45) Nella definizione di "responsabile dell'attività di intermediazione" può essere ricompreso un soggetto che, pur non avendo la qualifica di dirigente, svolga funzioni direttive?
Scritto da Redazione IAss Intermediariassicurativi.it
venerdì 11 maggio 2007
L’art. 2, lett. z), del Regolamento definisce come responsabile dell’attività di intermediazione di società iscritte nel registro colui al quale, nell’ambito della dirigenza, sono attribuiti poteri decisionali e che esercita funzioni di coordinamento e di controllo dell’attività di Intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società.
Relativamente alla nozione di “dirigenza”, essa va intesa con riferimento all’effettivo svolgimento di mansioni direttive: possono pertanto assumere la qualifica di responsabile anche soggetti ai quali, indipendentemente dall’inquadramento nell’organico, siano state attribuite dai competenti organi della società mansioni direttive.