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Glossario Assicurativo Tecnico Completo

Glossario Assicurativo  gratuito di termini tecnici assicurativi, completo ed esauriente. I termini assicurativi del Dizionario Assicurativo sono comunque da ritenersi forniti a uso didattico e possono essere utili alla formazione e al supporto nonchè materiale di studio per chi si sta preparando per l'esame Agenti e Broker dell'ISVAP o per chi sta facendo la formazione per l'iscrizione alla sezione E del RUI. Oltre che, questi termini assicurativi , possono ritornare utili a tutti gli operatori del settore assicurativo nella loro professione.

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R
Ci sono 192 voci nel glossario.
Pagine: 1 2 »
Termine Definizione
R QUADROE’ l’indicatore statistico che evidenzia la relazione tra l’andamento dei rendimenti di un fondo e le variazioni del benchmark.
 
R.C. CONTRATTUALECONTRACTUAL LIABILITY E’ la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all’obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest’ultimo non è dipeso da sua colpa.
 
R.C. DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTIMOTOR THIRD PARTY LIABILITY Vedi ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI).
 
R.C. DEL CAPOFAMIGLIAE' il complesso delle responsabilità che gravano sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Ad esempio: la responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), la responsabilità per la proprietà e conduzione della propria abitazione, per la proprietà di animali domestici (art. 2049 C.c.). Può essere oggetto di assicurazione con una apposita polizza.
 
R.C. DELLA FAMIGLIAFAMILY LIABILITY Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell’ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), delle responsabilità per la conduzione dell’alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65) ecc.
 
R.C. DINAMICAACTIVE LIABILITY Locuzione che indica la possibilità di arrecare danni a terzi durante lo svolgimento di una determinata attività; concetto questo che si contrappone a quello relativo di danni arrecati ad attività terminata.
 
R.C. DIRETTADIRECT LIABILITY E’ la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull’autore del fatto illecito.
 
R.C. DIVERSIVedi R.C. GENERALE.
 
R.C. EXTRA-CONTRATTUALENON-CONTRACTUAL LIABILITY E’ la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del “neminem iniuste l3/4dere”, riproposto dall’art. 2043 C.c.
 
R.C. GENERALEGENERAL THIRD PARTY LIABILITY Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza - RC Diversi o RCD - per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC “diverse” da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l’assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d’opera (RCO).
 
R.C. INDIRETTAINDIRECT LIABILITY E’ la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall’autore materiale del fatto (illecito).
 
R.C. OGGETTIVANO FAULT LIABILITY In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell’ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione “no fault” (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.
 
R.C. OPERAIEMPLOYERS’ LIABILITY Trattasi della “Responsabilità Civile Operai”, più correttamente definita R.C. prestatori d’opera, riguardante: - la rivalsa dell’I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65; - le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l’apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.
 
R.C. POSTUMAPOSTHUMOUS (or DECENNAL) LIABILITY INSURANCE La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) ricompresa tra i rischi tecnologici (vedi).
 
R.C. PRODOTTIPRODUCTS LIABILITY E’ la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l’ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l’uso, ecc.).
 
R.C. PROFESSIONALEÈ la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, notai, commercialisti, etc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera che vengono instaurati con la clientela nello svolgimento della professione. È caratterizzata dal fatto che ha per oggetto una responsabilità contrattuale.
 
R.C. SMERCIOCOMMERCIAL LIABILITY Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.
 
R.C.D.Vedi R.C. GENERALE.
 
R.I.N.A.Vedi REGISTRO ITALIANO NAVALE.
 
Raccolta premi(vd. premi emessi)
 
RADASURF PORT Insenatura naturale ove le navi gettano le ancore, non esistendo strutture portuali che consentano l’attracco. Lo sbarco a terra del carico avviene a mezzo di chiatte o maone.
 
RAMI DANNINON LIFE BRANCHES Vedi l’elencazione alla voce RAMO.
 
RAMI ELEMENTARIÈ il termine di uso comune per indicare i Rami Danni. Vedi Ramo.
 
RAMOBRANCH or LINE Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l’aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonché alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in “marine” (Trasporti in genere) e “non marine” (tutti i restanti).
 
RAMO VITALIFE BRANCH Vedi RAMO.
 
RapinaImpossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
 
RAPPELCOMMISSION BONUS or RAPPEL Termine entrato nell’uso comune per definire compenso di sovraprovvigione agli intermediari (agenti e broker) al raggiungimento di obiettivi predeterminati (produttivi, tecnici, ecc.).
 
RAPPORTO SINISTRI A PREMILOSS RATIO Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (gi definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.
 
Rapporto sinistri-premi

s7p: E' il rapporto tra i premi incassati e i sinistri pagati nell'anno di competenza

 
RAPPORTO VETERINARIOVETERINARY REPORT Documento richiesto al contraente nell’assicurazione del bestiame allorquando: - si verifichi la morte di un animale per infortunio e/o malattia; - si sospetti una malattia contagiosa; - si intenda accertare la gravidanza di una fattrice (vedi).
 
RAPPRESENTANZA (DI IMPRESA ESTERA)ITALIAN REPRESENTATIVE (OF FOREIGN COMPANY) E’ la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un’impresa estera per esercitare l’assicurazione secondo la legge italiana. Le leggi più recenti, emanate in base a direttive comunitarie, disciplinano diversamente le rappresentanze di imprese provenienti da paesi comunitari e di imprese provenienti da paesi terzi rispetto alla C.E.E.
 
RATE DI PREMIOPREMIUM INSTALMENTS Importi, scadenti a date contrattualmente prefissate, costituenti l’intera annualità di premio o frazioni di essa. Il premio, infatti, si considera riferito all’anno (salvo diversa pattuizione), ed è interamente dovuto anche quando ne sia stato consentito il frazionamento in due o più rate, con eventuale applicazione di un interesse di frazionamento.
 
RatingParametro di valutazione di una Società che viene attribuita da Società specializzate.
 
RCAResponsabilità Civile Automobilistica; responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore per i danni cagionati a persone o a cose. Ramo assicurativo.
 
RCOResponsabilità Civile Operai; branca del ramo assicurativo RCT.
 
RCTResponsabilità Civile Terzi; ramo assicurativo.
 
REATOCRIME Violazione di norme penali. I reati si distinguono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI secondo la diversa specie delle pene - detentive e/o pecuniarie - previste per essi dalla legge. Per i DELITTI sono previste, reclusione, multa. Per le CONTRAVVENZIONI, arresto, ammenda. I delitti si dividono poi in base all’elemento psicologico in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni non è configurabile una analoga distinzione basata su di una tipologia di volontà. I reati vengono altresì suddivisi, nel codice penale, a secondo della loro natura (reati contro il patrimonio, contro la persona, contro lo stato, ecc.)
 
RECESSO PER SINISTROÈ la facoltà che si riserva l'assicuratore di risolvere il contratto a seguito di ciascun sinistro. Vedi Disdetta.
 
RECIPROCITA’RECIPROCITY Scambio di partecipazioni riassicurative tra imprese.
 
RECLAMANTECLAIMANT Colui che, avvalendosi dei benefici nascenti dal contratto assicurativo avanza richiesta di risarcimento all’assicuratore.
 
RECUPERO DELLE COSE ASSICURATERECOVERY OF INSURED OBJECTS Se l’assicurato ha percepito l’indennizzo per le cose rubate, per rientrare in possesso della refurtiva, quando recuperata, dovrà rimborsare la somma percepita. In caso contrario le cose recuperate restano di proprietà dell’assicuratore.
 
REDDITO FISSOGli strumenti finanziari di natura obbligazionaria hanno un flusso di reddito (cedole o capitale di rimborso) fisso, nel senso che non dipende dal risultato economico dell’emittente.
 
REGIME FISCALE SUI CAPITAL GAINI capital gain, o plusvalenze sul capitale, sono soggetti a tre regimi di tassazione: a) Dichiarazione; b) Risparmio Amministrato e c) Risparmio Gestito. In tutti i casi, gli investimenti a medio e lungo termine sono tassabili al 12,5% ed al 27% quelli a breve termine.
 
REGISTRO D'OPPOSIZIONERegistro pubblico (c.d. Registro negativo) in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere le comunicazioni commerciali e che deve essere consultato regolarmente e rispettato dai professionisti prima di inviare alla persona fisica comunicazioni commerciali non sollecitate utilizzando la posta elettronica
 
REGISTRO ITALIANO NAVALEDetto anche R.I.NA., sovraintende alla costruzione, classificazione e registrazione delle navi.
 
REGOLA PROPORZIONALE

PROPORTIONAL RULE Vedi anche RIASSICURAZIONE IN ESUBERO DI PIENO.

Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza : in questi casi, l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

 
ESEMPIO
Assicurazione contro il rischio di incendio di un’abitazione per la quale, al momento della stipula del contratto di assicurazione, venga stabilito un valore di 200 milioni (valore assicurato). Se si verifica un incendio che provoca un danno valutato in 60 milioni e se si riscontra che, al momento del sinistro, il valore effettivo dell’abitazione è di 400 milioni, l’indennizzo che l’assicuratore versa non è pari a 60 milioni (ossia l’intero danno subito dall’assicurato), bensì a 30 milioni. L’indennizzo viene infatti ridotto in base al rapporto esistente tra valore assicurato (200 milioni) e valore del bene al momento del sinistro (400 milioni) : 60 x (200:400)= 30 milioni.
 

Valore assicurato
200
Valore assicurabile
400
Danno subito
60
Danno indennizzato
30

 
REGOLAZIONE (DEL PREMIO)È una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché dipende da elementi variabili. Una parte del premio viene corrisposto anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione. Questa clausola si riscontra ad esempio nelle polizze a libro matricola, polizze cumulative infortuni, etc.
 
Regolazione del premioSistema di determinazione del premio basato in tutto o in parte su elementi variabili (fatturato dell'assicurato, ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, ecc.). Il premio viene anticipato in via provvisoria, secondo l'importo esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, in base all'eventuale variazione del parametro considerato nel contratto.
 
REGOLE DI PRATICAPRACTICE RULES Norme cui si attengono i Liquidatori nell’esame dei reclami e nella stesura dei regolamenti di Avaria Generale.
 
REGOLE DI YORK E ANVERSAYORK AND ANTWERP RULES Norme riconosciute internazionalmente ed applicate dai Liquidatori designati che costituiscono base fondamentale di ogni regolamento di Avaria comune.
 
REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE)Nel Ramo R.C. auto l'assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l'applicazione di diversi coefficienti di determinazione del premio per l'annualità successiva, corrispondenti a diverse classi di merito che si determinano a seconda dei sinistri rientranti nel periodo di osservazione sulla base di una tabella detta 'delle regole evolutive'. Vedi Bonus / Malus e Periodo di osservazione.
 
REGRESSORECOURSE Vedi RIVALSA.
 
REGRESSO (DELL’IMPRESA DESIGNATA)RECOVERY ACTION (OF THE DESIGNATED COMPANY) Nel Ramo R.C. auto è l’azione accordata all’impresa designata per recuperare, dai conducenti fuggiti e poi identificati e da quelli non assicurati, l’ammontare delle prestazioni erogate alle vittime.
 
REINTEGROREINSTATEMENT Un contratto di riassicurazione in eccesso danni può prevedere che in caso di sinistro la portata sia riattivata. Tale riattivazione (reintegro) corrisponde all’importo accertato o previsto a carico della copertura. Il numero dei reintegri può essere limitato o illimitato, con o senza pagamento di un premio addizionale.
 
RELAZIONE DI EVENTO STRAORDINARIOSEA PROTEST Il comandante della nave, al verificarsi di eventi straordinari riguardanti la nave, il carico ed eventuali passeggeri, deve darne avviso autorità del porto di destinazione con relazione scritta entro 24 ore dall’arrivo. Per quanto concerne la nave, la relazione ha anche la finalità di promuovere, se necessarie, una visita da parte dei tecnici del Registro Navale per la conferma della classe attribuita, dopo verifica dell’avvenuta effettuazione dei lavori prescritti.
 
RELITTO DI NAVEWRECK La nave o parte di essa che, a seguito di naufragio, giace sul fondale, sulla costa o che galleggia alla deriva, ridotta allo stato di rottame.
 
RENDIMENTO (DEL FONDO)Il rendimento annuo di un fondo è il rapporto fra il risultato finanziario di competenza dell'anno considerato e il valore medio del fondo stesso. Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari dell'anno tenuto conto degli utili, delle perdite e delle ritenute fiscali.
 
RENDIMENTO (PERFORMANCE)Differenza tra il valore finale ed il valore iniziale di un investimento, a cui si sommano eventuali cedole o dividendi. Generalmente viene espresso in termini percentuali.
 
RENDITAANNUITY Somma di denaro, costituente prestazione alternativa all’erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall’assicuratore al beneficiario di un’assicurazione sulla Vita.
 
RENDITA FONDIARIAPROPERTY YIELD La rendita fondiaria è una rendita perpetua costituita mediante alienazione di un immobile.
 
