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Glossario Assicurativo Tecnico Completo

Glossario Assicurativo  gratuito di termini tecnici assicurativi, completo ed esauriente. I termini assicurativi del Dizionario Assicurativo sono comunque da ritenersi forniti a uso didattico e possono essere utili alla formazione e al supporto nonchè materiale di studio per chi si sta preparando per l'esame Agenti e Broker dell'ISVAP o per chi sta facendo la formazione per l'iscrizione alla sezione E del RUI. Oltre che, questi termini assicurativi , possono ritornare utili a tutti gli operatori del settore assicurativo nella loro professione.

Se non sei d'accordo su qualche definizione del dizionario assicurativo o pensi debba essere rettificata, o se conosci una definizione assicurativa che manca da questo glossario assicurativo e vuoi proporla per l'inserimento non esitare a inviarci la tua devinizione al termine che desideri, cliccando su Inserisci Termine (per farlo devi essere registrato. REGISTRATI), la redazione sarà felice di vagliarla e pubblicarla.


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F
Ci sono 90 voci nel glossario.
Pagine: 1
Termine Definizione
F.I.B.A.Vedi FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATIVI.
 
F.I.D.I.A.Vedi FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI.
 
F.I.S.A.C.Vedi FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONE E CREDITO.
 
F.N.A.Vedi FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI.
 
FABBRICATOBUILDING L’intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.
 
Face valueValore alla pari. Il valore nominale di un'obbligazione. Il face value rappresenta l'importo che è dovuto alla scadenza. Il valore di mercato attuale può essere più alto o più basso.
 
FACOLTATIVO IN ECCESSO DANNIEXCESS OF LOSS FACULTATIVE REINSURANCE Copertura riassicurativa, in secondo rischio, riferita a polizze o rischi specifici.
 
FAIR PRICEIn italiano “prezzo corretto”. E’ il prezzo di uno strumento finanziario risultante da un procedimento di valutazione e viene utilizzato per determinare la posizione da assumere sul mercato. Ad esempio, se il fair price è superiore al prezzo di mercato vuol dire che il titolo è sottovalutato e può essere acquistato.
 
FALLIMENTOÈ lo stato d'insolvenza, dichiarato con sentenza, in cui versa l'imprenditore quando non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Per quanto concerne il contratto di assicurazione la legge fallimentare (R.D. 16/3/1942 n. 267 art. 82) prevede: "Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento".
 
FALLIMENTO (DELL’ASSICURATO)BANKRUPTCY (OF THE INSURED) Il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.
 
FALSA RAPPRESENTAZIONEMISREPRESENTA-TION CLAUSE Qualora la cedente o i suoi rappresentanti (broker) abbiano celato dati e/o informazioni determinanti per la valutazione delle condizioni di copertura riassicurativa, questa clausola, di uso e di diritto, d al riassicuratore la facoltà di invocare la clausola di recesso.
 
FASE FENOLOGICASTAGE OF GROWTH Nel Ramo Grandine è così definito lo stadio di sviluppo di una coltura. Riconoscerla correttamente è importante sia per i riflessi che essa ha entità del danno subito dal prodotto assicurato, sia perché la decorrenza della garanzia coincide con una determinata fase fenologica.
 
FATICAFATIGUE Termine usato per attribuire appunto a “fatica” la rottura di parti meccaniche non gi causata da vetustà od usura, bensì” dall’ampiezza delle sollecitazioni ripetute e dal numero di dette sollecitazioni.
 
FATTO ILLECITOUNLAWFUL ACT Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge - posta a tutela della collettività - o in un comportamento che violi un diritto assoluto - valido verso tutti - del singolo. può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito d luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l’inadempimento a responsabilità contrattuale.
 
FATTRICE (ASSICURAZIONE DELLA)BROOD MARE (INSURANCE OF) (BLOODSTOCK) Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente : - il caso di morte; l’aborto; - le spese di trasporto; - le spese di mantenimento; - il caso di morte del puledro (entro 30 giorni dalla nascita); - le spese veterinarie; La somma massima assicurabile corrisponde al tasso di monta.
 
FedE' l'abbreviazione di Federal Reserve. È la banca centrale degli Stati Uniti, autorizzata dal Congresso a battere moneta e attuare la politica monetaria, determinando la disponibilità di moneta in circolazione e fissando il livello dei tassi d'interesse.
 
FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI E ASSICURATOrganismo sindacale, definito anche FIBA, di cui fanno parte lavoratori delle banche e delle imprese di assicurazione, aderente alla Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori (C.I.S.L.).
 
FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAOrganismo, definito anche FIBRAS, costituito tra intermediari di assicurazione iscritti nel relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.
 
FEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI IMPRESE AOrganismo sindacale autonomo, definito anche FIDIA, di cui fanno parte dirigenti delle imprese di assicurazione, aderente alla Confederazione Italiana dei Dirigenti d’Azienda (CIDA).
 
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATOROrganismo sindacale, definito anche FISAC, di cui fanno parte lavoratori delle assicurazioni e del credito, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.).
 
FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORIOrganismo sindacale autonomo, definito anche FNA, di cui fanno parte lavoratori delle assicurazioni. È federata con la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.).
 
FENOMENO ELETTRICOELECTRICAL PHENOMENON Per fenomeno elettrico si intende: ex_01
 
FERIMENTIASSAULTS Vedi AGGRESSIONI.
 
FERMENTAZIONEFERMENTATION Processo di trasformazione determinato da un fenomeno di ossidazione dovuto all’azione di microrganismi, specifica di alcune sostanze, quando vengono ammassate non perfettamente asciutte.
 
FERMO TECNICOÈ il danno che si aggiunge alla spesa per la riparazione del veicolo in funzione del tempo strettamente necessario alla riparazione stessa. Il risarcimento del fermo tecnico viene riconosciuto quando il veicolo viene usato per ragioni di servizio e dal suo mancato uso ne deriva un danno (ad esempio il tassista) e non si tratta semplicemente di uso per comodità personale.
 
FERMO TECNICO (DEL VEICOLO)LOSS OF USE (OF VEHICLE) E’ il danno che si aggiunge alla spesa tecnica sostenuta per la riparazione del veicolo in funzione del tempo strettamente necessario alla riparazione stessa.
 
FIB 30E’ il future sull’indice delle 30 blue chips della borsa di Milano (Mib 30).
 
FIBRASVedi FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
 
FIDEJUSSOREÈ fidejussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.
 
FILMSFILMS Forma di assicurazione con la quale si assicurano le perdite economiche che la società di produzione subisce a causa di distruzione, deterioramento o perdita del materiale cinematografico. Essa comprende i danni tecnici quali rigature, forzature, perforazioni di macchina e simili nonché i rischi di trasporto in genere.
 
FISSI E INFISSISono i manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzione e, in genere, quando è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
 
FLOTTANTEVedi ASSICURAZIONE FLUTTUANTE
 
FMIFondo Monetario Internazionale. Raggruppa 183 stati per promuovere la stabilità monetaria internazionale, la cooperazione economica, la crescita e l’occupazione. Inoltre gestisce le crisi monetarie ed economiche.
 
Fondi PensioneSono il principale strumento di previdenza integrativa aziendale o collettiva. Il loro scopo è di erogare prestazioni principalmente sotto forma di rendite vitalizie. Possono essere aperti o chiusi. I primi sono promossi da intermediari autorizzati (assicurazioni, banche, SIM) e sono accessibili a qualsiasi lavoratore. I secondi sono promossi da federazioni di imprese, aziende, sindacati, e sono esclusivamente riservati ai lavoratori che ne fanno parte.
 
FONDO A CAPITALE PROTETTO O GARANTITOGarantisce un rendimento minimo al sottoscrittore, poiché la società di gestione acquista opzioni put (diritto a vendere) sul benchmark del fondo ed investe parte dell’attivo in titoli di stato. A fronte della garanzia, sono però minori i benefici derivanti da eventuali rialzi del benchmark.
 
FONDO A DISTRIBUZIONE DEI PROVENTIE’ un fondo comune di investimento che distribuisce periodicamente le plusvalenze del fondo.
 
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTOINVESTING FUND E’ uno strumento di intermediazione finanziaria finalizzato a raccogliere i capitali dei risparmiatori per effettuare investimenti in titoli mobiliari. La ripartizione del rischio viene attuata mediante la diversificazione degli investimenti. La raccolta del risparmio avviene mediante l’emissione di quote dette “parti”.
 
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO APERTOE’ l’O.I.C.R. più diffuso. Viene gestito in monte, cioè in modo unitario dalla società di gestione; le quote non individuano quindi parti precise del portafoglio. Inoltre le quote possono essere riscattate in qualsiasi momento, chiedendone il rimborso alla società. Corrispondono agli Open End Funds anglosassoni e possono investire in diversi strumenti a seconda della specializzazione dichiarata.
 
