la mia qualifica è quella di operatore di call center, regolamentato dal contratto di assicurazioni I livello a tempo indeterminato. La ringrazio per la cortese attenzione e colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.
D.: gentilissimo dottore, sono un subagente assicurativo iscritto nella sez. E, vorrei costituire con mia moglie una societa' sas, e vorrei indicare nella ragione sociale la voce “assicurazioni” prima vietata agli intermediari assicurativi dall'art. 308 set/2005 del Codice delle Assicurazioni.
Le chiedo: è ora invece possibile, in virtù del regolamento N. 9 dell'11/2007?
D: Che cosa si intende per "le informative precontrattuali contengano formule idonee ad evidenziare l'effettiva attività svolta" (vedi Quesito assicurativo precedente, stesso oggetto) ossia basta indicare che svolgo effettivamente attivita "assicurativa"?
D: Cortese avvocato, volevo chiedere per cortesia se esiste una percentuale minima e massima riguardo la liquidazione di fine mandato e, se l'agente deve obbligatoriamente dare i secondi semestri con il nuovo mandato.
Sono un subagente, è andato in pensione uno dei due agenti, è subentrato un altro agente sono in attesa del rinnovo mandato. Esiste qualche regolamento dove posso leggere e documentarmi in merito?
Grazie infinite.
Qui troverete le FAQ di approfondimento (otto gruppi più un gruppo sulla Tassa di Concessione Governativa) che l'ISVAP ha pubblicato per agevolare le procedure di iscrizione al nuovo Registro unico degli intermediari (Rui) disciplinato dal Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006. L’ISVAP sta procedendo a raggruppare i principali quesiti provenienti dal mercato e a fornire risposte a ciascuno di essi.
Per consultare i pdf degli otto gruppi di FAQ più il Gruppo sulla Tassa di Concessione Governativaclicca qui
Occorre distinguere fra due possibili fattispecie:
- Iscritti nella seconda sezione dell’Albo agenti, che alla data di entrata in vigore del Regolamento svolgevano attività subagenziale o attività corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione E (addetti all’attività d’intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D).
In presenza di mandati subagenziali non relativi alla RCAuto, gli intermediari non possono essere iscritti nella sezione A, a meno che agli stessi non siano conferiti mandati agenziali relativi alla RCAuto. In mancanza di tali mandati, la stipulazione di una polizza della responsabilità civile non consente comunque l’iscrizione nella sezione A.
I dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come previsto dall’art. 107, comma 2, lettera a), del Codice delle Assicurazioni non devono iscriversi nel registro degli intermediari né esservi iscritti dalle imprese presso le quali operano.
I soggetti che operano esclusivamente all’interno dei locali in cui l’agente o il broker svolgono la loro attività non devono essere iscritti in alcuna delle sezioni del Registro degli intermediari. Per lo svolgimento dell’attività presso l’agente o il broker i predetti soggetti devono tuttavia essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 42 del Regolamento.
5) La documentazione in base alla quale l’intermediario che richiede l’iscrizione nella sezione E dei propri collaboratori deve verificare il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) e d) della Parte II dei relativi allegati, può essere costituita da autocertificazioni?
Sì, la documentazione può essere costituita da dichiarazioni sostitutive rilasciate dai collaboratori, che dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000.
Si, gli obblighi fiscali cui si fa riferimento nella Parte II degli allegati riguardano le ritenute d’acconto sui compensi provvigionali ovvero altri adempimenti fiscali connessi a diverse forme di remunerazione dell’attività di intermediazione svolta (ad esempio: compensi fissi o stipendi).
I subagenti vengono iscritti nella sezione E del registro su richiesta degli agenti che hanno conferito loro il mandato subagenziale. In particolare, ciascun agente presenta la domanda di iscrizione del subagente di cui si avvale. Il venir meno del mandato subagenziale comporta la cancellazione dal registro, salvo che il subagente non sia titolare di mandati subagenziali con altri agenti.
No, come stabilito dall’articolo 4, comma 4, del Regolamento ai soggetti iscritti nella sezione B del registro non è consentito svolgere attività che comportino l’iscrizione nella sezione E. Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione dalla sezione B e l’iscrizione nella sezione E.
Il socio accomandante di una società agenziale, iscritto nella II sezione albo agenti, non potrà svolgere attività subagenziale, salvo che non rinunci all’iscrizione alla sezione A a favore dell’iscrizione alla sezione E.
I dipendenti/collaboratori (non agenti) che vengono iscritti dall’agente nella sezione E del registro sono soggetti che alla data del 1 gennaio 2006 esercitavano attività corrispondente a quella che comporta l’iscrizione nella sezione E e che non erano iscritti nell’Albo nazionale agenti. I soggetti che vengono iscritti nella sezione E del registro e che devono richiedere la cancellazione dalla sezione A sono invece i soggetti iscritti nella seconda sezione dell’Albo nazionale degli agenti alla data di entrata in vigore del Regolamento e che a tale data esercitavano attività corrispondente a quella che comporta l’iscrizione nella sezione E. Esclusivamente questi ultimi, in forza della precedente iscrizione nell’Albo agenti, conservano il requisito di professionalità nel caso in cui intendano cancellarsi dalla sezione E per iscriversi nella sezione A.
La tassa ammonta, in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ad euro 168,00 per tutti gli intermediari e va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” con causale “Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi” Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5. La tassa non va pagata da coloro che erano già iscritti nell’Albo agenti o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. La tassa va pagata prima di inviare la domanda di iscrizione all’ISVAP.
In base al disposto dell’art. 308, comma 1, del Codice l’uso, nella denominazione sociale o in altre comunicazioni al pubblico, della parola “assicurazione”, è vietato ai soggetti diversi da quelli autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa, e quindi anche agli intermediari assicurativi.
Come previsto dall’art. 73, comma 2, del Regolamento il termine ultimo per l’iscrizione al registro è il 30 giugno 2007. Trattasi di disposizione speciale introdotta al fine di concedere ai soggetti ivi indicati il tempo necessario per un completo adeguamento alle novità che disciplinano il settore, inclusi gli obblighi di iscrizione.
La stipulazione di una polizza collettiva al 1° gennaio 2006 riqualificata come “intermediazione assicurativa” ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento equivale, ai fini dell’iscrizione nel registro, al possesso alla data del 1° gennaio 2006 di un incarico di intermediazione assicurativa?
La qualificazione, come attività di intermediazione assicurativa, della stipulazione di polizze collettive che presentano le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 3, non può ritenersi funzionale all’applicazione delle norme del Regolamento di cui agli articoli da 63 a 72 relativi al regime transitorio. Dette norme, infatti, sono rivolte a dare attuazione all’art. 343 del Codice delle assicurazioni e quindi a disciplinare il trasferimento o l’iscrizione nel registro degli intermediari già iscritti negli Albi od operanti nel mercato assicurativo al 1° gennaio 2006 secondo le fattispecie negoziali tipiche dell’intermediazione assicurativa. Non possono perciò essere estese alle fattispecie di intermediazione che, a quella data, non erano considerate tali, come, appunto, le polizze collettive ex art. 3, comma 3.
La “specializzazione” si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. In tal senso, non è esclusa dal Regolamento la possibilità che la formazione sia impartita anche da intermediari, purché in possesso di detti requisiti. A tal fine dovranno rilevare, oltre alle conoscenze teoriche, almeno l’anzianità di attività, le dimensioni e la complessità del portafoglio gestito, precedenti esperienze didattiche. E’ inoltre necessario che le conoscenze e le esperienze di cui è in possesso l’intermediario si riferiscano specificamente alle materie in cui intende erogare la formazione.
Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l’organizzazione della formazione, l’Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento.
Nelle ore di frequenza possono essere ricomprese quelle già effettuate sulla base della circolare ISVAP 533/2004? E’ possibile integrare la formazione già erogata nel 2006 in conformità alla circolare ISVAP 533/2004 per renderla rispondente a quanto previsto dal Regolamento?
Come già precisato nel documento riportante gli esiti della pubblica consultazione, non sono in alcun modo valutabili le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell’emanazione delle disposizioni dell’Autorità. Ciò in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi.
La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall’art. 17, comma 2, del Regolamento con l’esclusione del mero affiancamento all’attività professionale di soggetti già iscritti.
La responsabilità per le eventuali false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è del collaboratore dichiarante e non dell'agente che presenta la richiesta di iscrizione di tale collaboratore all'ISVAP, a meno di utilizzo consapevole delle false dichiarazioni da parte dell’agente.
Nella nozione di “compenso” deve essere compresa ogni utilità di carattere patrimoniale che costituisca corrispettivo dell’attività di intermediazione assicurativa svolta, indipendentemente dalle modalità con cui sia stata corrisposta. In particolare, si precisa che costituisce compenso anche l’erogazione di una retribuzione periodica ovvero la partecipazione ad utili, a fronte della predetta attività.
Un collaboratore “esterno” (non dipendente) di un’agenzia, che abbia il solo compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro dei clienti dell’agenzia rientra nell’attività di intermediazione? Deve essere iscritto nel registro?
Per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" si intende l’attività di assistenza offerta dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle somme dovute.
Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro.
- un collaboratore (c.d. “esattore”) che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati?
- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio dell’assicurato?
- il c.d. “procuratore”?
- il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni, consegnando relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta?
Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art. 2, lettera d) del Regolamento e dell’attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano.
Alla luce della definizione di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di mera segnalazione di nominativi all’intermediario senza percepire alcun compenso non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività propedeutica o correlata alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.
I soggetti che, all’interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità non svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono essere iscritti nel registro.
Non vi è una bozza di riferimento circa il contenuto dello statuto di una società agenziale, tuttavia l’oggetto sociale deve includere l’esercizio di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
L’impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell’art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E, la predetta attestazione è resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3).
Come previsto dall’art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell’art. 17.
Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l’iscrizione al registro è identico per tutti gli intermediari che non sostengono una prova di idoneità; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l’altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un’impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un’impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione.
Il subagente temporaneamente assente può essere sostituito solo da altro soggetto che collabora con lo stesso agente, che sia stato da questo iscritto nella sezione E del registro e che pertanto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al primo in termini di copertura assicurativa, formazione professionale e requisiti di onorabilità.
Gli impiegati di una subagenzia devono essere iscritti nella sezione E in quanto operanti al di fuori dei locali dell’agente? E i collaboratori dei subagenti? Chi deve richiedere l’iscrizione? E’ possibile svolgere attività di collaborazione per più di un intermediario?
Sia gli impiegati che i collaboratori di una subagenzia che svolgono attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’agente devono essere iscritti nella sezione E (art. 21, comma 1).
L’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di un soggetto non iscritto nel registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle Assicurazioni). Inoltre, è prevista la sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l’intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento).
Nel precisare che un promotore finanziario può operare su mandato della compagnia solo nel caso in cui sia iscritto alla sezione A del registro, ai sensi degli artt. 8, 63 o 67 del Regolamento, si fa presente che non è consentito cumulare la qualifica di agente iscritto nella sezione A del registro e di promotore finanziario che collabora con altri intermediari iscritti nel registro al di fuori dei loro locali (sezioni A, B o D), in quanto tale attività richiederebbe l’iscrizione nella sezione E, determinando un cumulo di iscrizioni che il Codice ed il Regolamento non consentono. Unica eccezione è quella prevista dall’art. 4, comma 4, del Regolamento con riferimento al ramo R. C. auto.
L’intermediario finanziario iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 del T.U.B. non è incluso tra i soggetti (del settore bancario, finanziario e postale) specificamente indicati dall'art. 109, comma 2, lett. d), del Codice delle Assicurazioni Private e dall’art. 19 del Regolamento; conseguentemente, può essere iscritto esclusivamente nella sezione E del registro per collaborare con un intermediario di cui alle sezioni A, B o D.
Uno stesso soggetto può collaborare con più di un intermediario, purchè sia stato iscritto nella sezione E da ciascun intermediario che si avvale della sua attività. Tuttavia, si sottolinea che la collaborazione per intermediari iscritti in sezioni diverse del registro deve essere prestata in modo da non creare pregiudizio nei confronti degli assicurati, con particolare riferimento al profilo del conflitto di interessi e che, nell’entrare in contatto con il cliente, l’intermediario deve chiaramente specificare la veste in cui agisce.
