16) Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale ed aggiornamento siano tenuti da "docenti specializzati". Cosa si intende per "specializzati"? Gli agenti possono rientrare in tale nozione? (art. 17)
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venerdì 11 maggio 2007La “specializzazione” si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. In tal senso, non è esclusa dal Regolamento la possibilità che la formazione sia impartita anche da intermediari, purché in possesso di detti requisiti. A tal fine dovranno rilevare, oltre alle conoscenze teoriche, almeno l’anzianità di attività, le dimensioni e la complessità del portafoglio gestito, precedenti esperienze didattiche. E’ inoltre necessario che le conoscenze e le esperienze di cui è in possesso l’intermediario si riferiscano specificamente alle materie in cui intende erogare la formazione.
Leggi tutto...17) E' previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale?
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venerdì 11 maggio 2007Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l’organizzazione della formazione, l’Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento.
18) Nelle ore di frequenza possono essere ricomprese quelle già effettuate sulla base della circolare ISVAP 533/2004?...
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venerdì 11 maggio 2007Nelle ore di frequenza possono essere ricomprese quelle già effettuate sulla base della circolare ISVAP 533/2004? E’ possibile integrare la formazione già erogata nel 2006 in conformità alla circolare ISVAP 533/2004 per renderla rispondente a quanto previsto dal Regolamento?
Come già precisato nel documento riportante gli esiti della pubblica consultazione, non sono in alcun modo valutabili le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell’emanazione delle disposizioni dell’Autorità. Ciò in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi.
Leggi tutto...19) Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all'art. 17, comma 2, del Regolamento Intermediari?
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venerdì 11 maggio 2007La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall’art. 17, comma 2, del Regolamento con l’esclusione del mero affiancamento all’attività professionale di soggetti già iscritti.
28) Come deve essere certificata la formazione professionale? (Art. 21)
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venerdì 11 maggio 2007L’impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell’art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E, la predetta attestazione è resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3).
Leggi tutto...29) Quale formazione professionale va impartita a coloro che intendano svolgere per la prima volta attività subagenziale o quella di collaboratore da iscrivere nella sezione E? (art. 21)
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venerdì 11 maggio 2007Come previsto dall’art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell’art. 17.
30) Le imprese monoramo devono erogare lo stesso numero di ore di quelle multiramo? (Art. 21)
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venerdì 11 maggio 2007Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l’iscrizione al registro è identico per tutti gli intermediari che non sostengono una prova di idoneità; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l’altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un’impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un’impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione.
Leggi tutto...46) E' possibile considerare, nel calcolo delle ore di formazione necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro, quelle erogate a partire dal 1° gennaio 2006 nel caso in cui la formazione abbia affrontato le materie previste dal Regolamento e sia stato
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venerdì 11 maggio 2007Come precisato nel secondo gruppo di risposte alle domande più frequenti del mercato le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell’emanazione delle disposizioni dell’Autorità, non sono valutabili in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi.
Leggi tutto...47) Quale è il termine per effettuare l'attività di prima formazione ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del Regolamento? E quello entro il quale deve essere effettuato il successivo primo aggiornamento annuale?
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venerdì 11 maggio 2007Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Regolamento il termine previsto per la prima formazione è il 30 settembre 2007; relativamente al primo aggiornamento professionale o successivo si ritiene che lo stesso potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2008, al fine di consentire per il maggior numero di intermediari possibile l’allineamento di tale tempistica con quella prevista per la reportistica annuale a cui le imprese sono tenute in base all’art. 40.
55) Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall'ISVAP?
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venerdì 11 maggio 2007L’ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.
Leggi tutto...56) Oltre alla contemporanea presenza nello stesso luogo di docenti e discenti ed alla videoconferenza, esistono altre modalità ritenute idonee ai fini della formazione in aula prevista dal Regolamento?
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venerdì 11 maggio 2007Sono considerati equivalenti a quelli in aula di cui all’art. 2, lett. j) del Regolamento, tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte dall’evoluzione tecnologica.
Link alle FAQ isvap Originali dal primo al sesto gruppo
60) L'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento con cadenza annuale può essere effettuato facendo riferimento all'anno solare? Per i primi soggetti iscritti nel Registro quando va effettuato il primo aggiornamento professionale?
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venerdì 11 maggio 2007Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell’attività di aggiornamento professionale, si ritiene di poter consentire che l’adempimento annuale dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento sia effettuato facendo riferimento all’anno solare.
Leggi tutto...63) Gli agenti possono tenere i corsi di formazione e di aggiornamento professionale in qualità di "docenti specializzati"?
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mercoledì 20 giugno 2007Come già chiarito nel secondo gruppo di risposte alle domande frequenti del mercato (art. 17, n. 1), gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione. Gli stessi dovranno essere inoltre in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute.
Tanto si precisa, rinviando per ulteriori elementi a quanto già evidenziato nel sopra richiamato gruppo di risposte.
Quali sono le conseguenze per la collaborazione tra intermediari?
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mercoledì 08 aprile 2009D: Sono un intermediario iscritto alla sezione E con un unico mandante iscritto alla sez. A. Volendo ampliare la mia attività ho contattato altri intermediari con cui collaborare. quali sono le regole per poter fare ciò? Devo comunicarlo io all'isvap e alla società con cui attualmente collaboro? Poichè tra le società che ho contattato alcune trattano gli stessi prodotti e rappresentano le stesse compagnie assicuratrici si possono creare problemi di incompatibilità? Può la società con cui opero rifiutarmi l'approvazione e se lo faccio comunque incorro in sanzioni? Se tutto ciò non mi è permesso posso costituire una società con un familiare che non è iscritto al rui e propormi come società. Se si costituisce una societa entrambi i soci devono essere iscritti?
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