FONDO COMUNE D’INVESTIMENTO CHIUSOEquivalenti ai Closed End Funds, a differenza dei fondi aperti consentono ai sottoscrittori di acquistare le quote solo alla nascita del fondo e di disinvestire solo alla scadenza. Per aumentarne la liquidità (e quindi la possibilità di smobilizzo dell’investimento) tali fondi in alcuni casi sono quotati.
 
FONDO DI FONDIFondo comune di investimento che investe in quote di altri fondi invece che direttamente in titoli azionari ed obbligazionari.
 
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA SÈ un fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni. Viene finanziato con una percentuale caricata sul premio di polizza e fissata con decreto ministeriale.
 
FONDO ETICOFondo comune d’investimento che investe in strumenti finanziari emessi da imprese che rispettano particolari politiche ambientali e sociali e si preoccupano di uno sviluppo sostenibile. Sono nati nei paesi anglosassoni con la definizione di Social Responsible Fund
 
Fondo InternoLa speciale forma di gestione degli investimenti, nel cui patrimonio confluisce il premio investito (Toro in Quota).
 
FONDO PENSIONE APERTOE’ un fondo pensione promosso da una società di gestione autorizzata alla gestione in monte del risparmio.
 
FONDO PENSIONE CHIUSOE’ un fondo pensione riservato agli appartenenti ad una categoria di lavoratori.
 
FONDO SPECULATIVOE’ la versione italiana degli Hedge Funds, anche se il modello introdotto dalla Banca d’Italia nel 1999 non ricalca esattamente quello anglosassone. Il fondo può essere aperto o chiuso. Rispetto agli altri O.I.C.R. hanno sostanziali differenze, tra le quali: l’assenza di vincoli riferiti all’oggetto dell’investimento, il limite di cento partecipanti e di una sottoscrizione minima iniziale di 1 milione di Euro. Inoltre non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento.
 
ForaggioFieno, paglia, e simili.
 
FORMA (DEL CONTRATTO)CONTRACT FORM Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
 
FORMA DELLE COMUNICAZIONIMANNER OF COMMUNICATION Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto.
 
FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALIPensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche previste dalla legge.
 
FORO COMPETENTEPROPER FORUM L’individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale predisposta dalla parte che vi ha interesse (nelle polizze le imprese assicuratrici indicano il foro della sede dell’impresa o dell’agenzia assegnataria del contratto) e accettato specificamente dall’altra parte. L’articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che lo regolamenta è spesso definito COMPETENZA TERRITORIALE.
 
FORTUNA DI MAREPERILS OF THE SEA Così viene definita ogni conseguenza dannosa derivante da accidenti della navigazione, esclusa però la normale azione del vento e delle onde.
 
FORWARDVersione inglese di contratto a termine.
 
FORZA MAGGIOREFORCE MAJEURE Vedi CASO FORTUITO.
 
FRANCHIGIAÈ la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. È sempre espressa in cifra fissa, mentre lo scoperto è una percentuale. Vedi Scoperto.
 
Franchigia (fissa ed assoluta)Quota parte del danno, determinata in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.
 
FRANCHIGIA ASSOLUTA

È la franchigia applicabile qualunque sia l'entità del danno.

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.

 
ESEMPIO
Nel caso in cui sia assicurata contro l’incendio un’abitazione per un valore di 200 milioni e sia stabilita una franchigia assoluta pari a 10 milioni, qualora il danno subito a seguito di un sinistro sia di 50 milioni, l’assicuratore verserà un indennizzo pari a 40 milioni (ossia 50 – 10).
 

Valore assicurato
200
Franchigia
10
Danno subito
50
Danno indennizzato
40

 
FRANCHIGIA RELATIVA

È applicabile solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia. 

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
 
ESEMPIO
Assicurazione contro l’incendio di un’abitazione per un valore di 200 milioni; franchigia relativa pari a 20 milioni. Se il danno subito non supera la franchigia (ad esempio è pari a 15 milioni), l’assicuratore non effettuerà alcun indennizzo; se invece il danno subito è superiore alla franchigia (ad esempio, 50 milioni), l’assicuratore indennizzerà tutto il danno subito dall’assicurato, senza detrarre l’importo della franchigia.
 
