67) Se gli intermediari aventi residenza o sede legale in altri Stati membri iscritti nell'elenco annesso al registro intendono operare in Italia avvalendosi, per l'attività fuori sede, di collab. italiani, essi devono essere iscritti nella sezione E?
Scritto da Redazione IAss Intermediariassicurativi.it
mercoledì 20 giugno 2007
Se gli intermediari aventi residenza o sede legale in altri Stati membri iscritti nell’elenco annesso al registro intendono operare in Italia avvalendosi, per l’attività fuori sede, di collaboratori italiani, questi ultimi devono essere iscritti nella sezione E del registro?
Ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. e), del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, sono da iscrivere nella sezione E del registro gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B o D.
In base al tenore letterale delle menzionate disposizioni, sembrerebbe che gli intermediari di cui alla sezione E possano operare solo per soggetti iscritti nel registro e, dunque, solo per intermediari con residenza o sede legale in Italia. Conseguentemente, gli intermediari UE, abilitati ad operare in Italia a seguito del regime di notifiche previsto dall’art. 116, comma 2, del Codice delle Assicurazioni e dall’art. 33 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, potrebbero avvalersi, per l’operatività fuori sede sul territorio italiano, esclusivamente di collaboratori appartenenti allo Stato membro d’origine.
Tuttavia, al fine di non frapporre ostacoli al regime di libera circolazione degli intermediari previsto dalla Direttiva 2002/92/CE e di evitare disparità di trattamento rispetto ad intermediari italiani ai quali, sulla base della normativa di altri Stati membri, potrebbe essere consentito di operare in detti Stati attraverso collaboratori ivi iscritti e residenti, è possibile ritenere che all’intermediario comunitario abilitato ad operare in Italia attraverso il sistema di notifiche sia consentito di avvalersi per l’attività fuori sede di collaboratori con residenza o sede legale in Italia, i quali, in quanto tali, dovranno essere iscritti alla sezione E del registro e saranno pertanto tenuti all’integrale rispetto della normativa italiana.
Tale possibilità trova fondamento nella considerazione che la formulazione dell’art. 109, comma 2, lett. e) del Codice delle assicurazioni (che riconduce letteralmente l’iscrizione nella sezione E ai soli collaboratori degli iscritti nelle sezioni A, B o D) è legata alla circostanza che tale norma disciplina la struttura del registro italiano e dunque degli intermediari aventi residenza o sede legale in Italia. Non potendosi, per le motivazioni succitate, precludere agli intermediari comunitari di avvalersi di collaboratori italiani, è da riconoscere in capo ai primi - ai fini della sussistenza della legittimazione a richiedere l’iscrizione dei collaboratori italiani - una posizione sostanzialmente equivalente a quella degli iscritti nelle sezioni A, B e D.
L’obbligo di iscrizione dei collaboratori italiani nella sezione E, anche se in qualità di collaboratori di un intermediario UE, continua a trovare fondamento nell’art. 108, comma 1 del Codice, che riserva l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa in Italia da parte di soggetti residenti in Italia ai soli iscritti nel registro.
In considerazione di quanto sopra, l’operatività degli intermediari comunitari attraverso collaboratori italiani potrà pertanto avvenire alle seguenti condizioni: - l’intermediario comunitario che intende stabilirsi in Italia ed avvalersi di collaboratori italiani, fermo restando che lo stesso può in ogni caso operare decorsi 30 giorni dalla notifica (art. 116, comma 2 del Codice delle Assicurazioni), deve presentare domanda di iscrizione nella sezione E del registro per i collaboratori italiani, con conseguente attesa del termine per il completamento
dell’istruttoria; a tal fine possono essere utilizzati gli schemi di domanda allegati al Regolamento opportunamente modificati nella parte relativa ai dati dell’intermediario richiedente;
- l’intermediario deve attestare, nella domanda di iscrizione, che l’attività del collaboratore è coperta dalla polizza di r.c. professionale o da analoga forma di garanzia ai sensi dell’art. 4, par. 3 della Direttiva 2002/92/CE;
- l’intermediario comunitario dovrà assumersi, con atto adeguatamente formalizzato e conservato, la piena responsabilità dell’attività posta in essere dal collaboratore, analogamente a quanto previsto dall’art. 119, comma 3 del Codice per gli intermediari italiani iscritti nelle sezioni A, B e D;
- i collaboratori dovranno, al pari di tutti gli iscritti in E, rispettare le condizioni di iscrizione, di esercizio e le regole di comportamento previste dal Codice e dal Regolamento;
- in caso di esito positivo dell’istruttoria, nella sezione E del registro verrà data evidenza del rapporto intercorrente con l’intermediario comunitario a fini di trasparenza nei confronti del consumatore.