Il socio accomandatario di una s.a.s., iscritto all’albo agenti in qualità di rappresentante legale o di delegato all'esercizio dell'attività assicurativa di società agenziale, viene iscritto nella sezione A del registro, ai sensi degli artt. 63 e 65 del Regolamento, sempre che la società gli attribuisca la qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione.
Tutti i collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro operanti al di fuori dei locali di detti intermediari devono essere iscritti nella sezione E del registro, siano essi familiari o addetti a sedi distaccate.
Considerato che, relativamente ai contratti in forma collettiva di cui all’art. 56, non sono applicabili nei confronti degli assicurati alcune disposizioni del Regolamento relative agli obblighi di comportamento è possibile modificare l’allegato 7A, escludendo le lettere b), c) e d)?
Ai fini dell’iscrizione di una società agenziale nella sezione A del registro, la relativa domanda deve essere presentata da uno soltanto dei rappresentanti legali. In ogni caso, ciascun amministratore al quale sia stata attribuita la qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione deve chiedere l’iscrizione (allegato 8A) nella medesima sezione A e deve, altresì, essere stato individuato con tale qualifica nella domanda di iscrizione della società (allegato 8B).
Una società agenziale iscritta nel registro, con responsabili dell’attività di intermediazione anch’essi iscritti, può proseguire l’attività in pendenza dell’istruttoria relativa all’iscrizione nel registro di una nuova società che sostituisca la precedente, disciolta a seguito di riorganizzazioni della rete agenziale disposte dalla mandante e dovute alla risoluzione dei rapporti di agenzia per limiti di età ?
La costituzione di una nuova società, ove presupponga una riorganizzazione aziendale con modifiche strutturali o relative alla compagine sociale, rende necessaria, per consentire l’operatività del nuovo soggetto, l’istruttoria finalizzata all’accertamento dei requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni, posto che, a differenza della pregressa disciplina, la nuova disciplina sull’intermediazione assicurativa considera le società agenziali soggetti distinti ed autonomi rispetto alle persone fisiche pure iscritte nel registro. Pertanto, considerato che si tratta di una società nuova, a regime non sarà possibile garantire una continuità nell’operatività dei due soggetti. Né la circostanza che, in ipotesi, i responsabili dell’attività di intermediazione siano gli stessi della società disciolta è di per sé sufficiente a dimostrare l’identità delle due società.
L’art. 70, al pari di tutte le altre disposizioni della parte V del Regolamento, è entrato in vigore il 24 ottobre 2006 e, pertanto, il richiamo recato dai diversi articoli alla “data di entrata in vigore del presente Regolamento” è da intendersi riferito al 24 ottobre 2006.
I soggetti da iscrivere nelle sezioni C ed E ai sensi delle disposizioni transitorie che, pur avendo iniziato ad esercitare attività di intermediazione assicurativa successivamente al 1° gennaio 2006 (es. 1° marzo 2006) ed essendo perciò privi del requisito di professionalità richiesto ai fini dell’iscrizione dagli articoli 68 e 70 del Regolamento, acquisiscano i requisiti di formazione professionale previsti dagli artt. 17 e 21 entro il 31 dicembre 2006, possono continuare ad esercitare l’attività svolta in pendenza dell’istruttoria dell’ISVAP?
E’ possibile applicare in via analogica a tali soggetti il disposto di cui all’art. 71, comma 3 del Regolamento, consentendo quindi la prosecuzione dell’attività, a condizione che la documentazione relativa all’iscrizione dei predetti soggetti sia trasmessa entro il 31 dicembre 2006 e la formazione professionale acquisita sia rispondente ai criteri previsti dagli articoli 17 e 21 del Regolamento.
L’art. 2, lett. z), del Regolamento definisce come responsabile dell’attività di intermediazione di società iscritte nel registro colui al quale, nell’ambito della dirigenza, sono attribuiti poteri decisionali e che esercita funzioni di coordinamento e di controllo dell’attività di Intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società.