Valore assicurato
200
Franchigia relativa
20
Danno subito
15
Danno indennizzato
0

 
 
FRANCHIGIA-SCOPERTO

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. 

La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

 ESEMPIO
Nel caso in cui un soggetto assicuri la propria abitazione, valutata 200 milioni, contro il rischio di incendio, può essere stabilita, nella polizza di assicurazione, una franchigia pari a 10 milioni o, in alternativa, pari al 5% del valore assicurato (ossia il 5% di 200 milioni, che equivale a 10 milioni). In questo caso, se il danno subito dall’assicurato è inferiore o uguale alla franchigia (10 milioni), l’assicuratore non versa alcun indennizzo. Se il danno subito dall’assicurato è superiore alla franchigia, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore varia a seconda che si sia in presenza di una franchigia assoluta o di una franchigia relativa.
 

Valore assicurato
200
Franchigia
10
Danno subito
10
Danno indennizzato
0

 
Nell’ipotesi invece che una persona assicuri la propria abitazione contro il rischio di incendio per un valore di 200 milioni e che sia previsto uno scoperto del 10%, se si verifica un sinistro e il danno è valutato in 50 milioni, lo scoperto sarà pari a 5 milioni (ossia il 10% di 50 milioni) e l’indennizzo versato dall’assicuratore sarà pari a 45 milioni (50 – 5 milioni).
 

Valore assicurato
200
Danno subito
50
Scoperto
5 (10% di 50)
Danno indennizzato
45 (50 – 5)

 
FRANCO A BORDOFREE ON BOARD/FOB Il venditore di una merce dovrà provvedere affinché questa sia inoltrata al porto stabilito e quindi messa a bordo della nave che ne effettuerà il trasporto via mare. All’acquirente spetterà di corrispondere all’armatore il nolo marittimo ed all’assicuratore il premio di assicurazione.
 
FRANCO A BORDO AEROPORTOFOB AIRPORT (FOA) A differenza di quanto stabilito con la resa “franco bordo” per i trasporti via mare, il venditore avrà assolto all’impegno di resa assunto, consegnando la merce al vettore aereo o al suo agente. Spese e rischi relativi al viaggio aereo, ed eventuale inoltro terrestre a destino, sono a carico dell’acquirente.
 
FRANCO BANCHINA PORTO DI DESTINAZIONEINCOTERMS: EX QUAY (EXA) Oltre a quanto previsto per la pattuizione “franco bordo nave porto di destinazione” (vedi), in questo caso sono a carico del venditore anche le spese di sbarco. Dovrà essere precisato se le spese di sdoganamento sono a carico del venditore oppure dell’acquirente.
 
FRANCO BANCHINA PORTO D’IMBARCOFREE ALONG SIDE SHIP (FAS) Il venditore assume l’onere di consegnare la merce lungo il bordo della nave in banchina. L’acquirente sopporterà quindi l’onere relativo alla spese di imbarco, al nolo marittimo, al premio di assicurazione.
 
FRANCO BORDO NAVE PORTO DI DESTINAZIONEINCOTERMS: EX SHIP (EXS) Il venditore deve provvedere all’inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, implicante l’onere delle spese di trasporto e di assicurazione, mentre l’acquirente provvederà per lo sbarco ed inoltro al proprio magazzino.
 
FRANCO FABBRICAINCOTERMS: EX WORKS (EXW) Con questa pattuizione il venditore mette a disposizione dell’acquirente nel proprio magazzino, la merce oggetto del contratto. L’acquirente dovrà quindi provvedere per il ritiro con mezzo proprio o di terzi, stipulando, se ritenuto necessario, un apposito contratto assicurativo.
 
FRANCO FRONTIERAINCOTERMS: FREE BORDER Sono a carico del venditore tutti gli oneri insiti nell’obbligo di consegna della merce al valico doganale, mentre l’acquirente deve provvedere al pagamento delle spese di sdoganamento in quanto dovute e di prosecuzione del viaggio sino a destino.
 
FRAZIONAMENTO (DELLE PROVVIGIONI)PARTITION (OF COMMISSION) Nel primo anno di vigore della polizza l’impresa non può corrispondere più di sette decimi della provvigione spettante all’intermediario. I restanti tre decimi debbono essere erogati al momento dell’incasso della successiva annualità.
 
FREE - RISKIn italiano “senza rischio”. In genere sono considerati investimenti senza rischio i titoli di Stato con rating elevato, a brevissimo termine, laddove lo Stato abbia un rating elevato (ad esempio i Bot).
 
