23) L'attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l'iscrizione? (Art. 2),
Scritto da Redazione IAss Intermediariassicurativi.it
venerdì 11 maggio 2007
Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro.
In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza essere fornito di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C, se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato; nella sezione D se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi.