68) Può un broker iscritto nella sezione B del registro collaborare nella attività di intermediazione di polizze con un agente iscritto nella sezione A?
Scritto da Redazione IAss Intermediariassicurativi.it
giovedì 31 gennaio 2008
In via generale, va rilevato che se un intermediario svolge a favore dell’altro un’attività di collaborazione, consistente nel procacciamento di affari dietro compenso, la normativa ne prevede l’iscrizione nella sezione E come collaboratore. Sul punto, si rinvia a quanto già precisato nel sesto gruppo di FAQ, articolo 4, punto n. 1, in ordine al fatto che in tal modo
uno dei due soggetti verrebbe ad esercitare le funzioni di collaboratore dell’altro e, per questo motivo, dovrebbe essere iscritto nella sezione E.
Una particolare valutazione merita il caso del broker che, agendo su incarico del cliente, si rivolge per la stipula della polizza ritenuta più adeguata alle esigenze del cliente non alla direzione generale dell’impresa di assicurazione ma ad un’agenzia dell’impresa, dislocata sul territorio.
In tal caso, infatti, il broker e l’agente continuano ad esercitare le funzioni che caratterizzano le rispettive figure ed in forza delle quali sono iscritti al registro: l’agente, come soggetto che colloca i prodotti per i quali ha ricevuto mandato dalla compagnia, il broker, come soggetto che agisce su incarico del cliente. Detta fattispecie, dunque, si qualifica per il fatto che il broker, per ragioni pratiche ed organizzative, anziché rivolgersi per la stipula della polizza alla direzione generale della compagnia, si rivolge ad un’agenzia della stessa che, in quanto munita di procura, agisce come rappresentante della stessa sul territorio.
La possibilità di operare legittimamente nei termini descritti è tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni di seguito illustrate, che ne costituiscono la naturale conseguenza e ne garantiscono la coerenza con la disciplina sull’intermediazione assicurativa:
1. al fine di assicurare la necessaria trasparenza, le imprese e gli intermediari dovranno prevedere adeguate procedure di registrazione amministrativa e contabile che consentano l’attribuzione della produzione al broker;
2. sotto il profilo dell’informativa precontrattuale di cui all’art. 49 del Regolamento, detto obbligo grava sull’intermediario che entra in diretto contatto con il cliente, vale a dire il broker;
3. tenuto conto che ciascun intermediario compie le attività proprie del ruolo che ricopre e quindi della sezione di appartenenza, trova applicazione la disciplina ordinaria in tema di polizza di r.c. professionale, nel senso che ogni intermediario è tenuto a stipularla in proprio ed è responsabile per l’attività svolta;
4. ferma restando la possibilità per le imprese e gli intermediari che intervengono nel processo distributivo di disciplinare liberamente gli aspetti relativi alla remunerazione delle rispettive attività svolte, la circostanza che il broker scelga di stipulare le polizze attraverso un agente e non direttamente con la direzione generale della compagnia non potrà tradursi in alcun caso in un aggravio dei costi di distribuzione a danno degli assicurati;
5. il broker dovrà prestare particolare attenzione a non snaturare le sue caratteristiche di intermediario indipendente che agisce su incarico del cliente, circostanza che potrebbe ad esempio verificarsi ove lo stesso, trattando affari sempre con lo stesso agente, si trovasse a svolgere, di fatto, l’attività del collaboratore di quest’ultimo;
6. gli eventuali accordi che disciplinano i rapporti tra gli intermediari dovranno essere opportunamente adeguati per risultare coerenti con le modalità previste dalla presente comunicazione, anche sotto il profilo della ratifica da parte dell’impresa preponente degli accordi relativi all’incasso dei premi da parte del broker e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lett. b) del Regolamento.
In merito alla diversa ipotesi della possibilità per un agente di collaborare con un broker, rivolgendosi ad esempio a quest’ultimo per la stipulazione di polizze di rami che la propria compagnia mandante non esercita ed ottenendo per ciò un compenso, si osserva che in tal caso l’agente, anziché collocare prodotti sulla base del mandato ottenuto dalla compagnia
come richiesto dall’art. 109, comma 2, lett. a) del Codice, di fatto procaccerebbe clienti al broker. Pertanto, si troverebbe nell’ipotesi tipica di collaboratore del broker, inteso come soggetto che procura allo stesso clienti dietro compenso e, conseguentemente, dovrebbe essere iscritto nella sezione E del registro, previa cancellazione dalla sezione A.