| DENUNCIA (DI SINISTRO) | ADVICE (OF CLAIM) E’ l’avviso del sinistro che l’assicurato deve dare (all’assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l’assicurazione contro la mortalità del bestiame. In certi casi (ad es. sinistri mortali nel Ramo Infortuni) è prescritto che la denuncia venga fatta precedere da telegramma. L’avviso non è necessario se l’assicuratore o l’agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L’inadempimento doloso all’obbligo dell’avviso, comporta la perdita indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore. |