Come precisato nel secondo gruppo di risposte alle domande più frequenti del mercato le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell’emanazione delle disposizioni dell’Autorità, non sono valutabili in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi.
Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Regolamento il termine previsto per la prima formazione è il 30 settembre 2007; relativamente al primo aggiornamento professionale o successivo si ritiene che lo stesso potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2008, al fine di consentire per il maggior numero di intermediari possibile l’allineamento di tale tempistica con quella prevista per la reportistica annuale a cui le imprese sono tenute in base all’art. 40.
Può un soggetto che verrà iscritto nella sezione E del registro entro il 31 dicembre 2006 presentare, entro il 31 marzo 2007, domanda per l’iscrizione nelle sezioni A o B in forza dei titoli equipollenti? Come si deve comportare chi intenda continuare a svolgere l’attività in E e mantenere il requisito di professionalità conseguito in forza dei titoli equipollenti ai fini di un successivo passaggio dalla sezione E alle sezioni A o B?
Il soggetto per cui viene presentata domanda di iscrizione in E e che abbia maturato entro il 31 dicembre 2006 i titoli equipollenti può presentare entro il 31 marzo 2007 la domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell’art. 67 del Regolamento, utilizzando i modelli 8H o 8L.
Ove la banca che richieda l’iscrizione nella sezione D del registro disponga solo del numero di iscrizione all’albo delle banche e sia sprovvista del numero del provvedimento di autorizzazione ovvero della relativa data di rilascio, come deve essere redatta la richiesta, considerando che gli spazi da compilare sono già predisposti?
In tali fattispecie, l’interessato potrà modificare i dati sul modello cartaceo, prescindendo dagli spazi predisposti; si precisa che il modulo compilabile per via telematica pubblicato sul sito è già stato modificato per consentire l’inserimento dei dati stessi.
Ai sensi dell’art. 73, comma 2, il termine per l'adeguamento alle previsioni del Regolamento è fissato al 30 giugno 2007; di conseguenza, relativamente agli obblighi di iscrizione nel registro, il termine si intenderà rispettato qualora la domanda sia inoltrata entro il 30 giugno. Resta fermo il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento da parte dell’Autorità.
L'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – , nel manifestarsi favorevole al pagamento cumulativo della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nella sezione E nel caso di diverse migliaia di collaboratori, ha tuttavia chiesto il benestare dell’ISVAP all'effettuazione del pagamento secondo dette modalità. E’ possibile per l’ISVAP questa modalità di pagamento ?
Per quanto di competenza dell’ISVAP, non sussistono elementi ostativi ad effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa con le prospettate modalità, a condizione che sia comunque possibile ricondurre il pagamento effettuato al singolo soggetto di cui si richiede l'iscrizione. La società che richiede l’iscrizione è tenuta a conservare, per successivi controlli da parte dell’ISVAP, l’elenco dei soggetti ai quali si riferisce il versamento.
E’ possibile ricomprendere nella nozione di polizze stipulate in connessione con un “viaggio prenotato”, ai sensi dell’art. 3, comma 6, punto 4 del Regolamento le polizze stipulate da società di autonoleggio ed aventi come assicurati i titolari del contratto di autonoleggio a copertura di rischi quali la perdita della vita, infortuni, perdita o danneggiamento del bagaglio trasportato con l’autoveicolo noleggiato?
L’interpretazione della locuzione “viaggio prenotato” deve essere effettuata alla luce del dato letterale contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. e), punto ii) della Direttiva 2002/92/CE che, al fine di rendere operativa l’esclusione dell’applicabilità della disciplina dell’intermediazione assicurativa richiede che la polizza copra rischi connessi con “il viaggio prenotato presso l’intermediario”.
Un intermediario iscritto nella sezione D non può ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione, perché in tal modo verrebbe ad esercitare le funzioni del collaboratore e dovrebbe, pertanto, essere iscritto nella sezione E.
I soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via accessoria ad un'altra attività professionale principale, distribuendo polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l’acquisto di beni e servizi, sono tenuti ad iscriversi nel registro e, nel caso affermativo, con quali modalità sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Regolamento stesso?