RENDITA PERPETUAPERPETUAL YIELD Qualunque prestazione periodica in perpetuo, avente per oggetto danaro o una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
 
RENDITA RIVALUTABILEÈ la somma di denaro dovuta dall'assicuratore viene maggiorata attraverso il riconoscimento di una quota (%) di rendimento in funzione del tipo di gestione cui è legata la polizza.
 
RENDITA SEMPLICESIMPLE YIELD La rendita semplice è una rendita perpetua costituita mediante cessione di un capitale.
 
RENDITA VITALIZIALIFETIME YIELD Qualunque prestazione periodica per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può costituirsi anche per testamento.
 
RENDITA VITALIZIA REVERSIBILEJOINT LIFE YIELD E’ una rendita vitalizia che, in caso di morte dell’assicurato, continua, in tutto o in parte, finché il coassicurato resta in vita.
 
REQUISITI (DEL CONTRATTO)REQUIREMENTS (OF CONTRACT) Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
 
ResidenzaIl luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale (art. 43 C.C.).
 
RESISTENZASupporto grafico che sembra arrestare il rialzo di uno strumento quotato (azione, fondo). Il superamento di questa linea fa parlare di trend rialzista. Confronta con “supporto”.
 
RESPONSABILITA’ CIVILE (DIVERSE)THIRD PARTY LIABILITY (VARIOUS) Vedi ogni singolo argomento preceduto da “R. C.”
 
RESPONSABILITA’ DELL’ARMATOREOWNER’S LIABILITY A garanzia di danni e spese incombenti sull’armatore di una nave, nel Regno Unito operano delle Mutue tra armatori aventi lo scopo di manlevare i medesimi da richieste provenienti da terzi per fatti riconducibili a responsabilità dell’armatore, non recuperabili dagli assicuratori della nave.
 
RESPONSABILITA’ LEGALE CANTIERISHIP REPAIRER’S LEGAL LIABILITY (S.R.L.L.) Assicurazione, rientrante nell’ambito del Ramo Trasporti, posta a garanzia dei danni verificatisi nel corso dei lavori di riparazione di navi. Ha durata annuale. Il premio è commisurato sia al fatturato annuo del cantiere come pure al massimale garantito.
 
RESPONSABILITA’ PRESUNTAALLEGED LIABILITY E’ quella responsabilità che il legislatore, derogando dalla regola generale (art. 2043 C.c. ) per cui l’onere di provare la colpa (o il dolo) dell’autore del danno incombe su chi reclama il risarcimento, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli però la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere la presunzione. Da taluno detta pure responsabilità oggettiva, ancorché questa non ammetta alcuna prova contraria, mentre da altri viene chiamata semi-oggettiva.
 
RESPONSABILITA’ VETTORIALE PER PERDITA OCARRIER’S LIABILITY Il contratto di trasporto implica per il vettore l’assunzione di responsabilità per danni e perdite che si riscontrano nel corso od a termine del viaggio, subiti dalle merci affidategli. Tale responsabilità non sempre comporta il totale ristoro del danno o della perdita accertata, stante la limitazione, che, per legge o Convenzione internazionale, è prevista dai vari contratti di trasporto.
 
RetemptionLa resa di un'azione o di un'iniziativa promozionale
 
RETROCESSIONARIARETROCESSIONAIRE Termine che indica l’impresa che riassicura a sua volta rischi provenienti da un riassicuratore.
 
RETROCESSIONERETROCESSION E’ la riassicurazione effettuata da un riassicuratore per alleggerire i propri impegni su un rischio o massa di rischi.
 
REVERSIBILITA’Nelle assicurazioni sulla vita, clausola che prevede, in caso di decesso del titolare di una rendita vitalizia in corso di erogazione, la possibilità che la rendita continui in favore di un’altra persona.
 
REVOCA (DEL BENEFICIARIO)ACT OF REVOCATION BY THE BENEFICIARY La designazione del beneficiario è revocabile con dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
 
REVOCA (DELL’AGENTE)REVOCATION (OF INSURANCE AGENT) Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
 
RIASSICURATOREINSURED Vedi CEDENTE.
 
RIASSICURATOREREINSURER Impresa che partecipa ad un rischio o massa di rischi sottoscritti da altri (cedente), senza obblighi diretti verso gli assicurati.
 
RIASSICURATORE PROFESSIONALEPROFESSIONAL REINSURER Termine che indica che l’impresa espleta la sola attività riassicurativa.
 
RIASSICURATORE “CAPTIVE”CAPTIVE REINSURER Riassicuratore la cui attività principale è la prestazione di coperture in favore di altre imprese facenti capo al suo stesso azionariato.
 
