L'attività di produttore diretto iscritto alla sez C del RUI, con un reddito inferiore ai 4800 euro lordi nell'anno solare, è compatibile con la conservazione dello status di disoccupato?
Scritto da IAss redazione
lunedì 01 dicembre 2008
D: Le chiedo se l'attività di produttore diretto iscritto alla sez C del RUI, con un reddito inferiore ai 4800 euro lordi nell'anno solare, è compatibile con la conservazione dello status di disoccupato. Nel caso in cui si percepisca l'indennità di disoccupazione, si corre il rischio di perdere il diritto a tale indennità?
R: L'oggetto del quesito da Lei proposto esula dalla specifica materia dell'intermediazione assicurativa.
In ogni caso (a seguito di una superficiale ricerca) posso consigliarLe di approfondire in merito alla disposizione di legge che Le allego in calce.
Cordialità
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181(1).
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 .
ART. 4 Perdita dello stato di disoccupazione
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti princìpi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'àmbito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'àmbito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani (11).
(11) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.