Ai sensi del Regolamento è qualificata come attività di intermediazione assicurativa quella di cui all’art. 2, lett. d), del Regolamento medesimo anche quando abbia ad oggetto coperture assicurative abbinate alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, forniti a titolo di attività principale.
Nel caso in cui tale attività di intermediazione assicurativa sia esercitata in via complementare rispetto ad un’altra attività professionale principale all’interno degli esercizi commerciali in cui i beni o servizi sono acquistati ed abbia ad oggetto polizze collegate ad operazioni di finanziamento si ritiene che l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento possa realizzarsi con le modalità di seguito esposte.
L’ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.
Sono considerati equivalenti a quelli in aula di cui all’art. 2, lett. j) del Regolamento, tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte dall’evoluzione tecnologica.
Una società iscritta in E non può operare, a sua volta, attraverso altra società per via della preclusione di cui agli artt. 112, comma 5 del Codice delle Assicurazioni e 22, lett. c) del Regolamento.
I subagenti non hanno l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile, atteso che, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, essi sono inclusi nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nella sezione A, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
Un soggetto che abbia superato la prova di idoneità prevista dall’art. 9 del Regolamento e che è in regola con tutti gli altri adempimenti, può operare subito dopo aver presentato la domanda d’iscrizione o deve attendere la risposta dell’ISVAP? Entro quali tempi l’ISVAP provvederà a dare risposta?
Il soggetto che abbia superato la prova di idoneità deve attendere l’iscrizione da parte dell’ISVAP, in quanto l’Autorità ha il compito di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per l’iscrizione stessa. L’ISVAP si pronuncia sulla domanda nel termine massimo di 90 giorni.
Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell’attività di aggiornamento professionale, si ritiene di poter consentire che l’adempimento annuale dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento sia effettuato facendo riferimento all’anno solare.
1. La tassa di concessione governativa prevista dall’art. 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 641 è dovuta dalle persone fisiche e dalle società che si iscrivono per la prima volta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. La tassa è dovuta dalle persone fisiche che si iscrivono per la prima volta, anche nel caso in cui assumano la qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione o rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di una società da iscrivere anch’essa nel registro, la quale paghi a sua volta la tassa di concessione governativa per la propria iscrizione.
Un cittadino della Repubblica di San Marino ed ivi residente o una società con sede legale in San Marino possono svolgere attività di intermediazione assicurativa in Italia? A tal fine è necessaria l’iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’ISVAP?
Come già chiarito nel secondo gruppo di risposte alle domande frequenti del mercato (art. 17, n. 1), gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione. Gli stessi dovranno essere inoltre in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute. Tanto si precisa, rinviando per ulteriori elementi a quanto già evidenziato nel sopra richiamato gruppo di risposte.
La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all’art. 57 del Regolamento, prevista dall’art. 36, comma 1, lett. b), punto 2), va effettuata da un intermediario sempre o solo nel caso in cui la documentazione sia conservata presso luoghi diversi dalla sede operativa e dalla sede legale?
La comunicazione dei luoghi di conservazione della documentazione di cui all’art. 57 del Regolamento deve essere effettuata dagli intermediari società solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede legale e, per quanto attiene agli intermediari persone fisiche, solo nel caso in cui tali luoghi siano diversi dalla sede operativa dichiarata al momento della richiesta di iscrizione e detta sede sia l’unica.