RIASSICURAZIONEREINSURANCE Procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o Ramo, permette di ridurre l’esposizione di un’impresa assicuratrice.
 
RIASSICURAZIONE ATTIVAINWARD REINSURANCE Termine che distingue attività riassicurativa di un’impresa, in accettazione da altri.
 
RIASSICURAZIONE FACOLTATIVAFACULTATIVE REINSURANCE Opzione di cedente e riassicuratore a ricoprire una data polizza. Trattandosi di singoli rischi, il riassicuratore ha il diritto di disporre degli stessi dati che hanno condotto la cedente alla sottoscrizione originale.
 
RIASSICURAZIONE FINANZIARIAFINANCIAL REINSURANCE Recente forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare un minimo di esposizione da parte del riassicuratore, finisce per configurarsi come una copertura di alcune poste di bilancio e rendita finanziaria.
 
RIASSICURAZIONE IN ESUBERO DI PIENOEXCESS OF LINE REINSURANCE Forma specifica di riassicurazione che prevede la copertura dei rischi anche al di l dei capitali stabiliti contrattualmente. Particolarmente usata per polizze aperte (in abbonamento) o cumulative, che possono comportare il superamento dei limiti prestabiliti e di cui l’impresa viene a conoscenza a posteriori.
 
RIASSICURAZIONE OBBLIGATORIAOBLIGATORY REINSURANCE La riassicurazione obbligatoria comporta l’impegno della cedente a cedere una quota del portafoglio riassicurato, determinando il trasferimento al riassicuratore di una frazione prestabilita di tale portafoglio.
 
RIASSICURAZIONE PASSIVAOUTWARD REINSURANCE Termine che distingue attività riassicurativa di un’impresa, in cessione ad altri riassicuratori.
 
RIATTIVAZIONEREINSTATEMENT Vedi SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE.
 
RIATTIVAZIONE (DELLA POLIZZA VITA)REINSTATEMENT (OF A LIFE POLICY) Si ha quando, verificatasi la sospensione conseguente al mancato pagamento dei premi, tale pagamento riprende (senza che il contraente ricorra al riscatto). Al contraente che abbia sospeso il versamento dei premi è infatti concessa la facoltà di chiedere, entro 24 mesi, la rimessa in vigore del contratto per l’importo del capitale o della rendita inizialmente assicurati.
 
RIBALTAMENTO-DERAGLIAMENTO

OVERTURNING/DERAILMENT Il capovolgimento rispettivamente dell’autocarro o del vagone ferroviario, per cause accidentali.

 
RICERCA GUASTIDAMAGE SEARCHING COSTS Nelle polizze globali fabbricati sono spesso rimborsabili le spese sostenute per ricercare la rottura accidentale delle condutture ed impianti fissi del fabbricato, ivi comprese quelle relative alla demolizione ed al successivo ripristino di parti delle strutture di pareti o pavimenti.
 
RICEVUTA DELL’UFFICIALE IN SECONDAMATE’S RECEIPT Documento rilasciato in occasione dell’imbarco di merci (non in porto, ma al largo) con trasferimento a mezzo chiatte e maone. Viene poi rimpiazzata dalla polizza di carico.
 
RICOASSICURAZIONEParticolare forma di coassicurazione, il cui riparto non appare in polizza, che avviene mediante cessioni facoltative su singole polizze. Il ricoassicuratore non ha quindi alcun rapporto diretto con il contraente-assicurato.
 
RICORSO (EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LARIGHT OF RECOURSE Ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro. Questo tipo di controversie è posto al di fuori della garanzia di tutela giudiziaria.
 
RICORSO TERZITHIRD PARTY LIABILITY - RUNNING DOWN CLAUSE Nell’ambito delle garanzie assicurative concernenti la nave e l’aeromobile, con tale clausola l’assicurato viene manlevato, entro i limiti della somma assicurata, per i danni causati da urto contro altra nave, aeromobile, opere portuali o di vie navigabili, corpi fissi o mobili. Per quanto concerne l’aeromobile, vengono garantiti i danni reclamati per urto in volo con altro aeromobile o con nave in movimento nonché quelli cagionati a beni in superficie, anche in conseguenza di spostamento d’aria od altra causa analoga.
 
RICORSO VICININEIGHBOURS’ LIABILITY Vedi RICORSO TERZI.
 
RicoveroDegenza comportante pernottamento in istituto di cura.
 


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