FREQUENZA (SINISTRI)LOSS FREQUENCY Percentuale dei sinistri con seguito che colpiscono polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee. Moltiplicando la frequenza per il costo medio (vedi COSTO MEDIO) si determina la base (fabbisogno) per una corretta costruzione tariffaria.
 
FREQUENZA RELATIVARELATIVE FREQUENCY Si definisce frequenza relativa di un evento in “n” prove effettuate nelle stesse condizioni, il rapporto fra il numero delle prove nelle quali l’evento si è verificato ed il numero delle prove effettuate.
 
FRONTIERA EFFICIENTEIn un diagramma cartesiano è la curva che unisce tutti i portafogli efficienti dato un certo orizzonte temporale. Un portafoglio è efficiente quando massimizza il rendimento atteso a parità di rischio o minimizza il rischio a parità di rendimento atteso. I portafogli fuori dalla frontiera presentano tutti una soluzione più efficiente (aumenta il rendimento atteso mantenendo invariato il rischio, o diminuisce il rischio a parità di rendimento atteso).
 
FRONTINGFRONTING Termine usato per significare che un rischio, assunto da un’impresa, viene riassicurato nella sua globalità, salvo nei casi ove è previsto un conservato minimo da leggi o direttive. Si tratta di una procedura particolarmente adottata quando un riassicuratore (nazionale o estero) non può sottoscrivere un dato rischio in forma diretta, ma, per interessi diversi, ha convenienza ad assumerlo in proprio nella misura massima consentita.
 
FTSEFinancial Times Stock Exchange. Detto anche footsie, è l’indice rappresentativo delle 100 società più capitalizzate del London Stock Exchange.
 
FULMINELIGHTNING Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata. Si manifestano più frequentemente su costruzioni elevate ed in prossimità di bacini idrici. Il fenomeno è anche influenzato dalle alterazioni ecologiche e dalle concentrazioni a carattere industriale.
 
FUMO (DANNI DA)SMOKE (DAMAGE) Si determina quando, a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, fuoriesce del fumo che danneggia le cose assicurate.
 
FUNZIONARIOCHIEF CLEARK Figura professionale tipica del settore assicurativo (e di quello bancario), dove è stata introdotta mediante il R.D. 1387/34 e perpetuata attraverso la contrattazione collettiva, la cui principale caratteristica è di essere posta al massimo livello della carriera impiegatizia, ma di ricomprendere i tratti salienti del personale direttivo (nomina ad personam da parte dell’impresa, importanza e autonomia delle funzioni e responsabilità correlativa).
 
FURTOTHEFT Il furto è il reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto.
 
FURTO (ASSICURAZIONE)THEFT (INSURANCE) Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori).
 
FURTO (CON CHIAVE FALSA)THEFT (TO USE SKELETON KEY) E’ il furto che viene commesso utilizzando, per l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti.
 
FURTO (CON CHIAVE VERA)ENTRY WITHOUT BREAKING E’ il furto commesso utilizzando per l’apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione). In queste condizioni la garanzia Furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia Furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione.
 
FURTO (CON DESTREZZA)PICKPOCKETING E’ il furto commesso con abilità tale da eludere l’attenzione del derubato o delle persone vicine.
 
FURTO (CON INTRODUZIONE CLANDESTINA)BURGLARY BY CONCEALMENT ON PREMISES E’ il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi.
 
FURTO (CON ROTTURA O SCASSO)BREAKING e ENTRY BURGLARY E’ il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.
 
FURTO (CON SCALATA)ILLEGAL ENTRY BY EXTRAORDINARY MEANS E’ l’introduzione nei locali perpetrata per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale.
 
FURTO (ESTERNO)SNATCHING Vedi ESTORSIONE.
 
FURTO (REATO DI)È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (art. 624 C.p.).
 
FURTO CON DESTREZZAÈ il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.
 
FusioneUnione di due o più società che può attuarsi o mediante costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
 
FUSIONE E CONCENTRAZIONE (DI IMPRESE ASSMERGER BY INCORPORATION (OF INSURANCE COMPANIES) E’ l’accorpamento di più imprese, disciplinato dal Codice civile e da leggi speciali. Non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, che continua con l’impresa risultante dall’operazione.
 
FutureUno strumento derivato che permette di acquistare o vendere beni o valori mobiliari a termine.
 


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