L’art. 49, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, pone a carico degli intermediari che entrano in contatto con i contraenti l’obbligo di predisporre una dichiarazione, da far sottoscrivere al contraente stesso, volta ad attestare l’avvenuta consegna a quest’ultimo della documentazione prevista dal medesimo articolo (in particolare: il documento sul riepilogo dei principali obblighi di comportamento, conforme al modello di cui all’allegato 7A, il documento sui dati essenziali degli intermediari e della loro attività, conforme al modello di cui all’allegato 7B e la documentazione contrattuale e precontrattuale). La disposizione impone altresì agli intermediari di conservare la documentazione atta a comprovare l’adempimento dei predetti obblighi di consegna, quale copia della suddetta dichiarazione ovvero copia dei documenti consegnati, firmati dal contraente. Tale ultima previsione, che ha l’obiettivo di garantire l’effettività della consegna della documentazione concernente l’informativa e di quella contrattuale, nonché di rendereall’intermediario di prevenire contestazioni sull’adempimento di detti obblighi. L’obiettivo di prevenire eventuali contestazioni, tuttavia, non può essere conseguito attraverso la predisposizione di dichiarazioni non conformi alle citate disposizioni regolamentari. In particolare, non si ritengono in linea con le norme del Regolamento dichiarazioni, da far sottoscrivere al contraente, il cui contenuto non sia limitato alla semplice attestazione di avvenuta ricezione della documentazione prevista dal citato art. 49, ma consista in affermazioni specifiche rese dal contraente con le quali quest’ultimo dichiara di aver avuto conoscenza di una serie di informazioni che, in base alla normativa, l’intermediario è tenuto a fornirgli e attesta, anche con l’espressione di giudizi, l’osservanza da parte dell’intermediario di alcuni obblighi di correttezza ai quali lo stesso è del pari tenuto, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione di adeguatezza del contratto offerto. In tal modo, in contrasto con lo scopo delle summenzionate disposizioni, si verrebbe infatti a ribaltare sul contraente una responsabilità che le norme pongono in capo all’intermediario, quale soggetto a cui è richiesto di svolgere l’attività di intermediazione con professionalità.
I collaboratori da iscrivere entro il 30 giugno 2007 nella sezione E del registro, ivi inclusi gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi, che abbiano esercitato le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in epoca precedente all’entrata in vigore del Regolamento possono far valere ai fini dell’iscrizione nella sezione E il requisito di professionalità previsto dall’art. 70 del Regolamento medesimo?
I soggetti da iscrivere entro il 30 giugno 2007 nella sezione E che esercitavano alla data di entrata in vigore del regolamento le attività previste dall'art. 3, commi 2 e 3, possono far valere ai fini dell'iscrizione il requisito di professionalità di cui all’art. 70 del Regolamento se hanno effettivamente svolto tali attività nei 12 mesi antecedenti al 24 ottobre 2006, data di entrata in vigore del citato art. 70.
Se gli intermediari aventi residenza o sede legale in altri Stati membri iscritti nell’elenco annesso al registro intendono operare in Italia avvalendosi, per l’attività fuori sede, di collaboratori italiani, questi ultimi devono essere iscritti nella sezione E del registro?
Ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. e), del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, sono da iscrivere nella sezione E del registro gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B o D. In base al tenore letterale delle menzionate disposizioni, sembrerebbe che gli intermediari di cui alla sezione E possano operare solo per soggetti iscritti nel registro e, dunque, solo per intermediari con residenza o sede legale in Italia. Conseguentemente, gli intermediari UE, abilitati ad operare in Italia a seguito del regime di notifiche previsto dall’art. 116, comma 2, del Codice delle Assicurazioni e dall’art. 33 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, potrebbero avvalersi, per l’operatività fuori sede sul territorio italiano, esclusivamente di collaboratori appartenenti allo Stato membro d’origine.
In via generale, va rilevato che se un intermediario svolge a favore dell’altro un’attività di collaborazione, consistente nel procacciamento di affari dietro compenso, la normativa ne prevede l’iscrizione nella sezione E come collaboratore. Sul punto, si rinvia a quanto già precisato nel sesto gruppo di FAQ, articolo 4, punto n. 1, in ordine al fatto che in tal modo uno dei due soggetti verrebbe ad esercitare le funzioni di collaboratore dell’altro e, per questo motivo, dovrebbe essere iscritto nella sezione E.
L’attività del broker grossista (“wholesale”) – non disciplinata dalla normativa sull’intermediazione, ma diffusa nella pratica in diversi Paesi europei - consiste nel piazzare nel mercato assicurativo i rischi assunti dal dettagliante (broker c.d. “retail”) che non riuscirebbe, da solo, ad ottenere le medesime condizioni di particolare favore per gli assicurati.